CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 07309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2021, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo del 13 febbraio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare le dichiarazioni annuali. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione di legge ed errata valutazione del fatto, per insussistenza di riscontri circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sul rilievo che vi sarebbe una mera presunzione, consistente in un accertamento dell'Agenzie delle entrate, che si era limitato a recepire il verbale dell'Agenzia delle dogane recante una determinazione induttiva dei ricavi, che aveva utilizzato come base la media del periodo precedente; 2) vizi della motivazione in relazione al travisamento della prova, in presenza di una valutazione aprioristica della condotta distrattiva attribuita all'imputato; 3) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla responsabilità penale - sono formulati in modo non specifico, ed hanno comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, l'accertamento induttivo svolto - i cui criteri di calcolo sono analiticamente esaminati (pagg. 4-5 della sentenza) e risultano rispondenti a logica - è corroborato nei suoi esiti dall'ulteriore elemento rappresentato dall'assoluta mancanza di contabilità, mentre l'imputato non ha dato alcuna spiegazione plausibile o fornito criteri di calcolo alternativi. Trova dunque applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati tributari, per l'atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti 2 Ak_ dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Rv. 277581). 3.2. Del tutto generico è il terzo motivo di doglianza, che non tiene conto della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 6-7), correttamente imperniata sulla modestia della pena alla luce della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell'imputato, nonché sulla mancanza di elementi positivi del giudizio ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; elementi che non sono stati compiutamente richiamati dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] adro M. Andronio „...._ n