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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29897/2025

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3526/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 4406/ 14/ 16 depositata i l 06/07/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 4406/14/16 del 06/07/2016 , la Commissione tributaria regionaledel Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3959/21/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Driveaway) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 2009 . 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente detratta e rimborsata alla società contribuente. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Driveaway resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordo conciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta da AE, sicché va senz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3526/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 4406/ 14/ 16 depositata i l 06/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 4406/14/16 del 06/07/2016 , la Commissione tributaria regionaledel Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3959/21/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Driveaway) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 2009 . 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente detratta e rimborsata alla società contribuente. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Driveaway resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordo conciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta da AE, sicché va senz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese
Sentenza Cassazione n. 29897/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris