CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34473/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della concorde richiesta delle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati di cui all’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa per i delitti di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante exart. 112,primo comma, n. 4, cod. pen. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte è ferma nel ritenere che, i n tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della l. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (tra molte, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01 ) . La difesa sollecita valutazioni di merito al fine dell ’ esclusione dell’aggravante, esulando dal rigoroso perimetro riservato al sindacato di legittimità in ipotesi di pena patteggiata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. , come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]