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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01016/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29 giugno 2017 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva nonché in ordine alla misura eccessiva della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. il quale afferma che non è possibile pervenire ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un soggetto gravato da recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 2 e 4 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29 giugno 2017 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva nonché in ordine alla misura eccessiva della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. il quale afferma che non è possibile pervenire ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un soggetto gravato da recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 2 e 4 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 01016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris