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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 37499/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, rispettivamente proposti, con separati atti di impugnazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte non sono consentite ed esulano da -1/ quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Considerato che, nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione dì legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri. e all'assenza di motivazione in punto di accertamento della responsabilità e congruità del correlato trattamento sanzionatorio, senza tener conto del fatto che la decisione impugnata ha reso, di contro, una motivazione adeguata in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi al giudice in presenza di un accordo delle parti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, rispettivamente proposti, con separati atti di impugnazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte non sono consentite ed esulano da -1/ quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato che, nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione dì legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri. e all'assenza di motivazione in punto di accertamento della responsabilità e congruità del correlato trattamento sanzionatorio, senza tener conto del fatto che la decisione impugnata ha reso, di contro, una motivazione adeguata in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi al giudice in presenza di un accordo delle parti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 37499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris