CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, di conferma della sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 482, 476, comma secondo, c.p., commesso in data antecedente o prossima al 15.11.2010. 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denuncia l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato. Invero, all'imputato risulta contestata l'ipotesi aggravata di cui all'art. 476 co. 2 c.p., che prevede, quale massimo edittale, la pena di anni dieci di reclusione, sicché, anche senza considerare eventuali sospensioni, il termine prescrizionale massimo (prorogato ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) risulta maturato ben oltre la pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 1.12.2021. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio