CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ace di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 settembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Firenze dichiaravaStefano Paoli colpevole del delitto di minaccia ascrittogli, consumato ai danni diirrogandogli la pena di euro 500 di multa.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mantelli, articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge a seguito della mancataapplicazione dell’ipotesi di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000.[OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto la causa di non punibilità asserendo che lapersona offesa “ha rifiutato ogni definizione bonaria della controversia”.Ciò tuttavia non rispondeva al vero posto che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA],escusso in dibattimento, si era solo rifiutato di rimettere la querela. Un diniego deltutto diverso da quello previsto dal citato art. 34.2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione dilegge in relazione alla mancata applicazione della diversa causa di non punibilità,quella sancita dall’art. 131 bis cod. pen.Premesso che tale istituto può trovare applicazione nel giudizio davanti algiudice di pace (così Cass. n. 9713/2017) doveva considerarsi come l’imputatoavesse minacciato la persona offesa, medico curante della madre, poiché questinon aveva consentito di fruire della dovuta esenzione nell’acquisto di alcunimedicinali.L’imputato, poi, si era scusato del suo gesto, anche in dibattimento, ed avevaofferto, a titolo di risarcimento, la somma di euro 2.000.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Quanto al primo motivo, afferente l’implicita opposizione della personaoffesa alla definizione del procedimento (tratta dalla sua espressa volontà di nonrimettere la querela), celebrato davanti al [OSCURATO:PERSONA] di pace, ai sensi dell’art. 34 deld.lgs. n. 274 del 2000, per meglio inquadrare la questione si deve ripercorrerequanto accaduto nel processo.All’udienza del 23 marzo 2023, veniva escussa la persona offesa che, quantoad un possibile accordo fra le parti, faceva riferimento a “eventuali trattative”.Muovendo da tale apertura e dando atto della presentazione, da partedell’imputato, di un’offerta reale di risarcimento, all’udienza del 19 dicembre 2023,il giudice rinviava proprio per sentire la persona offesa in ordine all’eventualeapplicazione del disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 ed ai motivi per i qualiaveva rifiutato l’offerta di risarcimento del danno avanzatagli dal prevenuto.All’udienza del 25 settembre 2025, la persona offesa, escussa su quantosopra, affermava che non intendeva rimettere la querela “perché mi sentominacciato”.Era pertanto del tutto evidente che il querelante, convocato anche al fine diessere sentito sull’eventuale applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 200, avevaribadito che si attendeva che proseguisse il processo nei confronti del querelato,così implicitamente opponendosi ad una sua definizione con il proscioglimento perla particolare tenuità del fatto (che, peraltro, negava quando ricordava di essersisentito minacciato).2. Del resto questa Corte non ha escluso che l’opposizione della persona offesaalla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 possaessere implicitamente desunta da altri fatti o altri atti al medesimo attribuibili.Le Sezioni unite, infatti, nella sentenza n. 43264 del 16/07/2015, Steger,hanno solo precisato come “ nel procedimento davanti al giudice di pace, dopol'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della personaoffesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alladichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità delfatto in presenza dei presupposti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000,n. 274" (questa la massima formulata nella stessa sentenza), dopo essersiinterrogate sul fatto se dalla mancata comparizione in udienza della persona offesapotesse univocamente desumersi la sua opposizione alla declaratoria diimprocedibilità, ritenendo, appunto, che alla stessa non potesse assegnarsisignificato univoco (si legge: “dunque, la mancata partecipazione al dibattimentodella persona offesa (regolarmente citata o irreperibile) è affatto irrilevante ai finidell'abilitazione del giudice a valutare la sussistenza dei presupposti consideratidal comma 1 dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non potendosi desumere da dettasituazione alcuna volontà di opposizione alla pronuncia di improcedibilità pertenuità del fatto”).Non disconoscendo pertanto la possibilità che l’opposizione della personaoffesa potesse desumersi da altri atti o fatti processuali riconducibili alla volontàdella persona offesa.Così da consentire alla successiva giurisprudenza di dedurre l’implicitaopposizione da altri comportamenti processuali della persona offesa.Si è, difatti, affermato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, lavolontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuitàdel fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi incui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato,formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento deidanni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Matè, Rv. 277404 – 01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. non era stataneppure invocata dall’imputato o dal suo difensore davanti al giudice di paceprocedente e comunque deve ricordarsi come la medesima non sia applicabile neiprocedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01 in cui si osservava come il rapporto tral'art.131-bis cod. pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sullabase del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere lapeculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto inrelazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità delfatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]