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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 24438/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIA Llato avviso ang-ria—r--tí; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza.

E' pacifico, infatti, che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza. (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01).

Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Llato avviso ang-ria—r--tí; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. E' pacifico, infatti, che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza. (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris