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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16693/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato in considerazione del fatto che l'imputato, contrariamente alle allegazioni, ha già riportato due condanne per il reato di furto e ha già ottenuto una volta il beneficio della sospensione condizionale, elementi ostativi al riconoscimento del menzionato beneficio, ostandovi la previsione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Rv. 251745 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] r tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato in considerazione del fatto che l'imputato, contrariamente alle allegazioni, ha già riportato due condanne per il reato di furto e ha già ottenuto una volta il beneficio della sospensione condizionale, elementi ostativi al riconoscimento del menzionato beneficio, ostandovi la previsione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Rv. 251745 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] r tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris