CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 luglio 2021
Cassazione n. 27463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27188/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G. Paisiello, n. 15; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 74, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Ass.; - con troricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1431/2021, depositata il 21 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Luigi, Tiziana, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — previa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande ex art. 2901 cod. civ. proposte dalle predette società, aveva dichiarato inefficaci nei confronti delle stesse diversi atti costitutivi di fondo patrimoniale stipulati dai predetti; ha infatti rilevato che: — la sentenza appellata era stata notificata su richiesta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito dei convenuti, in data 18 settembre 2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA]; — la busta relativa alla notifica telematica conteneva copia perfettamente leggibile della sentenza di primo grado, in formato .pdf, oltre alla relazione di notifica redatta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], firmata digitalmente da quest'ultimo il 18 settembre 2018, alle ore 8,57; — l'atto di citazione in appello risultava notificato telematicamente il 18 marzo 2019, quindi ben oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione della sentenza; ha ritenuto infondata la controeccezione degli appellanti secondo cui detta notifica non rispettava i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia di notifiche telematiche, poiché non conteneva alcun file in formato "p7m", ma un file in formato "pdf" privo, dunque, della necessaria firma digitale, rilevando al riguardo che: .f l'ordinanza richiamata dagli appellanti (Cass. 31/08/2017, n. 20672) aveva rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valutasse l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza relativa agli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli atti del processo in forma di documento informatico o nativi informatici da notificare e, in particolare, sull'estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità; •( al quesito avevano dato risposta le Sezioni Unite, affermando il principio secondo cui «in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia —, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"; tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, 3 c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale» (Cass. Sez. U. n. 10266 del 27/04/2018); s/ nel caso di specie, la notifica effettuata telematicamente al procuratore degli attori era risultata perfettamente idonea allo scopo dal momento che il file contenente la copia digitale della sentenza resa dal tribunale di Foggia era, come detto, perfettamente leggibile; avverso tale sentenza Ennio, Luigi, Tiziana, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resistono le società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando controricorsi; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha depositato memoria; considerato che: il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti necessari; l'inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l'altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106); con l'unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norma di diritto in riferimento alla tardività della notifica dell'atto di citazione in appello»; richiamati ampi stralci della già sopra ricordata ordinanza 4, 4,&ba4,U4k% • interlocutoria della S.C. n. 20672 del 2017XsostiéfirChe la regola di giudizio applicata dalla Corte di merito si pone «in palese violazione dei principi di diritto in materia»; il motivo è inammissibile, sotto diversi profili: — risulta anzitutto inosservato l'onere di specifica indicazione dell'atto richiamato (sentenza di primo grado notificata a mezzo p.e.c.), in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; — la censura ripropone la medesima questione già esaminata dalla Corte d'appello e non si confronta con l'ampia motivazione ivi esposta per confutarne la fondatezza, in violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.: paradossalmente la regola di giudizio che in ricorso si dice «palesemente» contraria ai «principi di diritto in materia» è quella stessa affermata da Cass. Sez. U. n. 10266 del 2018, espressamente richiamata dalla Corte pugliese; né del resto si tenta nemmeno di spiegare, in ricorso, quali sarebbero detti principi e in cosa consisterebbe la loro violazione, concretandosi le ragioni di censura nella mera testuale citazione di Cass. ord. n. 20672 del 2017 che però altro non era, come pure è ben spiegato nella sentenza d'appello, che l'ordinanza interlocutoria che sottoponeva al vaglio delle Sezioni Unite la questione per l'appunto risolta con l'enunciazione del principio di diritto sopra ricordato; — non è del resto spiegata, né si comprende, la rilevanza, nel caso di specie, della detta questione (se sia valida la firma PaDES o sia necessaria quella CADES: questione comunque risolta, come ricorda la sentenza, nel primo senso, da Cass. Sez. U. 27/04/2018, n. 10266), considerato che si tratta di notifica di copia in pdf della sentenza di primo grado la quale, di per sé, ossia in quanto copia, non richiede alcuna sottoscrizione, tanto meno autentica; — va in tal senso rammentato che, secondo pacifico indirizzo, la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (v. ex aliis Cass. 29/07/2015, n. 16104; 21/05/2015, n. 10514; 12/05/2014, n. 10224; 19/08/2004, n. 16317; 01/12/1984, n. 6272); nella specie, non emerge sia stata mai sollevata alcuna contestazione circa la completezza o la effettiva corrispondenza all'originale della copia in questione, mentre è espressamente affermato in sentenza che il file .pdf allegato alla notifica telematica era perfettamente leggibile, senza che sul punto risulti mai sorta alcuna contestazione; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo (mette conto rilevare al riguardo che la memoria di [OSCURATO:PERSONA] si limita ad aderire alla proposta del relatore e ad insistere nel controricorso); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. " .42 dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti(al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quell