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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 40150/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse in adeguato conto il riconosciuto vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 3) e 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all'art. 78 cod. pen., procedesse all'individuazione della nuova data di fine pena.

A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione, dato atto dell'avvenuto riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra le sentenze di cui sopra, illustrate le censure opposte dalla difesa all'ordine di esecuzione delle pene concorrenti e richiamati i condivisi principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che correttamente il provvedimento impugnato aveva proceduto alla formazione di quattro cumuli parziali e che non risultava che vi fossero porzioni di pena espiate sine titulo.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Trombetta, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento agli art. 78 cod. pen. e 125 e 666 cod proc. pen., in punto di ritenuta correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

Secondo il ricorrente, nel caso che ci occupa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe fondato la propria decisione sulla sola base dell'indicazione della data di commissione del reato svolta dai Giudici di merito, mentre avrebbe dovuto verificare se Trombetta, dopo l'inizio della sua carcerazione il 2.11.2006, aveva protratto la sua condotta partecipativa fino alla dissociazione, avvenuta il 25 marzo 2010, come da formale dichiarazione fatta pervenire all'Autorità giudiziaria.

Inoltre, lamenta che - una volta applicati i corretti criteri per la formazione del cumulo - la pena della sentenza sub 13), portata in un cumulo parziale a sé stante, sarebbe stata interamente già espiata ‘

2.2. Con il secondo denuncia l'esistenza di un errore aritmetico, segnalato dalla difesa sia nell'istanza, sia nella memoria integrativa, consistito nell'avere l'Ufficio requirente calcolato l'intera pena inflitta al condannato nel giudizio di cognizione, senza tener conto della riduzione ex art. 81 cod. pen., poiché il Giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate nell'ordinanza in data 10 luglio 2020, allegata all'istanza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente pretende da parte del Giudice dell'esecuzione la rivalutazione della data di commissione del reato indicata nelle sentenze di merito divenute cosa giudicata, è manifestamente infondato poiché si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380).

Ciò è possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).

Nel caso che ci occupa la data di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 13), ossia quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., è stata indicata con assoluta precisione da parte dei Giudici di merito che - a fronte di una contestazione aperta da parte della Pubblica accusa - l'hanno correttamente contenuta, alla stregua delle risultanze processuali, fino alla dissociazione di Trombetta dal sodalizio di appartenenza, intervenuta il 25 marzo 2010 con formale missiva.

Tale indicazione, che non ha mai costituito oggetto d'impugnazione, è divenuta irrevocabile e sulla stessa il Giudice dell'esecuzione non può incidere.Conseguentemente è corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, solo genericamente avversata dalla difesa, secondo cui quello giudicato con la sentenza sub 13) è «nuovo reato commesso dopo la carcerazione, iniziata il 2.11.2006», così com'è del tutto destituita di fondamento la prospettazione del ricorrente secondo cui la relativa pena sarebbe completamente espiata.

2. Il secondo motivo di ricorso è a-specifico, poiché il ricorrente non indica con precisione in cosa sia consistito il denunciato errore, limitandosi genericamente a dubitare che, nella formazione del cumulo, sia stato tenuto in considerazione il fatto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati dalle sentenze in esso inserite.

La doglianza non si confronta con la piana motivazione del Giudice dell'esecuzione che dà espressamente atto della circostanza che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, a p. 20, mostra di aver tenuto conto della disciplina del reato continuato, così come riconosciuta con provvedimento in data 1° luglio 2022, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse in adeguato conto il riconosciuto vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 3) e 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all'art. 78 cod. pen., procedesse all'individuazione della nuova data di fine pena. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione, dato atto dell'avvenuto riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra le sentenze di cui sopra, illustrate le censure opposte dalla difesa all'ordine di esecuzione delle pene concorrenti e richiamati i condivisi principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che correttamente il provvedimento impugnato aveva proceduto alla formazione di quattro cumuli parziali e che non risultava che vi fossero porzioni di pena espiate sine titulo. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Trombetta, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento agli art. 78 cod. pen. e 125 e 666 cod proc. pen., in punto di ritenuta correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Secondo il ricorrente, nel caso che ci occupa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe fondato la propria decisione sulla sola base dell'indicazione della data di commissione del reato svolta dai Giudici di merito, mentre avrebbe dovuto verificare se Trombetta, dopo l'inizio della sua carcerazione il 2.11.2006, aveva protratto la sua condotta partecipativa fino alla dissociazione, avvenuta il 25 marzo 2010, come da formale dichiarazione fatta pervenire all'Autorità giudiziaria. Inoltre, lamenta che - una volta applicati i corretti criteri per la formazione del cumulo - la pena della sentenza sub 13), portata in un cumulo parziale a sé stante, sarebbe stata interamente già espiata ‘ 2.2. Con il secondo denuncia l'esistenza di un errore aritmetico, segnalato dalla difesa sia nell'istanza, sia nella memoria integrativa, consistito nell'avere l'Ufficio requirente calcolato l'intera pena inflitta al condannato nel giudizio di cognizione, senza tener conto della riduzione ex art. 81 cod. pen., poiché il Giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate nell'ordinanza in data 10 luglio 2020, allegata all'istanza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente pretende da parte del Giudice dell'esecuzione la rivalutazione della data di commissione del reato indicata nelle sentenze di merito divenute cosa giudicata, è manifestamente infondato poiché si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380). Ciò è possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Nel caso che ci occupa la data di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 13), ossia quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., è stata indicata con assoluta precisione da parte dei Giudici di merito che - a fronte di una contestazione aperta da parte della Pubblica accusa - l'hanno correttamente contenuta, alla stregua delle risultanze processuali, fino alla dissociazione di Trombetta dal sodalizio di appartenenza, intervenuta il 25 marzo 2010 con formale missiva. Tale indicazione, che non ha mai costituito oggetto d'impugnazione, è divenuta irrevocabile e sulla stessa il Giudice dell'esecuzione non può incidere.Conseguentemente è corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, solo genericamente avversata dalla difesa, secondo cui quello giudicato con la sentenza sub 13) è «nuovo reato commesso dopo la carcerazione, iniziata il 2.11.2006», così com'è del tutto destituita di fondamento la prospettazione del ricorrente secondo cui la relativa pena sarebbe completamente espiata. 2. Il secondo motivo di ricorso è a-specifico, poiché il ricorrente non indica con precisione in cosa sia consistito il denunciato errore, limitandosi genericamente a dubitare che, nella formazione del cumulo, sia stato tenuto in considerazione il fatto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati dalle sentenze in esso inserite. La doglianza non si confronta con la piana motivazione del Giudice dell'esecuzione che dà espressamente atto della circostanza che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, a p. 20, mostra di aver tenuto conto della disciplina del reato continuato, così come riconosciuta con provvedimento in data 1° luglio 2022, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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