CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cíVt- <P ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23366/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora denominata doNext S.p.a.), in proprio e nella sua qualità in atti già dichiarata di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Della Giuliana, n. 44, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 996/2021, depositata il 6 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Leopolda e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. proposero opposizione all'esecuzione promossa nei loro confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che venisse oichiarato nullo il contratto di mutuo ipotecario condizionato che ne era posto a fondamento. Instaurato il contraddittorio il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 27/2015, accolse l'opposizione e dichiarò la nullità dei contratti di mutuo e delle relative ipoteche. 2. La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., per essersi l'appellante costituito oltre il termine dimidiato di cinque giorni decorrenti dalla notifica dell'atto d'appello, secondo la corte territoriale applicabile alle opposizioni esecutive in virtù della previsione di cui all'art. 616 cod. proc. civ. relativa ai termini a comparire. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resistono Leopolda e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), depositando controricorso. Gli altri intimati restano tali. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora denominata doNext S.p.a.) ha depositato memoria per ministero di nuovo procuratore, giusta procura conferita in calce al medesimo atto, comunicando altresì la revoca del mandato al precedente difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16 -bis, 165, 616 e 618 cod. proc. civ.. Sostiene che, nelle controversie in materia di opposizione esecutiva, non assume alcuna rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo che, pur richiamata nell'art. 618 cod. proc. civ. (e per come richiamato anche nell'art. 616 cod. proc. civ.), ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione. Ciò che, a termini di dette disposizioni, deve avvenire nel termine perentorio dimezzato è solo l'introduzione del giudizio, che si compie con la notifica dell'atto di citazione, ovvero con il deposito del ricorso. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma secondo, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza.Lamenta che, in violazione di tale norma, la Corte d'appello ha omesso di assegnare alle parti il termine ivi previsto per interloquire sulla predetta questione, sollevata d'ufficio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «dei combinati disposti degli artt. 24 Cost., 75 cod. proc. civ. e 58 T.U.B.». Lamenta che erroneamente entrambi i giudici di merito hanno omesso di considerare che essa ha agito solo in qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e in quanto tale non poteva considerarsi destinataria di alcuna statuizione, che doveva per contro riguardare unicamente il soggetto titolare della situazione giuridica oggetto di controversia. 4. È fondato il primo motivo. È in proposito decisivo il rilievo (che assorbe ogni altra questione) per cui «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01, decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019). All'indicato principio (ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41800 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, Rv. 662024 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01) il Collegio intende dare piena continuità. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello da parte del ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, non era affatto tardiva; quindi, l'impugnazione non avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile ma avrebbe dovuto essere presa in esame dalla corte stessa, ciò a cui dovrà provvedersi in sede di rinvio, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. La fondatezza dei motivi di ricorso appena considerati determina l'assorbimento degli altri. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del present