Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11532/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24555/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli , [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 294/2021 depositata il 05/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento svolto dava nti al G iudice di P ace di Gragnano e durato 5 anni,11 mesi e un giorno.

2. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione , confermava il decreto opposto e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 915 con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di sei motivi. 4 Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. insanabile contraddittorietà; c. motivazione non pertinente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

2. Il ricorrente con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5 comma 1, D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

3. Il ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità della sentenza e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

4. Il ricorrente con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 8, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

5. Il ricorrente con il quinto motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

6. Il ricorrente con il sesto ed ultimo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

7. I motivi proposti con il presente ricorso attengono alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione proposto dal Ministero della giustizia e rigettato integralmente dalla Corte d'Appello, pertanto,sono suscettibili di trattazione unitaria.

Ciò premesso le censure so no in parte inammissibili e in parte infondate salvo quella avente ad oggetto l’omessa liquidazione della fase istruttoria.

Quanto al vizio di anomalia motivazionale o mancanza di motivazione questa Corte a sezioni unite ha chiarito che , dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014).

Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste.La Corte d'Appello, infatti, ha motivato la liquidazione e ritenuto congru o il criterio di determinazione minima già adottato nella fase monocratica tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 e dell’esiguo valore della controversia (l’opposizione riguardava la richiesta del Ministero di esclusione dal computo della durata irragionevole di un periodo pari a poco più di sei mesi corrispondente a 500 euro).

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 -01).

La suddetta motivazione è sufficiente a dar conto della decisione in tema di liquidazione delle spese anche con riferimento al mancato aumento per l’utilizzo delle modalità telematiche con tecniche idonee ad agevolare la consultazione degli attie per la manifesta infondatezza dell’opposizione.

Infatti, la semplicità della causa e il modestissimo valore economico della controversia giustificano l’applicazione dei minimi tabellarisenza dar corso agli aumenti richiest i . 7.1 L’unica censura meritevole di accoglimento riguarda la mancata liquidazione della fase istruttoria del giudizio di opposizione.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dallaviolazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 - 01) .

Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Napoli devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria.

In relazione a tale censura il decreto impugnato deve essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedendosi alla seguente liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), ed applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale. (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 -1, 16/09/2015, n. 18167).

8. I motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

9. Il Ministero ricorrente in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001.

In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito.

Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez.

Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018).

In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c..

La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto.

È stato inoltrechiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011).

Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato.

La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez.

U. sent. n. 7155 del 2017).

Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023 Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.

10. In conclusione deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, rigettarsi gli altri e dichiararsi inammissi bile il ricorso incidentale.

Il decreto della Corte di appello di Napoli n. 294 del 20 2 1 deve essere cassato per quanto indicato al punto 7.1 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore de l ricorrente dichiarat o si antistatari o , dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di legge e 54 euro per spese vive.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tenuto conto della reciproca soccombenza.

Infatti, deve tenersi conto del complessivo rigetto delle censure proposte dal ricorrente principale che a fronte di sei motivi di ricorso formulati con una tecnica redazionale in contrasto con i necessari criteri di sinteticità e chiarezza ha visto l’accoglimento della sola liquidazione della fase istruttoria e rigettati gli altri cinque motivi e tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto della Corte di appello di Napoli n. 294 del 20 2 1 e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di legge con distrazione in Ric. 2021n. 24555 sez.

S2 -ud. 16/03/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24555/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli , [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 294/2021 depositata il 05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento svolto dava nti al G iudice di P ace di Gragnano e durato 5 anni,11 mesi e un giorno. 2. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione , confermava il decreto opposto e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 915 con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di sei motivi. 4 Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. insanabile contraddittorietà; c. motivazione non pertinente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 2. Il ricorrente con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5 comma 1, D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 3. Il ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità della sentenza e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 4. Il ricorrente con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 8, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 5. Il ricorrente con il quinto motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 6. Il ricorrente con il sesto ed ultimo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 7. I motivi proposti con il presente ricorso attengono alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione proposto dal Ministero della giustizia e rigettato integralmente dalla Corte d'Appello, pertanto,sono suscettibili di trattazione unitaria. Ciò premesso le censure so no in parte inammissibili e in parte infondate salvo quella avente ad oggetto l’omessa liquidazione della fase istruttoria. Quanto al vizio di anomalia motivazionale o mancanza di motivazione questa Corte a sezioni unite ha chiarito che , dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste.La Corte d'Appello, infatti, ha motivato la liquidazione e ritenuto congru o il criterio di determinazione minima già adottato nella fase monocratica tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 e dell’esiguo valore della controversia (l’opposizione riguardava la richiesta del Ministero di esclusione dal computo della durata irragionevole di un periodo pari a poco più di sei mesi corrispondente a 500 euro). Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 -01). La suddetta motivazione è sufficiente a dar conto della decisione in tema di liquidazione delle spese anche con riferimento al mancato aumento per l’utilizzo delle modalità telematiche con tecniche idonee ad agevolare la consultazione degli attie per la manifesta infondatezza dell’opposizione. Infatti, la semplicità della causa e il modestissimo valore economico della controversia giustificano l’applicazione dei minimi tabellarisenza dar corso agli aumenti richiest i . 7.1 L’unica censura meritevole di accoglimento riguarda la mancata liquidazione della fase istruttoria del giudizio di opposizione. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dallaviolazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 - 01) . Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Napoli devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria. In relazione a tale censura il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedendosi alla seguente liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), ed applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale. (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 -1, 16/09/2015, n. 18167). 8. I motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. 9. Il Ministero ricorrente in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito. Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltrechiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023 Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ. 10. In conclusione deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, rigettarsi gli altri e dichiararsi inammissi bile il ricorso incidentale. Il decreto della Corte di appello di Napoli n. 294 del 20 2 1 deve essere cassato per quanto indicato al punto 7.1 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore de l ricorrente dichiarat o si antistatari o , dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di legge e 54 euro per spese vive. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tenuto conto della reciproca soccombenza. Infatti, deve tenersi conto del complessivo rigetto delle censure proposte dal ricorrente principale che a fronte di sei motivi di ricorso formulati con una tecnica redazionale in contrasto con i necessari criteri di sinteticità e chiarezza ha visto l’accoglimento della sola liquidazione della fase istruttoria e rigettati gli altri cinque motivi e tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto della Corte di appello di Napoli n. 294 del 20 2 1 e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei difensori dei ricorrente dichiaratisi antistatari, dell'importo di euro 1.198,50, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 915,00, oltre al 15 % per spese generali e agli accessori di legge con distrazione in Ric. 2021n. 24555 sez. S2 -ud. 16/03/2023
Decreto Cassazione n. 11532/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris