CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 11854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27982/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Mirandola alla via Cavallotti n.2 pec: ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 316/19 d ella Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna , depositata in data 1 4 febbraio 2019 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.27982/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] RILEVATOCHE: l’Agenzia delle entratericorre con tre motivi contro [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio ed accolto quello incidentale di parte contribuente, annullando l’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2006; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 7 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod. proc. civ.; 1.2. conil secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per l’assoluta contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma,n.4, cod. proc. civ.; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, e 7 legge 27 luglio 2000, n.212, degli artt. 32, nn.2 e 7, e 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all'art. 360, primo comma,n.3, cod. proc. civ.; 2.1. preliminarmente va esaminata l’eccezione del contribuente d’inammissibilità del ricorso per non essere mai pervenuta al destinatario la notifica dello stesso; r.g. n.27982/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in particolare, il controricorrente, senza spiegare difese nel merito, deduce l’ omessa notifica del ricorso per cassazione e, comunque, l’inesistenza della notifica stessa; invero, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva del contribuente, la notifica postale del ricorso per cassazione non è andata a buon fine a causa di un disservizio delle [OSCURATO:PERSONA]; nella missiva di poste [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in risposta al reclamo appositamente presentato dal difensore del contribuente, si legge che con riferimento alla sua segnalazione, relativa all’atto giudiziario n.786000048282 a lei diretto, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. A seguito di nostre verifiche, le comunichiamo che in data 20/09/2019 il nostro operatore ha tentato il recapito del plico e per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro è stato emesso avviso di giacenza. Nel caso specifico, purtroppo, l’invio è stato rinviato al mittente anziché essere inoltrato all’Ufficio competente per la giacenza di sportello, per cui non le è stato possibile ritirare il plico ; secondo parte controricorrente, a fronte dellamancata notifica, l’Avvocatura Generale dello Stato, non appena conosciuto l’esito del procedimento notificatorio, avrebbe dovuto attivarsi per ripetere la notifica in un termine ragionevole, cosa che nel caso di specie non è avvenuta; ritiene il collegio che il caso in esame sia equiparabile al caso della mancata consegna dell’atto da notificare per causa non imputabile alnotificante; al riguardo,la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare chesussiste l’inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa come nella specie consegua l’omessa consegna dell’atto da r.g. n.27982/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificare (cfr. altres̀ Cass., 20/12/2021, n. 40724; Cass., 27/10/2017, n. 25552; Cass., 4/6/2010, n. 13639); a tanto si aggiunga che le Sezioni Unite hanno sancito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivitàgli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. S.U. n.14594/2016); occorre quindi ribadire che i termini decadenziali per proporre l’impugnazione sono perentori, con conseguente decadenza dal potere di impugnare la pronuncia a seguito dell’inutile decorso del tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte; in particolare, quando la notificadi atti processuali non è andata a buon fine per ragioni non imputabili alnotificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa delnotificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (cfr. Cass. S.U. n.13394/2022); pertanto, nel caso di specie, risulta provato e documentato che il destinatario del ricorso per cassazione non ha mai ricevuto né avuto possibilità di ricevere l’atto notificato per posta in data 20/09/2019 dall’Avvocatura dello Stato per impugnare la sentenza della C .t.r. dell’[OSCURATO:PERSONA] n.316/2019 ; r.g. n.27982/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il deposito della memoria difensiva del controricorrente, avvenuto in data16/03/2021, l’Avvocatura Generale dello Stato ha provveduto a notificare tardivamente via PEC, in data 22/03/2021,il ricorso per cassazione non notificato tempestivamente in precedenza; nèla costituzione in giudizio del controricorrente pù ritenersi avere avuto effetto sanante, sia perchéla tardività non costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza, sia perché il resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità, ha preliminarmente ed esclusivamente eccepito l’inesistenza della notifica del ricorso avversario; pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre il 15%