CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 07944/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22529del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Comune di Matino (LE) [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], nella persona del Sindaco dott. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a questo atto con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 163 del 9 giugno 2021, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32A27 E506V), in virtù di mandato rilasciato con la procura speciale in calce a questo atto, in foglio aggiunto; e che indica l'indirizzo di posta elettronica certificata caprioli.lucio @ ordavvle.legalmail.it. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n.446, (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 68R64 B936M) in proprio nonché nella qualità di erede del dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, in foglio aggiunto, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC: marsano.giorgioantonio @ ordavvle.legalmail.it, ([OSCURATO:TELEFONO]), del foro di Lecce il quale difensore, dichiara dì voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di Cancelleria e dì parte presso l'indirizzo PEC sopra indicato, inserito in Reginde, e comunicato all'ordine degli Avvocati di Lecce, al cui indirizzo Pec intendono eleggere domicilio. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Calvi di [OSCURATO:PERSONA], Rossi di [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 607 depositata il 18 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando i seguenti motivi: (1) nullità insanabile della sentenza ex art. 158 cod. proc. civ., per vizio relativo alla costituzione del Giudice, in quanto il collegio giudicante sarebbe stato costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, cui vennero affidate le funzioni di relatore e di estensore; (2) violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 195 e 201 cod. proc. civ., nonché degli artt. 834 codice civile, 42, 43 Cost. in relazione con l'art. 360 n. 3 e n. 5, violazione degli artt. 834 cod. civ., 42 e 43 e Cost.: la Corte d’appello non avrebbe tenuto in alcun conto le deduzioni del c.t.p., pretermesse anche dal c.t.u.; (3) Violazione degli artt. 90, 91, 92, 132 n° 4 cod. proc. civ. in relazione con l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.: la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto soccombente, in tutte le fasi del giudizio sempre e solamente il Comune. Con atto congiunto del 27 dicembre 2024 le parti costituite, come indicate in intestazione, hanno – rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., stante l’adesione del controricorrente. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Cos