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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07278/2026

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ORDINANZAsul ricorso 4387-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 BIONDI;4583 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1480/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 1502/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Data pubblicazione 26/03/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli rigettava l’appello proposto dalla ANM – [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 8847/2017, che aveva accolto la domanda diMaese [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l’indennità di superminimo difunzione dell’importo di € 232,40 mensili, e aveva condannatol’ANM al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.561,07,oltre accessori.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale,sintetizzate le censure formulate dalla società appellanterispetto alla sentenza di primo grado, preliminarmenteevidenziava che l’accordo aziendale ANM del 23.6.2000,Minimo di Funzione (SMF), prevedeva che il beneficio fosseparametri 250 e 230), ma non a tutti quelli rientranti nel III”,nei termini poi meglio illustrati.3.

Rilevava, quindi, che il contrasto tra le parti emergevasostanzialmente sulla sussistenza in concreto delle condizioniper l’ottenimento del beneficio.4.

A riguardo riferiva in dettaglio ciò che il lavoratore avevaevidenziato nel ricorso introduttivo e riteneva che l’istruttoriaaveva confermato l’espletamento delle attività indicate in quelricorso.5.

Inoltre, la Corte giudicava infondato l’assunto dell’alloraappellante secondo cui il lavoratore non avesse descritto lemansioni svolte dai colleghi con parametro 205 che percepivanoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025il SMF e secondo il quale la concessione del beneficio dipenNudmeesros dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla diversa storia professionale di ciascuno.6.

Sulla base di una corretta interpretazione del principiodegli oneri probatori delle parti, la Corte riteneva in definitivaprovata la domanda del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’allegazione edella dimostrazione in giudizio: - dello svolgimento dei compitiindicati in ricorso e dell’identità di attività svolte da altri colleghi– già destinatari del beneficio invocato -, espressamente indicatinell’atto introduttivo e taluni richiamati in sentenza; mentrealcuna prova risultava fornita dal datore di lavoro sulla diversitàdelle mansioni svolte e della diversa storia professionale deicolleghi che il ricorrente accomunava a lui nello svolgimento diquei compiti definiti dal primo giudice – con motivazionecondivisa – come caratterizzati da specifiche competenzefunzionali e gestionali, espressamente richieste dall’accordo inesame per l’attribuzione del SMF ai dipendenti inquadrati al IIIlivello.7.

Infine, notava la Corte che alcuna censura risultavaformulata sulla data di decorrenza del beneficio (1.11.2013) esull’importo riconosciuto (€ 1.561,07), sicché le relativestatuizioni della sentenza erano ormai passate in giudicato.8.

Avverso tale decisione l’ANM ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.9.

Resiste l’intimato con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ViolNauzmieoron dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.),in relazione agli artt. 1362-1371 c.c. e all’art. 2697 c.c.”.1.1.

Trascritta la parte di motivazione esposta alle pagg. 2-3 dell’impugnata sentenza, la ricorrente censura in particolare ipassaggi motivazionali nei quali la Corte, alla luce della riferitaprospettazione dell’attore nel ricorso introduttivo del giudizio,ha ritenuto: “… innanzitutto che la richiesta del beneficio nonfosse collegata esclusivamente all’inquadramento al III livelloma allo svolgimento di mansioni funzionali e gestionali ritenutespecifiche.L’istruttoria, poi, confermava l’espletamento delle attivitàindicate in ricorso.L’odierno appellante, invece, nel primo grado di giudiziososteneva che il ricorrente non avesse descritto le mansionisvolte dai colleghi con parametro 205 che percepivano il SMF eche la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno.La Corte ritiene l’assunto infondato.Il lavoratore indicava come sopra detto le attività svolte ele equiparava a quelle dei colleghi destinatari del SMF, dunque,sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioni, per cui lefunzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, i trattidifferenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che il ricorrenteaveva equiparato al proprio), i contenuti della diversa storiaprofessionale dei dipendenti direttamente indicati nel ricorsointroduttivo”.Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251.2.

In particolare, deduce la ricorrente che il su ripNoumretrao tdoi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“passaggio motivazionale, oltre a contenere una fuorviante ederronea semplificazione delle argomentazioni svolte dallaSocietà in primo grado (e quindi in appello) propone un’erratainterpretazione dell’accordo collettivo e un’errata distribuzionedell’onere della prova tra le parti”.1.3.

Assume che: “I giudici di merito, e segnatamente laCorte di Appello, errano però quando si limitano a consideraresolo parzialmente le clausole contrattuali dell’accordo inoggetto, in violazione dell’art. 1363 c.c., operandone peraltroun’interpretazione che travalica il significato proprio delleparole”.1.4.

Sostiene, ancora, “che nel caso di specie i difetti diallegazione del ricorso introduttivo, evidenziati sia in primogrado che in secondo grado, non consentivano comunque inalcun modo al Giudicante – laddove ammesso ad una simileoperazione – di effettuare una valutazione comparativa, poichéil [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto le mansioniconcretamente svolte nel tempo da quei lavoratori inquadraticome lui nel parametro 205 ai quali era stato attribuito il SMF,essendosi limitato ad allegare solo la circostanza dello stessoinquadramento formale nel III livello”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.)”.

Deduce che:“Nell’esaminare la fattispecie la Corte di Appello di Napoli,inoltre, fuorviata anche dall’errata interpretazione dell’accordoaziendale, ha del tutto omesso di considerare una circostanzadecisiva, emersa dalla prova”.

Assume, infatti, essere statoaccertato “che i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA], sonoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IV livNeumlleoro) doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tutti le stessemansioni”.3.

Il primo motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.4.

La Corte distrettuale ha rilevato che l’accordo aziendaleANM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attuativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisava che “al personale inquadrato nel I e II livello ècorrisposto il [OSCURATO:PERSONA] di Funzione (SMF)”, determinatonella misura mensile, rispettivamente, di £ 700.000 e £550.000, mentre per i lavoratori inquadrati nel III livelloprevedeva che “al personale inquadrato nel III livello ed al qualesono riconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali,è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.00”.Dunque, con riferimento alla debenza del beneficio, comecorrettamente evidenziato dall’appellante con il primo motivo,ma comunque precisato anche in sentenza (nella parte in cui sisostiene che “La norma prevede, dunque, tale compenso soloper i dipendenti inquadrati nel III livello a cui sono riconosciutespecifiche competenze funzionali e gestionali”) per i dipendentiinquadrati al III livello il beneficio non era automatico macollegato all’attribuzione di specifiche competenze .5.

La Corte, quindi, come già accennato in narrativa,riteneva che l’istruttoria avesse confermato l’espletamento daparte del ricorrente delle attività indicate in ricorso, richiedenti“specifiche competenze funzionali e gestionali” come espostenello stesso ricorso; attività “svolte da vari altri colleghi, di cuiNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025indicava anche il nome, che percepivano il SMF” (v. in eNxutmeenros doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagg. 2-3 della sua sentenza).6.

Orbene, rispetto a questa valutazione della Corte dimerito, sotto il profilo squisitamente interpretativo del suddettoaccordo, la ricorrente oppone essenzialmente che: “come è datotestualmente leggersi nell’accordo – e in claris non fitinterpretatio - (…) il nuovo sistema sarà sviluppato per il I eII livello, tenendo conto della posizione lavorativa occupata,della funzione rivestita (…) , di modo che al personaleinquadrato nel I e II livello è corrisposto il [OSCURATO:PERSONA] dirispettivamente, di £ 700.000 e £ 550.000.Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nel III livello,invece, l’accordo prevede che saranno ricercate e individuatele figure professionali di sostanziale supporto all’attivitàdell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistema retributivo(…) , per il che al personale inquadrato nel III livello ed alquale sono riconosciute specifiche competenze funzionali ogestionali, è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misuradi £ 450.000 .”.7.

Tale linea interpretativa, che la ricorrente sviluppaulteriormente (cfr. pagg. 10-12 del ricorso), non è, tuttavia,condivisibile sia in base al principale criterio ermeneutico legaledi cui all’art. 1362, comma primo, c.c. che in base a quellodell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.(in rubrica del motivo in esame la ricorrente assume violati tuttigli “artt. 1362-1371 c.c.”, ma non illustra come potrebberoessere stati violati canoni legali ulteriori rispetto ai due testéindicati).Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20258.

Più nello specifico, nell’ambito delle previsioni di apNeumrteuro rdai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si legge: “Visto l’Accordo SindacaleAziendale sottoscritto il 20 marzo 2000, con riferimento aicontenuti del paragrafo V, le parti convengono sull’esigenza diintrodurre una nuova politica economico-gestionale per ilpersonale di I, II e III livello.Il nuovo sistema sarà sviluppato per il I e II livello, tenendoconto della posizione lavorativa occupata, della funzionerivestita, nonché delle peculiarità collegate al proprio ruoloprofessionale.Nell’ambito del III livello, invece, saranno ricercate eindividuate le figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistemaretributivo.Alla luce della premessa fatta, si concorda, pertanto, diregolare, a partire dal 1° luglio 2000, con le modalità cheseguono, il trattamento economico del personale sopraindicato,in considerazione delle sue specifiche attività gestionali efunzionali”.8.1.

Segue anzitutto un § I con la rubrica “[OSCURATO:PERSONA] di“a) Livelli I e IIAl personale inquadrato nel I e II livello è corrisposto ilSuper Minimo di Funzione (SMF)Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazioniNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025eccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello noNtutmuerron doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Gli importi relativi al SMF sono stabiliti nella misura di:Liv.

I £ 700.000=Liv.

II £ 550,000 =b) Livello IIIAl personale inquadrato nel III livello ed al quale sonoriconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali, ècorrisposte il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.000=.Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazionieccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello notturnoe/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Al personale di III livello al quale non siano riconosciutespecifiche attività funzionali o gestionali continuerà ad applicarsiesclusivamente il trattamento economico relativo all’[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità attuali, il cui importo viene fissatoin £ 300.000, per effetto dell’assorbimento della vecchiaIndennità di Reperibilità”.Seguono due ulteriori §§: rispettivamente, quello II- circail “[OSCURATO:PERSONA]” e quello III in ordine alla“Reperibilità”.9.

Osserva, allora, il Collegio che le disposizioni di aperturadell’accordo sono sì dichiaratamente collegate a quellecontenute nei successivi tre paragrafi (come rivelato dal datoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025letterale che queste ultime sono qualificate all’inizio Nucmoermo dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“modalità che seguono”).Nondimeno, le prime e quelle successive hanno una portataprecettiva distinta.9.1.

Più nello specifico, con precipuo riferimento alpersonale di III livello, che qui rileva, il secondo cpv. delledisposizioni di apertura prevede che nell’ambito di detto livello“saranno ricercate e individuate le figure professionali disostanziale supporto all’attività dell’azienda”, ma ai finidell’estensione rispetto a detto personale del “nuovo sistemaretributivo” nel suo complesso, in assenza di specificazioni.Diversamente, l’ipotesi b) del successivo § I dell’accordo siriferisce non a “figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”, previamente “ricercate ed individuate”,bensì al riconoscimento di “specifiche competenze funzionali ogestionali” ai fini della corresponsione del “[OSCURATO:PERSONA] diTrattasi indubbiamente di requisito ulteriore per talepersonale così inquadrato (del che non hanno dubitato i giudicidi merito), come riprovato dall’ultimo alinea dello stesso § I, checontempla, infatti, l’ipotesi opposta, e cioè che allo stessopersonale di III livello, invece, “non siano riconosciute specifichecaso, il trattamento economico più contenuto conservato a dettopersonale.Nota, infine, il Collegio che, come si è già visto, anchel’ultima parte delle disposizioni generali di apertura dell’accordosi riferisce alla “considerazione” di “specifiche attività gestionaliNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025e funzionali” ai fini del “trattamento economico del perNsuomnerao ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026sopraindicato”, e quindi non solo del personale di III livello, maanche di quello di I e II livello.9.2.

Si osserva ancora che un marginale scarto lessicaleriscontrabile nelle disposizioni collettive in esame non apparedirimente: l’ultimo alinea delle disposizioni di apertura usa lalocuzione “specifiche attività gestionali e funzionali”, al paridell’ultimo comma del § I, mentre nell’ipotesi b) di quest’ultimoè adottata la locuzione “specifiche competenze funzionali ogestionali”.

Ma il rilievo già svolto che il caso sub b) e quellodelineato nell’ultimo comma dello stesso § descrivano ipotesiopposte (l’una in positivo e l’altra in negativo) induce aconcludere per la sostanziale ininfluenza del pur segnalatoscarto di lessico.10.

Tutto ciò per ora considerato, sottolinea il Collegio chea tutte le disposizioni collettive sin qui considerate è sottesoimplicitamente, e nondimeno chiaramente, che i“riconoscimenti” o meno in questione fossero rimessi allavalutazione della datrice di lavoro.Invero, nell’accordo in questione non era prevista alcunaulteriore contrattazione collettiva di pari livello (oppuremetodologia paraconcorsuale) o sul piano della negoziazioneindividuale, ai fini sia della ricerca ed individuazione delle “figureprofessionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda” chedel riconoscimento o meno di “specifiche attività (ocompetenze) funzionali e gestionali”.Per altro verso, si osserva che tutte tali regole dell’accordonon imponevano forme determinate (in chiave regolamentare odi ordini di servizio, ad es.) per tali “riconoscimenti” datoriali,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025che ben potevano quindi risultare dalla stessa natura dei cNoumerpo idti ir accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e ruoli anche di fatto assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza inchiave di “specifiche attività (o competenze) funzionali egestionali”.11.

Tanto ritenuto, il Collegio deve necessariamente aprireuna parentesi in punto di fatto: non emerge dal testodell’impugnata sentenza e, segnatamente, dai motivi d’appello,come riassunti dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 1-2 della suasentenza), che l’attuale ricorrente per cassazione avesse postoa quest’ultima la specifica questione del non rientrare illavoratore di III livello tra “le figure professionali” ricercate dalladatrice di lavoro e poi individuate come “di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”.Tuttora, del resto, la ricorrente non allega di aver sostenutotale esclusione nel doppio grado di giudizio nel merito.11.1.

Per contro, dalla decisione gravata risulta che l’alloraappellante aveva, tra l’altro, dedotto che la “specificità dellefunzioni svolte”, e non una qualsiasi “figura professionale”,“richiesta per l’attribuzione del beneficio, non fosse emersaneanche dalla prova espletata”; e risulta che “il contrasto tra leparti emerge sostanzialmente sulla sussistenza in concreto dellecondizioni per l’ottenimento del beneficio” specifico inquestione, ossia, il “[OSCURATO:PERSONA] di Funzione”, e non perl’applicazione in generale nei suoi confronti del “nuovo sistemaretributivo”.11.2.

Piuttosto, come già accennato in narrativa, l’alloraappellante aveva sostenuto, almeno “in primo grado” (comespecificato dalla Corte), “che il ricorrente non avesse descrittole mansioni svolte dai colleghi con parametro 205”, che,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025secondo l’attore, come lui erano capiservizio, svolgevaNnumoe ro“ ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026medesime specifiche competenze funzionali e gestionali” e chepercepivano il SMF; ed aveva altresì sostenuto “che laconcessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno”.Ma la Corte territoriale ha motivatamente disatteso anchetali deduzioni.12.

La ricorrente per cassazione torna assertivamente asostenere che “il [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto lemansioni concretamente svolte nel tempo da quei lavoratoriinquadrati come lui nel parametro 205 ai quali era statocircostanza dello stesso inquadramento formale nel III livello”.Ma, come si è sopra visto, la Corte ha invece accertato cheil lavoratore avesse indicato in dettaglio i compiti da lui svoltiquale caposervizio presso la struttura di Chiaia e che aveva,altresì, dedotto che “le medesime specifiche competenzefunzionali e gestionali erano svolte da vari altri colleghi”,nominativamente indicati, parimenti capiservizio coninquadramento nel parametro 205, e che “percepivano il SMF”(cfr. in extenso pag. 3 della sentenza).13.

Infine, nell’ambito del primo motivo la ricorrente svolgeuna censura sostanzialmente distinta, in cui profila un’illegittimainversione dell’onere della prova a proprio carico da parte dellaCorte d’appello, “in violazione dell’art. 2697 c.c., laddove hapreteso che fosse l’Azienda a giustificare le proprie sceltegestionali del personale, e ciò proprio quale conseguenzadell’errata interpretazione dell’accordo aziendale sopraNumero registro generale 4387/2021evidenziata e fermo restando che non sussiste alcun obbligo dNi umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026parità di trattamento dei lavoratori” (così a pag. 13 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/202613.1.

In parte qua il mezzo è inammissibile perché non siconfronta con la completa ed effettiva motivazione in propositoresa dai giudici di secondo grado, ed anzi non è affatto aderentealla loro ratio decidendi sul punto.Come si è ora visto, la Corte d’appello ha escluso il difettodi allegazione sostenuto in proposito dall’allora appellante.Inoltre, a fronte di tali precise deduzioni dell’attore, haritenuto che “sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioniper cui le funzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, itratti differenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che ilricorrente aveva equiparato al proprio), i contenuti della diversastoria professionale dei dipendenti direttamente indicati nelricorso introduttivo”.

E aggiungeva che: “Anche nell’atto diappello non si chiarisce ad esempio la particolarità dellemansioni o del curriculum professionale dei dipendenti Savarellidell’indennizzo, che risultano espressamente menzionati nellasentenza impugnata quali lavoratori con mansioni equiparate alMaese”.Infine, ha richiamato il principio secondo il quale: ”Nel ritodel lavoro, a norma dell’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, deveprendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad unagenerica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore afondamento della domanda” (cfr. tra l’altro Cass. n. 3974 del2012) .Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/202513.2.

Ergo, la Corte distrettuale non ha posto a caricNou mdeerol ldai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026società l’onere di “giustificare le proprie scelte gestionali delpersonale”, bensì ha riscontrato anzitutto un difetto diallegazione/contestazione della convenuta/appellante in ordinea quanto aveva invece compiutamente sostenuto in fatto illavoratore.Inoltre, sotto il profilo specificamente probatorio, la Corte,come si è anticipato in narrativa, ha giudicato non dimostratidalla resistente, poi, appellante, gli scarsi e generici assunti diquest’ultima, e, cioè, che le mansioni svolte dai ridetti colleghidell’istante fossero diverse da quelle da lui disimpegnate e cheparimenti diversa fosse la loro storia professionale.E la ricorrente neanche spiega come queste ultimevalutazioni della Corte (cfr. pag. 4 della sua sentenza) sipongano in contrasto con l’art. 2697, comma secondo, c.c.Nota, infine, il Collegio che la stessa ricorrente nellosvolgimento del secondo motivo riconosce il contrario di quelloche sembrava aver genericamente contestato nei due gradi dimerito, e cioè che “i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA],sono inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IVlivello) o nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tuttile stesse mansioni”.In particolare, risulta così ora ammessa l’identità dellemansioni svolte dall’attore e di quelle svolte dai suoi colleghicapiservizio di funicolari di III livello.14.

Il secondo motivo è inammissibile nella sua interezza.15.

In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art.360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione diNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. per il caso di cd.

“Nduomperpo idai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie.16.

Comunque, la doglianza sarebbe ex se inammissibile,in quanto, come ben emerge dal suo sviluppo, si fonda in realtàsu un apprezzamento delle risultanze processuali diverso daquello operato dai giudici di merito (cfr. pagg. 13-14 delricorso).17.

Infine, non spiega la ricorrente come potrebbeapprezzarsi la decisività della circostanza che anche dipendentiinquadrati nel parametro 193 (ex IV livello), oltre a quelliinquadrati nel medesimo livello (poi parametro) del [OSCURATO:PERSONA],svolgessero le stesse mansioni di capiservizio delle funicolari,assegnate all’attuale controricorrente.17.1.

Invero, il presente giudizio non attiene ad unadomanda di corretto o superiore inquadramento, bensì riguardai presupposti di riconoscimento di uno specifico emolumento.In particolare, è stato ed è tuttora pacifico che il lavoratorefosse inquadrato nel III livello (poi parametro 205), conmansioni di caposervizio di funicolare, essendo statocontroverso piuttosto l’ulteriore presupposto per ottenere ilSuper Minimo di Funzione, presupposto che la Corte in fatto haincensurabilmente accertato in base a corretta interpretazionedell’accordo sindacale di riferimento.18.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaNumero registro generale 4387/2021al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E AccordosindacaleSEZIONE LAVOROaziendaleComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Super MinimoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - di FunzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 4387/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4387-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 BIONDI;4583 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1480/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 1502/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Data pubblicazione 26/03/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli rigettava l’appello proposto dalla ANM – [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 8847/2017, che aveva accolto la domanda diMaese [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l’indennità di superminimo difunzione dell’importo di € 232,40 mensili, e aveva condannatol’ANM al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.561,07,oltre accessori.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale,sintetizzate le censure formulate dalla società appellanterispetto alla sentenza di primo grado, preliminarmenteevidenziava che l’accordo aziendale ANM del 23.6.2000,Minimo di Funzione (SMF), prevedeva che il beneficio fosseparametri 250 e 230), ma non a tutti quelli rientranti nel III”,nei termini poi meglio illustrati.3.

Rilevava, quindi, che il contrasto tra le parti emergevasostanzialmente sulla sussistenza in concreto delle condizioniper l’ottenimento del beneficio.4.

A riguardo riferiva in dettaglio ciò che il lavoratore avevaevidenziato nel ricorso introduttivo e riteneva che l’istruttoriaaveva confermato l’espletamento delle attività indicate in quelricorso.5.

Inoltre, la Corte giudicava infondato l’assunto dell’alloraappellante secondo cui il lavoratore non avesse descritto lemansioni svolte dai colleghi con parametro 205 che percepivanoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025il SMF e secondo il quale la concessione del beneficio dipenNudmeesros dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla diversa storia professionale di ciascuno.6.

Sulla base di una corretta interpretazione del principiodegli oneri probatori delle parti, la Corte riteneva in definitivaprovata la domanda del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’allegazione edella dimostrazione in giudizio: - dello svolgimento dei compitiindicati in ricorso e dell’identità di attività svolte da altri colleghi– già destinatari del beneficio invocato -, espressamente indicatinell’atto introduttivo e taluni richiamati in sentenza; mentrealcuna prova risultava fornita dal datore di lavoro sulla diversitàdelle mansioni svolte e della diversa storia professionale deicolleghi che il ricorrente accomunava a lui nello svolgimento diquei compiti definiti dal primo giudice – con motivazionecondivisa – come caratterizzati da specifiche competenzefunzionali e gestionali, espressamente richieste dall’accordo inesame per l’attribuzione del SMF ai dipendenti inquadrati al IIIlivello.7.

Infine, notava la Corte che alcuna censura risultavaformulata sulla data di decorrenza del beneficio (1.11.2013) esull’importo riconosciuto (€ 1.561,07), sicché le relativestatuizioni della sentenza erano ormai passate in giudicato.8.

Avverso tale decisione l’ANM ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.9.

Resiste l’intimato con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ViolNauzmieoron dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.),in relazione agli artt. 1362-1371 c.c. e all’art. 2697 c.c.”.1.1.

Trascritta la parte di motivazione esposta alle pagg. 2-3 dell’impugnata sentenza, la ricorrente censura in particolare ipassaggi motivazionali nei quali la Corte, alla luce della riferitaprospettazione dell’attore nel ricorso introduttivo del giudizio,ha ritenuto: “… innanzitutto che la richiesta del beneficio nonfosse collegata esclusivamente all’inquadramento al III livelloma allo svolgimento di mansioni funzionali e gestionali ritenutespecifiche.L’istruttoria, poi, confermava l’espletamento delle attivitàindicate in ricorso.L’odierno appellante, invece, nel primo grado di giudiziososteneva che il ricorrente non avesse descritto le mansionisvolte dai colleghi con parametro 205 che percepivano il SMF eche la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno.La Corte ritiene l’assunto infondato.Il lavoratore indicava come sopra detto le attività svolte ele equiparava a quelle dei colleghi destinatari del SMF, dunque,sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioni, per cui lefunzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, i trattidifferenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che il ricorrenteaveva equiparato al proprio), i contenuti della diversa storiaprofessionale dei dipendenti direttamente indicati nel ricorsointroduttivo”.Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251.2.

In particolare, deduce la ricorrente che il su ripNoumretrao tdoi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“passaggio motivazionale, oltre a contenere una fuorviante ederronea semplificazione delle argomentazioni svolte dallaSocietà in primo grado (e quindi in appello) propone un’erratainterpretazione dell’accordo collettivo e un’errata distribuzionedell’onere della prova tra le parti”.1.3.

Assume che: “I giudici di merito, e segnatamente laCorte di Appello, errano però quando si limitano a consideraresolo parzialmente le clausole contrattuali dell’accordo inoggetto, in violazione dell’art. 1363 c.c., operandone peraltroun’interpretazione che travalica il significato proprio delleparole”.1.4.

Sostiene, ancora, “che nel caso di specie i difetti diallegazione del ricorso introduttivo, evidenziati sia in primogrado che in secondo grado, non consentivano comunque inalcun modo al Giudicante – laddove ammesso ad una simileoperazione – di effettuare una valutazione comparativa, poichéil [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto le mansioniconcretamente svolte nel tempo da quei lavoratori inquadraticome lui nel parametro 205 ai quali era stato attribuito il SMF,essendosi limitato ad allegare solo la circostanza dello stessoinquadramento formale nel III livello”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.)”.

Deduce che:“Nell’esaminare la fattispecie la Corte di Appello di Napoli,inoltre, fuorviata anche dall’errata interpretazione dell’accordoaziendale, ha del tutto omesso di considerare una circostanzadecisiva, emersa dalla prova”.

Assume, infatti, essere statoaccertato “che i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA], sonoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IV livNeumlleoro) doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tutti le stessemansioni”.3.

Il primo motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.4.

La Corte distrettuale ha rilevato che l’accordo aziendaleANM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attuativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisava che “al personale inquadrato nel I e II livello ècorrisposto il [OSCURATO:PERSONA] di Funzione (SMF)”, determinatonella misura mensile, rispettivamente, di £ 700.000 e £550.000, mentre per i lavoratori inquadrati nel III livelloprevedeva che “al personale inquadrato nel III livello ed al qualesono riconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali,è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.00”.Dunque, con riferimento alla debenza del beneficio, comecorrettamente evidenziato dall’appellante con il primo motivo,ma comunque precisato anche in sentenza (nella parte in cui sisostiene che “La norma prevede, dunque, tale compenso soloper i dipendenti inquadrati nel III livello a cui sono riconosciutespecifiche competenze funzionali e gestionali”) per i dipendentiinquadrati al III livello il beneficio non era automatico macollegato all’attribuzione di specifiche competenze .5.

La Corte, quindi, come già accennato in narrativa,riteneva che l’istruttoria avesse confermato l’espletamento daparte del ricorrente delle attività indicate in ricorso, richiedenti“specifiche competenze funzionali e gestionali” come espostenello stesso ricorso; attività “svolte da vari altri colleghi, di cuiNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025indicava anche il nome, che percepivano il SMF” (v. in eNxutmeenros doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagg. 2-3 della sua sentenza).6.

Orbene, rispetto a questa valutazione della Corte dimerito, sotto il profilo squisitamente interpretativo del suddettoaccordo, la ricorrente oppone essenzialmente che: “come è datotestualmente leggersi nell’accordo – e in claris non fitinterpretatio - (…) il nuovo sistema sarà sviluppato per il I eII livello, tenendo conto della posizione lavorativa occupata,della funzione rivestita (…) , di modo che al personaleinquadrato nel I e II livello è corrisposto il [OSCURATO:PERSONA] dirispettivamente, di £ 700.000 e £ 550.000.Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nel III livello,invece, l’accordo prevede che saranno ricercate e individuatele figure professionali di sostanziale supporto all’attivitàdell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistema retributivo(…) , per il che al personale inquadrato nel III livello ed alquale sono riconosciute specifiche competenze funzionali ogestionali, è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misuradi £ 450.000 .”.7.

Tale linea interpretativa, che la ricorrente sviluppaulteriormente (cfr. pagg. 10-12 del ricorso), non è, tuttavia,condivisibile sia in base al principale criterio ermeneutico legaledi cui all’art. 1362, comma primo, c.c. che in base a quellodell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.(in rubrica del motivo in esame la ricorrente assume violati tuttigli “artt. 1362-1371 c.c.”, ma non illustra come potrebberoessere stati violati canoni legali ulteriori rispetto ai due testéindicati).Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20258.

Più nello specifico, nell’ambito delle previsioni di apNeumrteuro rdai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si legge: “Visto l’Accordo SindacaleAziendale sottoscritto il 20 marzo 2000, con riferimento aicontenuti del paragrafo V, le parti convengono sull’esigenza diintrodurre una nuova politica economico-gestionale per ilpersonale di I, II e III livello.Il nuovo sistema sarà sviluppato per il I e II livello, tenendoconto della posizione lavorativa occupata, della funzionerivestita, nonché delle peculiarità collegate al proprio ruoloprofessionale.Nell’ambito del III livello, invece, saranno ricercate eindividuate le figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistemaretributivo.Alla luce della premessa fatta, si concorda, pertanto, diregolare, a partire dal 1° luglio 2000, con le modalità cheseguono, il trattamento economico del personale sopraindicato,in considerazione delle sue specifiche attività gestionali efunzionali”.8.1.

Segue anzitutto un § I con la rubrica “[OSCURATO:PERSONA] di“a) Livelli I e IIAl personale inquadrato nel I e II livello è corrisposto ilSuper Minimo di Funzione (SMF)Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazioniNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025eccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello noNtutmuerron doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Gli importi relativi al SMF sono stabiliti nella misura di:Liv.

I £ 700.000=Liv.

II £ 550,000 =b) Livello IIIAl personale inquadrato nel III livello ed al quale sonoriconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali, ècorrisposte il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.000=.Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazionieccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello notturnoe/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Al personale di III livello al quale non siano riconosciutespecifiche attività funzionali o gestionali continuerà ad applicarsiesclusivamente il trattamento economico relativo all’[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità attuali, il cui importo viene fissatoin £ 300.000, per effetto dell’assorbimento della vecchiaIndennità di Reperibilità”.Seguono due ulteriori §§: rispettivamente, quello II- circail “[OSCURATO:PERSONA]” e quello III in ordine alla“Reperibilità”.9.

Osserva, allora, il Collegio che le disposizioni di aperturadell’accordo sono sì dichiaratamente collegate a quellecontenute nei successivi tre paragrafi (come rivelato dal datoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025letterale che queste ultime sono qualificate all’inizio Nucmoermo dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“modalità che seguono”).Nondimeno, le prime e quelle successive hanno una portataprecettiva distinta.9.1.

Più nello specifico, con precipuo riferimento alpersonale di III livello, che qui rileva, il secondo cpv. delledisposizioni di apertura prevede che nell’ambito di detto livello“saranno ricercate e individuate le figure professionali disostanziale supporto all’attività dell’azienda”, ma ai finidell’estensione rispetto a detto personale del “nuovo sistemaretributivo” nel suo complesso, in assenza di specificazioni.Diversamente, l’ipotesi b) del successivo § I dell’accordo siriferisce non a “figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”, previamente “ricercate ed individuate”,bensì al riconoscimento di “specifiche competenze funzionali ogestionali” ai fini della corresponsione del “[OSCURATO:PERSONA] diTrattasi indubbiamente di requisito ulteriore per talepersonale così inquadrato (del che non hanno dubitato i giudicidi merito), come riprovato dall’ultimo alinea dello stesso § I, checontempla, infatti, l’ipotesi opposta, e cioè che allo stessopersonale di III livello, invece, “non siano riconosciute specifichecaso, il trattamento economico più contenuto conservato a dettopersonale.Nota, infine, il Collegio che, come si è già visto, anchel’ultima parte delle disposizioni generali di apertura dell’accordosi riferisce alla “considerazione” di “specifiche attività gestionaliNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025e funzionali” ai fini del “trattamento economico del perNsuomnerao ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026sopraindicato”, e quindi non solo del personale di III livello, maanche di quello di I e II livello.9.2.

Si osserva ancora che un marginale scarto lessicaleriscontrabile nelle disposizioni collettive in esame non apparedirimente: l’ultimo alinea delle disposizioni di apertura usa lalocuzione “specifiche attività gestionali e funzionali”, al paridell’ultimo comma del § I, mentre nell’ipotesi b) di quest’ultimoè adottata la locuzione “specifiche competenze funzionali ogestionali”.

Ma il rilievo già svolto che il caso sub b) e quellodelineato nell’ultimo comma dello stesso § descrivano ipotesiopposte (l’una in positivo e l’altra in negativo) induce aconcludere per la sostanziale ininfluenza del pur segnalatoscarto di lessico.10.

Tutto ciò per ora considerato, sottolinea il Collegio chea tutte le disposizioni collettive sin qui considerate è sottesoimplicitamente, e nondimeno chiaramente, che i“riconoscimenti” o meno in questione fossero rimessi allavalutazione della datrice di lavoro.Invero, nell’accordo in questione non era prevista alcunaulteriore contrattazione collettiva di pari livello (oppuremetodologia paraconcorsuale) o sul piano della negoziazioneindividuale, ai fini sia della ricerca ed individuazione delle “figureprofessionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda” chedel riconoscimento o meno di “specifiche attività (ocompetenze) funzionali e gestionali”.Per altro verso, si osserva che tutte tali regole dell’accordonon imponevano forme determinate (in chiave regolamentare odi ordini di servizio, ad es.) per tali “riconoscimenti” datoriali,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025che ben potevano quindi risultare dalla stessa natura dei cNoumerpo idti ir accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e ruoli anche di fatto assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza inchiave di “specifiche attività (o competenze) funzionali egestionali”.11.

Tanto ritenuto, il Collegio deve necessariamente aprireuna parentesi in punto di fatto: non emerge dal testodell’impugnata sentenza e, segnatamente, dai motivi d’appello,come riassunti dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 1-2 della suasentenza), che l’attuale ricorrente per cassazione avesse postoa quest’ultima la specifica questione del non rientrare illavoratore di III livello tra “le figure professionali” ricercate dalladatrice di lavoro e poi individuate come “di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”.Tuttora, del resto, la ricorrente non allega di aver sostenutotale esclusione nel doppio grado di giudizio nel merito.11.1.

Per contro, dalla decisione gravata risulta che l’alloraappellante aveva, tra l’altro, dedotto che la “specificità dellefunzioni svolte”, e non una qualsiasi “figura professionale”,“richiesta per l’attribuzione del beneficio, non fosse emersaneanche dalla prova espletata”; e risulta che “il contrasto tra leparti emerge sostanzialmente sulla sussistenza in concreto dellecondizioni per l’ottenimento del beneficio” specifico inquestione, ossia, il “[OSCURATO:PERSONA] di Funzione”, e non perl’applicazione in generale nei suoi confronti del “nuovo sistemaretributivo”.11.2.

Piuttosto, come già accennato in narrativa, l’alloraappellante aveva sostenuto, almeno “in primo grado” (comespecificato dalla Corte), “che il ricorrente non avesse descrittole mansioni svolte dai colleghi con parametro 205”, che,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025secondo l’attore, come lui erano capiservizio, svolgevaNnumoe ro“ ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026medesime specifiche competenze funzionali e gestionali” e chepercepivano il SMF; ed aveva altresì sostenuto “che laconcessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno”.Ma la Corte territoriale ha motivatamente disatteso anchetali deduzioni.12.

La ricorrente per cassazione torna assertivamente asostenere che “il [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto lemansioni concretamente svolte nel tempo da quei lavoratoriinquadrati come lui nel parametro 205 ai quali era statocircostanza dello stesso inquadramento formale nel III livello”.Ma, come si è sopra visto, la Corte ha invece accertato cheil lavoratore avesse indicato in dettaglio i compiti da lui svoltiquale caposervizio presso la struttura di Chiaia e che aveva,altresì, dedotto che “le medesime specifiche competenzefunzionali e gestionali erano svolte da vari altri colleghi”,nominativamente indicati, parimenti capiservizio coninquadramento nel parametro 205, e che “percepivano il SMF”(cfr. in extenso pag. 3 della sentenza).13.

Infine, nell’ambito del primo motivo la ricorrente svolgeuna censura sostanzialmente distinta, in cui profila un’illegittimainversione dell’onere della prova a proprio carico da parte dellaCorte d’appello, “in violazione dell’art. 2697 c.c., laddove hapreteso che fosse l’Azienda a giustificare le proprie sceltegestionali del personale, e ciò proprio quale conseguenzadell’errata interpretazione dell’accordo aziendale sopraNumero registro generale 4387/2021evidenziata e fermo restando che non sussiste alcun obbligo dNi umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026parità di trattamento dei lavoratori” (così a pag. 13 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/202613.1.

In parte qua il mezzo è inammissibile perché non siconfronta con la completa ed effettiva motivazione in propositoresa dai giudici di secondo grado, ed anzi non è affatto aderentealla loro ratio decidendi sul punto.Come si è ora visto, la Corte d’appello ha escluso il difettodi allegazione sostenuto in proposito dall’allora appellante.Inoltre, a fronte di tali precise deduzioni dell’attore, haritenuto che “sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioniper cui le funzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, itratti differenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che ilricorrente aveva equiparato al proprio), i contenuti della diversastoria professionale dei dipendenti direttamente indicati nelricorso introduttivo”.

E aggiungeva che: “Anche nell’atto diappello non si chiarisce ad esempio la particolarità dellemansioni o del curriculum professionale dei dipendenti Savarellidell’indennizzo, che risultano espressamente menzionati nellasentenza impugnata quali lavoratori con mansioni equiparate alMaese”.Infine, ha richiamato il principio secondo il quale: ”Nel ritodel lavoro, a norma dell’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, deveprendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad unagenerica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore afondamento della domanda” (cfr. tra l’altro Cass. n. 3974 del2012) .Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/202513.2.

Ergo, la Corte distrettuale non ha posto a caricNou mdeerol ldai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026società l’onere di “giustificare le proprie scelte gestionali delpersonale”, bensì ha riscontrato anzitutto un difetto diallegazione/contestazione della convenuta/appellante in ordinea quanto aveva invece compiutamente sostenuto in fatto illavoratore.Inoltre, sotto il profilo specificamente probatorio, la Corte,come si è anticipato in narrativa, ha giudicato non dimostratidalla resistente, poi, appellante, gli scarsi e generici assunti diquest’ultima, e, cioè, che le mansioni svolte dai ridetti colleghidell’istante fossero diverse da quelle da lui disimpegnate e cheparimenti diversa fosse la loro storia professionale.E la ricorrente neanche spiega come queste ultimevalutazioni della Corte (cfr. pag. 4 della sua sentenza) sipongano in contrasto con l’art. 2697, comma secondo, c.c.Nota, infine, il Collegio che la stessa ricorrente nellosvolgimento del secondo motivo riconosce il contrario di quelloche sembrava aver genericamente contestato nei due gradi dimerito, e cioè che “i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA],sono inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IVlivello) o nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tuttile stesse mansioni”.In particolare, risulta così ora ammessa l’identità dellemansioni svolte dall’attore e di quelle svolte dai suoi colleghicapiservizio di funicolari di III livello.14.

Il secondo motivo è inammissibile nella sua interezza.15.

In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art.360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione diNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. per il caso di cd.

“Nduomperpo idai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie.16.

Comunque, la doglianza sarebbe ex se inammissibile,in quanto, come ben emerge dal suo sviluppo, si fonda in realtàsu un apprezzamento delle risultanze processuali diverso daquello operato dai giudici di merito (cfr. pagg. 13-14 delricorso).17.

Infine, non spiega la ricorrente come potrebbeapprezzarsi la decisività della circostanza che anche dipendentiinquadrati nel parametro 193 (ex IV livello), oltre a quelliinquadrati nel medesimo livello (poi parametro) del [OSCURATO:PERSONA],svolgessero le stesse mansioni di capiservizio delle funicolari,assegnate all’attuale controricorrente.17.1.

Invero, il presente giudizio non attiene ad unadomanda di corretto o superiore inquadramento, bensì riguardai presupposti di riconoscimento di uno specifico emolumento.In particolare, è stato ed è tuttora pacifico che il lavoratorefosse inquadrato nel III livello (poi parametro 205), conmansioni di caposervizio di funicolare, essendo statocontroverso piuttosto l’ulteriore presupposto per ottenere ilSuper Minimo di Funzione, presupposto che la Corte in fatto haincensurabilmente accertato in base a corretta interpretazionedell’accordo sindacale di riferimento.18.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaNumero registro generale 4387/2021al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 4387-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025      BIONDI;4583 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1480/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 1502/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli rigettava l’appello proposto dalla ANM – [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 8847/2017, che aveva accolto la domanda diMaese [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l’indennità di superminimo difunzione dell’importo di € 232,40 mensili, e aveva condannatol’ANM al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.561,07,oltre accessori.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale,sintetizzate le censure formulate dalla società appellanterispetto alla sentenza di primo grado, preliminarmenteevidenziava che l’accordo aziendale ANM del 23.6.2000,Minimo di Funzione (SMF), prevedeva che il beneficio fosseparametri 250 e 230), ma non a tutti quelli rientranti nel III”,nei termini poi meglio illustrati.3. Rilevava, quindi, che il contrasto tra le parti emergevasostanzialmente sulla sussistenza in concreto delle condizioniper l’ottenimento del beneficio.4. A riguardo riferiva in dettaglio ciò che il lavoratore avevaevidenziato nel ricorso introduttivo e riteneva che l’istruttoriaaveva confermato l’espletamento delle attività indicate in quelricorso.5. Inoltre, la Corte giudicava infondato l’assunto dell’alloraappellante secondo cui il lavoratore non avesse descritto lemansioni svolte dai colleghi con parametro 205 che percepivanoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025il SMF e secondo il quale la concessione del beneficio dipenNudmeesros dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla diversa storia professionale di ciascuno.6. Sulla base di una corretta interpretazione del principiodegli oneri probatori delle parti, la Corte riteneva in definitivaprovata la domanda del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’allegazione edella dimostrazione in giudizio: - dello svolgimento dei compitiindicati in ricorso e dell’identità di attività svolte da altri colleghi– già destinatari del beneficio invocato -, espressamente indicatinell’atto introduttivo e taluni richiamati in sentenza; mentrealcuna prova risultava fornita dal datore di lavoro sulla diversitàdelle mansioni svolte e della diversa storia professionale deicolleghi che il ricorrente accomunava a lui nello svolgimento diquei compiti definiti dal primo giudice – con motivazionecondivisa – come caratterizzati da specifiche competenzefunzionali e gestionali, espressamente richieste dall’accordo inesame per l’attribuzione del SMF ai dipendenti inquadrati al IIIlivello.7. Infine, notava la Corte che alcuna censura risultavaformulata sulla data di decorrenza del beneficio (1.11.2013) esull’importo riconosciuto (€ 1.561,07), sicché le relativestatuizioni della sentenza erano ormai passate in giudicato.8. Avverso tale decisione l’ANM ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.9. Resiste l’intimato con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ViolNauzmieoron dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.),in relazione agli artt. 1362-1371 c.c. e all’art. 2697 c.c.”.1.1. Trascritta la parte di motivazione esposta alle pagg. 2-3 dell’impugnata sentenza, la ricorrente censura in particolare ipassaggi motivazionali nei quali la Corte, alla luce della riferitaprospettazione dell’attore nel ricorso introduttivo del giudizio,ha ritenuto: “… innanzitutto che la richiesta del beneficio nonfosse collegata esclusivamente all’inquadramento al III livelloma allo svolgimento di mansioni funzionali e gestionali ritenutespecifiche.L’istruttoria, poi, confermava l’espletamento delle attivitàindicate in ricorso.L’odierno appellante, invece, nel primo grado di giudiziososteneva che il ricorrente non avesse descritto le mansionisvolte dai colleghi con parametro 205 che percepivano il SMF eche la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno.La Corte ritiene l’assunto infondato.Il lavoratore indicava come sopra detto le attività svolte ele equiparava a quelle dei colleghi destinatari del SMF, dunque,sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioni, per cui lefunzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, i trattidifferenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che il ricorrenteaveva equiparato al proprio), i contenuti della diversa storiaprofessionale dei dipendenti direttamente indicati nel ricorsointroduttivo”.Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251.2. In particolare, deduce la ricorrente che il su ripNoumretrao tdoi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“passaggio motivazionale, oltre a contenere una fuorviante ederronea semplificazione delle argomentazioni svolte dallaSocietà in primo grado (e quindi in appello) propone un’erratainterpretazione dell’accordo collettivo e un’errata distribuzionedell’onere della prova tra le parti”.1.3. Assume che: “I giudici di merito, e segnatamente laCorte di Appello, errano però quando si limitano a consideraresolo parzialmente le clausole contrattuali dell’accordo inoggetto, in violazione dell’art. 1363 c.c., operandone peraltroun’interpretazione che travalica il significato proprio delleparole”.1.4. Sostiene, ancora, “che nel caso di specie i difetti diallegazione del ricorso introduttivo, evidenziati sia in primogrado che in secondo grado, non consentivano comunque inalcun modo al Giudicante – laddove ammesso ad una simileoperazione – di effettuare una valutazione comparativa, poichéil [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto le mansioniconcretamente svolte nel tempo da quei lavoratori inquadraticome lui nel parametro 205 ai quali era stato attribuito il SMF,essendosi limitato ad allegare solo la circostanza dello stessoinquadramento formale nel III livello”.2. Con il secondo motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.)”. Deduce che:“Nell’esaminare la fattispecie la Corte di Appello di Napoli,inoltre, fuorviata anche dall’errata interpretazione dell’accordoaziendale, ha del tutto omesso di considerare una circostanzadecisiva, emersa dalla prova”. Assume, infatti, essere statoaccertato “che i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA], sonoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IV livNeumlleoro)  doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tutti le stessemansioni”.3. Il primo motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.4. La Corte distrettuale ha rilevato che l’accordo aziendaleANM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attuativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisava che “al personale inquadrato nel I e II livello ècorrisposto il [OSCURATO:PERSONA] di Funzione (SMF)”, determinatonella misura mensile, rispettivamente, di £ 700.000 e £550.000, mentre per i lavoratori inquadrati nel III livelloprevedeva che “al personale inquadrato nel III livello ed al qualesono riconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali,è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.00”.Dunque, con riferimento alla debenza del beneficio, comecorrettamente evidenziato dall’appellante con il primo motivo,ma comunque precisato anche in sentenza (nella parte in cui sisostiene che “La norma prevede, dunque, tale compenso soloper i dipendenti inquadrati nel III livello a cui sono riconosciutespecifiche competenze funzionali e gestionali”) per i dipendentiinquadrati al III livello il beneficio non era automatico macollegato all’attribuzione di specifiche competenze .5. La Corte, quindi, come già accennato in narrativa,riteneva che l’istruttoria avesse confermato l’espletamento daparte del ricorrente delle attività indicate in ricorso, richiedenti“specifiche competenze funzionali e gestionali” come espostenello stesso ricorso; attività “svolte da vari altri colleghi, di cuiNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025indicava anche il nome, che percepivano il SMF” (v. in eNxutmeenros doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagg. 2-3 della sua sentenza).6. Orbene, rispetto a questa valutazione della Corte dimerito, sotto il profilo squisitamente interpretativo del suddettoaccordo, la ricorrente oppone essenzialmente che: “come è datotestualmente leggersi nell’accordo – e in claris non fitinterpretatio -   (…) il nuovo sistema sarà sviluppato per il I eII livello, tenendo conto della posizione lavorativa occupata,della funzione rivestita (…)  , di modo che   al personaleinquadrato nel I e II livello è corrisposto il [OSCURATO:PERSONA] dirispettivamente, di £ 700.000 e £ 550.000.Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nel III livello,invece, l’accordo prevede che   saranno ricercate e individuatele figure professionali di sostanziale supporto all’attivitàdell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistema retributivo(…)  , per il che   al personale inquadrato nel III livello ed alquale sono riconosciute specifiche competenze funzionali ogestionali, è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misuradi £ 450.000  .”.7. Tale linea interpretativa, che la ricorrente sviluppaulteriormente (cfr. pagg. 10-12 del ricorso), non è, tuttavia,condivisibile sia in base al principale criterio ermeneutico legaledi cui all’art. 1362, comma primo, c.c. che in base a quellodell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.(in rubrica del motivo in esame la ricorrente assume violati tuttigli “artt. 1362-1371 c.c.”, ma non illustra come potrebberoessere stati violati canoni legali ulteriori rispetto ai due testéindicati).Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20258. Più nello specifico, nell’ambito delle previsioni di apNeumrteuro rdai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si legge: “Visto l’Accordo SindacaleAziendale sottoscritto il 20 marzo 2000, con riferimento aicontenuti del paragrafo V, le parti convengono sull’esigenza diintrodurre una nuova politica economico-gestionale per ilpersonale di I, II e III livello.Il nuovo sistema sarà sviluppato per il I e II livello, tenendoconto della posizione lavorativa occupata, della funzionerivestita, nonché delle peculiarità collegate al proprio ruoloprofessionale.Nell’ambito del III livello, invece, saranno ricercate eindividuate le figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistemaretributivo.Alla luce della premessa fatta, si concorda, pertanto, diregolare, a partire dal 1° luglio 2000, con le modalità cheseguono, il trattamento economico del personale sopraindicato,in considerazione delle sue specifiche attività gestionali efunzionali”.8.1. Segue anzitutto un § I con la rubrica “[OSCURATO:PERSONA] di“a) Livelli I e IIAl personale inquadrato nel I e II livello è corrisposto ilSuper Minimo di Funzione (SMF)Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazioniNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025eccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello noNtutmuerron doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Gli importi relativi al SMF sono stabiliti nella misura di:Liv. I £ 700.000=Liv. II £ 550,000 =b) Livello IIIAl personale inquadrato nel III livello ed al quale sonoriconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali, ècorrisposte il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.000=.Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazionieccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello notturnoe/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Al personale di III livello al quale non siano riconosciutespecifiche attività funzionali o gestionali continuerà ad applicarsiesclusivamente il trattamento economico relativo all’[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità attuali, il cui importo viene fissatoin £ 300.000, per effetto dell’assorbimento della vecchiaIndennità di Reperibilità”.Seguono due ulteriori §§: rispettivamente, quello II- circail “[OSCURATO:PERSONA]” e quello III in ordine alla“Reperibilità”.9. Osserva, allora, il Collegio che le disposizioni di aperturadell’accordo sono sì dichiaratamente collegate a quellecontenute nei successivi tre paragrafi (come rivelato dal datoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025letterale che queste ultime sono qualificate all’inizio Nucmoermo dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“modalità che seguono”).Nondimeno, le prime e quelle successive hanno una portataprecettiva distinta.9.1. Più nello specifico, con precipuo riferimento alpersonale di III livello, che qui rileva, il secondo cpv. delledisposizioni di apertura prevede che nell’ambito di detto livello“saranno ricercate e individuate le figure professionali disostanziale supporto all’attività dell’azienda”, ma ai finidell’estensione rispetto a detto personale del “nuovo sistemaretributivo” nel suo complesso, in assenza di specificazioni.Diversamente, l’ipotesi b) del successivo § I dell’accordo siriferisce non a “figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”, previamente “ricercate ed individuate”,bensì al riconoscimento di “specifiche competenze funzionali ogestionali” ai fini della corresponsione del “[OSCURATO:PERSONA] diTrattasi indubbiamente di requisito ulteriore per talepersonale così inquadrato (del che non hanno dubitato i giudicidi merito), come riprovato dall’ultimo alinea dello stesso § I, checontempla, infatti, l’ipotesi opposta, e cioè che allo stessopersonale di III livello, invece, “non siano riconosciute specifichecaso, il trattamento economico più contenuto conservato a dettopersonale.Nota, infine, il Collegio che, come si è già visto, anchel’ultima parte delle disposizioni generali di apertura dell’accordosi riferisce alla “considerazione” di “specifiche attività gestionaliNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025e funzionali” ai fini del “trattamento economico del perNsuomnerao ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026sopraindicato”, e quindi non solo del personale di III livello, maanche di quello di I e II livello.9.2. Si osserva ancora che un marginale scarto lessicaleriscontrabile nelle disposizioni collettive in esame non apparedirimente: l’ultimo alinea delle disposizioni di apertura usa lalocuzione “specifiche attività gestionali e funzionali”, al paridell’ultimo comma del § I, mentre nell’ipotesi b) di quest’ultimoè adottata la locuzione “specifiche competenze funzionali ogestionali”. Ma il rilievo già svolto che il caso sub b) e quellodelineato nell’ultimo comma dello stesso § descrivano ipotesiopposte (l’una in positivo e l’altra in negativo) induce aconcludere per la sostanziale ininfluenza del pur segnalatoscarto di lessico.10. Tutto ciò per ora considerato, sottolinea il Collegio chea tutte le disposizioni collettive sin qui considerate è sottesoimplicitamente, e nondimeno chiaramente, che i“riconoscimenti” o meno in questione fossero rimessi allavalutazione della datrice di lavoro.Invero, nell’accordo in questione non era prevista alcunaulteriore contrattazione collettiva di pari livello (oppuremetodologia paraconcorsuale) o sul piano della negoziazioneindividuale, ai fini sia della ricerca ed individuazione delle “figureprofessionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda” chedel riconoscimento o meno di “specifiche attività (ocompetenze) funzionali e gestionali”.Per altro verso, si osserva che tutte tali regole dell’accordonon imponevano forme determinate (in chiave regolamentare odi ordini di servizio, ad es.) per tali “riconoscimenti” datoriali,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025che ben potevano quindi risultare dalla stessa natura dei cNoumerpo idti ir accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e ruoli anche di fatto assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza inchiave di “specifiche attività (o competenze) funzionali egestionali”.11. Tanto ritenuto, il Collegio deve necessariamente aprireuna parentesi in punto di fatto: non emerge dal testodell’impugnata sentenza e, segnatamente, dai motivi d’appello,come riassunti dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 1-2 della suasentenza), che l’attuale ricorrente per cassazione avesse postoa quest’ultima la specifica questione del non rientrare illavoratore di III livello tra “le figure professionali” ricercate dalladatrice di lavoro e poi individuate come “di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”.Tuttora, del resto, la ricorrente non allega di aver sostenutotale esclusione nel doppio grado di giudizio nel merito.11.1. Per contro, dalla decisione gravata risulta che l’alloraappellante aveva, tra l’altro, dedotto che la “specificità dellefunzioni svolte”, e non una qualsiasi “figura professionale”,“richiesta per l’attribuzione del beneficio, non fosse emersaneanche dalla prova espletata”; e risulta che “il contrasto tra leparti emerge sostanzialmente sulla sussistenza in concreto dellecondizioni per l’ottenimento del beneficio” specifico inquestione, ossia, il “[OSCURATO:PERSONA] di Funzione”, e non perl’applicazione in generale nei suoi confronti del “nuovo sistemaretributivo”.11.2. Piuttosto, come già accennato in narrativa, l’alloraappellante aveva sostenuto, almeno “in primo grado” (comespecificato dalla Corte), “che il ricorrente non avesse descrittole mansioni svolte dai colleghi con parametro 205”, che,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025secondo l’attore, come lui erano capiservizio, svolgevaNnumoe ro“ ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026medesime specifiche competenze funzionali e gestionali” e chepercepivano il SMF; ed aveva altresì sostenuto “che laconcessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno”.Ma la Corte territoriale ha motivatamente disatteso anchetali deduzioni.12. La ricorrente per cassazione torna assertivamente asostenere che “il [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto lemansioni concretamente svolte nel tempo da quei lavoratoriinquadrati come lui nel parametro 205 ai quali era statocircostanza dello stesso inquadramento formale nel III livello”.Ma, come si è sopra visto, la Corte ha invece accertato cheil lavoratore avesse indicato in dettaglio i compiti da lui svoltiquale caposervizio presso la struttura di Chiaia e che aveva,altresì, dedotto che “le medesime specifiche competenzefunzionali e gestionali erano svolte da vari altri colleghi”,nominativamente indicati, parimenti capiservizio coninquadramento nel parametro 205, e che “percepivano il SMF”(cfr. in extenso pag. 3 della sentenza).13. Infine, nell’ambito del primo motivo la ricorrente svolgeuna censura sostanzialmente distinta, in cui profila un’illegittimainversione dell’onere della prova a proprio carico da parte dellaCorte d’appello, “in violazione dell’art. 2697 c.c., laddove hapreteso che fosse l’Azienda a giustificare le proprie sceltegestionali del personale, e ciò proprio quale conseguenzadell’errata interpretazione dell’accordo aziendale sopraNumero registro generale 4387/2021evidenziata e fermo restando che non sussiste alcun obbligo dNi umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026parità di trattamento dei lavoratori” (così a pag. 13 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/202613.1. In parte qua il mezzo è inammissibile perché non siconfronta con la completa ed effettiva motivazione in propositoresa dai giudici di secondo grado, ed anzi non è affatto aderentealla loro ratio decidendi sul punto.Come si è ora visto, la Corte d’appello ha escluso il difettodi allegazione sostenuto in proposito dall’allora appellante.Inoltre, a fronte di tali precise deduzioni dell’attore, haritenuto che “sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioniper cui le funzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, itratti differenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che ilricorrente aveva equiparato al proprio), i contenuti della diversastoria professionale dei dipendenti direttamente indicati nelricorso introduttivo”. E aggiungeva che: “Anche nell’atto diappello non si chiarisce ad esempio la particolarità dellemansioni o del curriculum professionale dei dipendenti Savarellidell’indennizzo, che risultano espressamente menzionati nellasentenza impugnata quali lavoratori con mansioni equiparate alMaese”.Infine, ha richiamato il principio secondo il quale:  ”Nel ritodel lavoro, a norma dell’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, deveprendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad unagenerica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore afondamento della domanda” (cfr. tra l’altro Cass. n. 3974 del2012) .Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/202513.2. Ergo, la Corte distrettuale non ha posto a caricNou mdeerol ldai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026società l’onere di “giustificare le proprie scelte gestionali delpersonale”, bensì ha riscontrato anzitutto un difetto diallegazione/contestazione della convenuta/appellante in ordinea quanto aveva invece compiutamente sostenuto in fatto illavoratore.Inoltre, sotto il profilo specificamente probatorio, la Corte,come si è anticipato in narrativa, ha giudicato non dimostratidalla resistente, poi, appellante, gli scarsi e generici assunti diquest’ultima, e, cioè, che le mansioni svolte dai ridetti colleghidell’istante fossero diverse da quelle da lui disimpegnate e cheparimenti diversa fosse la loro storia professionale.E la ricorrente neanche spiega come queste ultimevalutazioni della Corte (cfr. pag. 4 della sua sentenza) sipongano in contrasto con l’art. 2697, comma secondo, c.c.Nota, infine, il Collegio che la stessa ricorrente nellosvolgimento del secondo motivo riconosce il contrario di quelloche sembrava aver genericamente contestato nei due gradi dimerito, e cioè che “i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA],sono inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IVlivello) o nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tuttile stesse mansioni”.In particolare, risulta così ora ammessa l’identità dellemansioni svolte dall’attore e di quelle svolte dai suoi colleghicapiservizio di funicolari di III livello.14. Il secondo motivo è inammissibile nella sua interezza.15. In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art.360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione diNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. per il caso di cd. “Nduomperpo idai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie.16. Comunque, la doglianza sarebbe ex se inammissibile,in quanto, come ben emerge dal suo sviluppo, si fonda in realtàsu un apprezzamento delle risultanze processuali diverso daquello operato dai giudici di merito (cfr. pagg. 13-14 delricorso).17. Infine, non spiega la ricorrente come potrebbeapprezzarsi la decisività della circostanza che anche dipendentiinquadrati nel parametro 193 (ex IV livello), oltre a quelliinquadrati nel medesimo livello (poi parametro) del [OSCURATO:PERSONA],svolgessero le stesse mansioni di capiservizio delle funicolari,assegnate all’attuale controricorrente.17.1. Invero, il presente giudizio non attiene ad unadomanda di corretto o superiore inquadramento, bensì riguardai presupposti di riconoscimento di uno specifico emolumento.In particolare, è stato ed è tuttora pacifico che il lavoratorefosse inquadrato nel III livello (poi parametro 205), conmansioni di caposervizio di funicolare, essendo statocontroverso piuttosto l’ulteriore presupposto per ottenere ilSuper Minimo di Funzione, presupposto che la Corte in fatto haincensurabilmente accertato in base a corretta interpretazionedell’accordo sindacale di riferimento.18. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaNumero registro generale 4387/2021al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  AccordosindacaleSEZIONE LAVOROaziendaleComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Super MinimoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - di FunzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 4387/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 4387-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025      BIONDI;4583 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1480/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 1502/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Data pubblicazione 26/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli rigettava l’appello proposto dalla ANM – [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 8847/2017, che aveva accolto la domanda diMaese [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l’indennità di superminimo difunzione dell’importo di € 232,40 mensili, e aveva condannatol’ANM al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.561,07,oltre accessori.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale,sintetizzate le censure formulate dalla società appellanterispetto alla sentenza di primo grado, preliminarmenteevidenziava che l’accordo aziendale ANM del 23.6.2000,Minimo di Funzione (SMF), prevedeva che il beneficio fosseparametri 250 e 230), ma non a tutti quelli rientranti nel III”,nei termini poi meglio illustrati.3. Rilevava, quindi, che il contrasto tra le parti emergevasostanzialmente sulla sussistenza in concreto delle condizioniper l’ottenimento del beneficio.4. A riguardo riferiva in dettaglio ciò che il lavoratore avevaevidenziato nel ricorso introduttivo e riteneva che l’istruttoriaaveva confermato l’espletamento delle attività indicate in quelricorso.5. Inoltre, la Corte giudicava infondato l’assunto dell’alloraappellante secondo cui il lavoratore non avesse descritto lemansioni svolte dai colleghi con parametro 205 che percepivanoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025il SMF e secondo il quale la concessione del beneficio dipenNudmeesros dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla diversa storia professionale di ciascuno.6. Sulla base di una corretta interpretazione del principiodegli oneri probatori delle parti, la Corte riteneva in definitivaprovata la domanda del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell’allegazione edella dimostrazione in giudizio: - dello svolgimento dei compitiindicati in ricorso e dell’identità di attività svolte da altri colleghi– già destinatari del beneficio invocato -, espressamente indicatinell’atto introduttivo e taluni richiamati in sentenza; mentrealcuna prova risultava fornita dal datore di lavoro sulla diversitàdelle mansioni svolte e della diversa storia professionale deicolleghi che il ricorrente accomunava a lui nello svolgimento diquei compiti definiti dal primo giudice – con motivazionecondivisa – come caratterizzati da specifiche competenzefunzionali e gestionali, espressamente richieste dall’accordo inesame per l’attribuzione del SMF ai dipendenti inquadrati al IIIlivello.7. Infine, notava la Corte che alcuna censura risultavaformulata sulla data di decorrenza del beneficio (1.11.2013) esull’importo riconosciuto (€ 1.561,07), sicché le relativestatuizioni della sentenza erano ormai passate in giudicato.8. Avverso tale decisione l’ANM ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.9. Resiste l’intimato con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “ViolNauzmieoron dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.),in relazione agli artt. 1362-1371 c.c. e all’art. 2697 c.c.”.1.1. Trascritta la parte di motivazione esposta alle pagg. 2-3 dell’impugnata sentenza, la ricorrente censura in particolare ipassaggi motivazionali nei quali la Corte, alla luce della riferitaprospettazione dell’attore nel ricorso introduttivo del giudizio,ha ritenuto: “… innanzitutto che la richiesta del beneficio nonfosse collegata esclusivamente all’inquadramento al III livelloma allo svolgimento di mansioni funzionali e gestionali ritenutespecifiche.L’istruttoria, poi, confermava l’espletamento delle attivitàindicate in ricorso.L’odierno appellante, invece, nel primo grado di giudiziososteneva che il ricorrente non avesse descritto le mansionisvolte dai colleghi con parametro 205 che percepivano il SMF eche la concessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno.La Corte ritiene l’assunto infondato.Il lavoratore indicava come sopra detto le attività svolte ele equiparava a quelle dei colleghi destinatari del SMF, dunque,sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioni, per cui lefunzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, i trattidifferenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che il ricorrenteaveva equiparato al proprio), i contenuti della diversa storiaprofessionale dei dipendenti direttamente indicati nel ricorsointroduttivo”.Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20251.2. In particolare, deduce la ricorrente che il su ripNoumretrao tdoi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“passaggio motivazionale, oltre a contenere una fuorviante ederronea semplificazione delle argomentazioni svolte dallaSocietà in primo grado (e quindi in appello) propone un’erratainterpretazione dell’accordo collettivo e un’errata distribuzionedell’onere della prova tra le parti”.1.3. Assume che: “I giudici di merito, e segnatamente laCorte di Appello, errano però quando si limitano a consideraresolo parzialmente le clausole contrattuali dell’accordo inoggetto, in violazione dell’art. 1363 c.c., operandone peraltroun’interpretazione che travalica il significato proprio delleparole”.1.4. Sostiene, ancora, “che nel caso di specie i difetti diallegazione del ricorso introduttivo, evidenziati sia in primogrado che in secondo grado, non consentivano comunque inalcun modo al Giudicante – laddove ammesso ad una simileoperazione – di effettuare una valutazione comparativa, poichéil [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto le mansioniconcretamente svolte nel tempo da quei lavoratori inquadraticome lui nel parametro 205 ai quali era stato attribuito il SMF,essendosi limitato ad allegare solo la circostanza dello stessoinquadramento formale nel III livello”.2. Con il secondo motivo denuncia “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.)”. Deduce che:“Nell’esaminare la fattispecie la Corte di Appello di Napoli,inoltre, fuorviata anche dall’errata interpretazione dell’accordoaziendale, ha del tutto omesso di considerare una circostanzadecisiva, emersa dalla prova”. Assume, infatti, essere statoaccertato “che i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA], sonoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IV livNeumlleoro)  doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tutti le stessemansioni”.3. Il primo motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.4. La Corte distrettuale ha rilevato che l’accordo aziendaleANM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attuativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisava che “al personale inquadrato nel I e II livello ècorrisposto il [OSCURATO:PERSONA] di Funzione (SMF)”, determinatonella misura mensile, rispettivamente, di £ 700.000 e £550.000, mentre per i lavoratori inquadrati nel III livelloprevedeva che “al personale inquadrato nel III livello ed al qualesono riconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali,è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.00”.Dunque, con riferimento alla debenza del beneficio, comecorrettamente evidenziato dall’appellante con il primo motivo,ma comunque precisato anche in sentenza (nella parte in cui sisostiene che “La norma prevede, dunque, tale compenso soloper i dipendenti inquadrati nel III livello a cui sono riconosciutespecifiche competenze funzionali e gestionali”) per i dipendentiinquadrati al III livello il beneficio non era automatico macollegato all’attribuzione di specifiche competenze .5. La Corte, quindi, come già accennato in narrativa,riteneva che l’istruttoria avesse confermato l’espletamento daparte del ricorrente delle attività indicate in ricorso, richiedenti“specifiche competenze funzionali e gestionali” come espostenello stesso ricorso; attività “svolte da vari altri colleghi, di cuiNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025indicava anche il nome, che percepivano il SMF” (v. in eNxutmeenros doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagg. 2-3 della sua sentenza).6. Orbene, rispetto a questa valutazione della Corte dimerito, sotto il profilo squisitamente interpretativo del suddettoaccordo, la ricorrente oppone essenzialmente che: “come è datotestualmente leggersi nell’accordo – e in claris non fitinterpretatio -   (…) il nuovo sistema sarà sviluppato per il I eII livello, tenendo conto della posizione lavorativa occupata,della funzione rivestita (…)  , di modo che   al personaleinquadrato nel I e II livello è corrisposto il [OSCURATO:PERSONA] dirispettivamente, di £ 700.000 e £ 550.000.Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nel III livello,invece, l’accordo prevede che   saranno ricercate e individuatele figure professionali di sostanziale supporto all’attivitàdell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistema retributivo(…)  , per il che   al personale inquadrato nel III livello ed alquale sono riconosciute specifiche competenze funzionali ogestionali, è corrisposto il SMF, stabilito, in tal caso, nella misuradi £ 450.000  .”.7. Tale linea interpretativa, che la ricorrente sviluppaulteriormente (cfr. pagg. 10-12 del ricorso), non è, tuttavia,condivisibile sia in base al principale criterio ermeneutico legaledi cui all’art. 1362, comma primo, c.c. che in base a quellodell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.(in rubrica del motivo in esame la ricorrente assume violati tuttigli “artt. 1362-1371 c.c.”, ma non illustra come potrebberoessere stati violati canoni legali ulteriori rispetto ai due testéindicati).Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/20258. Più nello specifico, nell’ambito delle previsioni di apNeumrteuro rdai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si legge: “Visto l’Accordo SindacaleAziendale sottoscritto il 20 marzo 2000, con riferimento aicontenuti del paragrafo V, le parti convengono sull’esigenza diintrodurre una nuova politica economico-gestionale per ilpersonale di I, II e III livello.Il nuovo sistema sarà sviluppato per il I e II livello, tenendoconto della posizione lavorativa occupata, della funzionerivestita, nonché delle peculiarità collegate al proprio ruoloprofessionale.Nell’ambito del III livello, invece, saranno ricercate eindividuate le figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda, alle quali sarà esteso il nuovo sistemaretributivo.Alla luce della premessa fatta, si concorda, pertanto, diregolare, a partire dal 1° luglio 2000, con le modalità cheseguono, il trattamento economico del personale sopraindicato,in considerazione delle sue specifiche attività gestionali efunzionali”.8.1. Segue anzitutto un § I con la rubrica “[OSCURATO:PERSONA] di“a) Livelli I e IIAl personale inquadrato nel I e II livello è corrisposto ilSuper Minimo di Funzione (SMF)Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazioniNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025eccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello noNtutmuerron doi r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Gli importi relativi al SMF sono stabiliti nella misura di:Liv. I £ 700.000=Liv. II £ 550,000 =b) Livello IIIAl personale inquadrato nel III livello ed al quale sonoriconosciute specifiche competenze funzionali o gestionali, ècorrisposte il SMF, stabilito, in tal caso, nella misura di £450.000=.Il SMF s’intende comprensivo delle attuali Indennità diLivello, di Reperibilità e di ogni altro compenso legato alleproprie attività professionali, nonché delle eventuali prestazionieccedenti l’attuale orario di lavoro, a meno di quello notturnoe/o festivo, che verrà regolarmente remunerato.Al personale di III livello al quale non siano riconosciutespecifiche attività funzionali o gestionali continuerà ad applicarsiesclusivamente il trattamento economico relativo all’[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità attuali, il cui importo viene fissatoin £ 300.000, per effetto dell’assorbimento della vecchiaIndennità di Reperibilità”.Seguono due ulteriori §§: rispettivamente, quello II- circail “[OSCURATO:PERSONA]” e quello III in ordine alla“Reperibilità”.9. Osserva, allora, il Collegio che le disposizioni di aperturadell’accordo sono sì dichiaratamente collegate a quellecontenute nei successivi tre paragrafi (come rivelato dal datoNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025letterale che queste ultime sono qualificate all’inizio Nucmoermo dei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026“modalità che seguono”).Nondimeno, le prime e quelle successive hanno una portataprecettiva distinta.9.1. Più nello specifico, con precipuo riferimento alpersonale di III livello, che qui rileva, il secondo cpv. delledisposizioni di apertura prevede che nell’ambito di detto livello“saranno ricercate e individuate le figure professionali disostanziale supporto all’attività dell’azienda”, ma ai finidell’estensione rispetto a detto personale del “nuovo sistemaretributivo” nel suo complesso, in assenza di specificazioni.Diversamente, l’ipotesi b) del successivo § I dell’accordo siriferisce non a “figure professionali di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”, previamente “ricercate ed individuate”,bensì al riconoscimento di “specifiche competenze funzionali ogestionali” ai fini della corresponsione del “[OSCURATO:PERSONA] diTrattasi indubbiamente di requisito ulteriore per talepersonale così inquadrato (del che non hanno dubitato i giudicidi merito), come riprovato dall’ultimo alinea dello stesso § I, checontempla, infatti, l’ipotesi opposta, e cioè che allo stessopersonale di III livello, invece, “non siano riconosciute specifichecaso, il trattamento economico più contenuto conservato a dettopersonale.Nota, infine, il Collegio che, come si è già visto, anchel’ultima parte delle disposizioni generali di apertura dell’accordosi riferisce alla “considerazione” di “specifiche attività gestionaliNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025e funzionali” ai fini del “trattamento economico del perNsuomnerao ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026sopraindicato”, e quindi non solo del personale di III livello, maanche di quello di I e II livello.9.2. Si osserva ancora che un marginale scarto lessicaleriscontrabile nelle disposizioni collettive in esame non apparedirimente: l’ultimo alinea delle disposizioni di apertura usa lalocuzione “specifiche attività gestionali e funzionali”, al paridell’ultimo comma del § I, mentre nell’ipotesi b) di quest’ultimoè adottata la locuzione “specifiche competenze funzionali ogestionali”. Ma il rilievo già svolto che il caso sub b) e quellodelineato nell’ultimo comma dello stesso § descrivano ipotesiopposte (l’una in positivo e l’altra in negativo) induce aconcludere per la sostanziale ininfluenza del pur segnalatoscarto di lessico.10. Tutto ciò per ora considerato, sottolinea il Collegio chea tutte le disposizioni collettive sin qui considerate è sottesoimplicitamente, e nondimeno chiaramente, che i“riconoscimenti” o meno in questione fossero rimessi allavalutazione della datrice di lavoro.Invero, nell’accordo in questione non era prevista alcunaulteriore contrattazione collettiva di pari livello (oppuremetodologia paraconcorsuale) o sul piano della negoziazioneindividuale, ai fini sia della ricerca ed individuazione delle “figureprofessionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda” chedel riconoscimento o meno di “specifiche attività (ocompetenze) funzionali e gestionali”.Per altro verso, si osserva che tutte tali regole dell’accordonon imponevano forme determinate (in chiave regolamentare odi ordini di servizio, ad es.) per tali “riconoscimenti” datoriali,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025che ben potevano quindi risultare dalla stessa natura dei cNoumerpo idti ir accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026e ruoli anche di fatto assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza inchiave di “specifiche attività (o competenze) funzionali egestionali”.11. Tanto ritenuto, il Collegio deve necessariamente aprireuna parentesi in punto di fatto: non emerge dal testodell’impugnata sentenza e, segnatamente, dai motivi d’appello,come riassunti dalla Corte distrettuale (cfr. pagg. 1-2 della suasentenza), che l’attuale ricorrente per cassazione avesse postoa quest’ultima la specifica questione del non rientrare illavoratore di III livello tra “le figure professionali” ricercate dalladatrice di lavoro e poi individuate come “di sostanziale supportoall’attività dell’azienda”.Tuttora, del resto, la ricorrente non allega di aver sostenutotale esclusione nel doppio grado di giudizio nel merito.11.1. Per contro, dalla decisione gravata risulta che l’alloraappellante aveva, tra l’altro, dedotto che la “specificità dellefunzioni svolte”, e non una qualsiasi “figura professionale”,“richiesta per l’attribuzione del beneficio, non fosse emersaneanche dalla prova espletata”; e risulta che “il contrasto tra leparti emerge sostanzialmente sulla sussistenza in concreto dellecondizioni per l’ottenimento del beneficio” specifico inquestione, ossia, il “[OSCURATO:PERSONA] di Funzione”, e non perl’applicazione in generale nei suoi confronti del “nuovo sistemaretributivo”.11.2. Piuttosto, come già accennato in narrativa, l’alloraappellante aveva sostenuto, almeno “in primo grado” (comespecificato dalla Corte), “che il ricorrente non avesse descrittole mansioni svolte dai colleghi con parametro 205”, che,Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025secondo l’attore, come lui erano capiservizio, svolgevaNnumoe ro“ ldei r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026medesime specifiche competenze funzionali e gestionali” e chepercepivano il SMF; ed aveva altresì sostenuto “che laconcessione del beneficio dipendesse dalla diversa storiaprofessionale di ciascuno”.Ma la Corte territoriale ha motivatamente disatteso anchetali deduzioni.12. La ricorrente per cassazione torna assertivamente asostenere che “il [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo descritto lemansioni concretamente svolte nel tempo da quei lavoratoriinquadrati come lui nel parametro 205 ai quali era statocircostanza dello stesso inquadramento formale nel III livello”.Ma, come si è sopra visto, la Corte ha invece accertato cheil lavoratore avesse indicato in dettaglio i compiti da lui svoltiquale caposervizio presso la struttura di Chiaia e che aveva,altresì, dedotto che “le medesime specifiche competenzefunzionali e gestionali erano svolte da vari altri colleghi”,nominativamente indicati, parimenti capiservizio coninquadramento nel parametro 205, e che “percepivano il SMF”(cfr. in extenso pag. 3 della sentenza).13. Infine, nell’ambito del primo motivo la ricorrente svolgeuna censura sostanzialmente distinta, in cui profila un’illegittimainversione dell’onere della prova a proprio carico da parte dellaCorte d’appello, “in violazione dell’art. 2697 c.c., laddove hapreteso che fosse l’Azienda a giustificare le proprie sceltegestionali del personale, e ciò proprio quale conseguenzadell’errata interpretazione dell’accordo aziendale sopraNumero registro generale 4387/2021evidenziata e fermo restando che non sussiste alcun obbligo dNi umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026parità di trattamento dei lavoratori” (così a pag. 13 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/202613.1. In parte qua il mezzo è inammissibile perché non siconfronta con la completa ed effettiva motivazione in propositoresa dai giudici di secondo grado, ed anzi non è affatto aderentealla loro ratio decidendi sul punto.Come si è ora visto, la Corte d’appello ha escluso il difettodi allegazione sostenuto in proposito dall’allora appellante.Inoltre, a fronte di tali precise deduzioni dell’attore, haritenuto che “sarebbe stato onere del datore indicare: le ragioniper cui le funzioni espletate non fossero idonee ai fini invocati, itratti differenziali del lavoro svolto dagli altri colleghi (che ilricorrente aveva equiparato al proprio), i contenuti della diversastoria professionale dei dipendenti direttamente indicati nelricorso introduttivo”. E aggiungeva che: “Anche nell’atto diappello non si chiarisce ad esempio la particolarità dellemansioni o del curriculum professionale dei dipendenti Savarellidell’indennizzo, che risultano espressamente menzionati nellasentenza impugnata quali lavoratori con mansioni equiparate alMaese”.Infine, ha richiamato il principio secondo il quale:  ”Nel ritodel lavoro, a norma dell’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, deveprendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad unagenerica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore afondamento della domanda” (cfr. tra l’altro Cass. n. 3974 del2012) .Numero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/202513.2. Ergo, la Corte distrettuale non ha posto a caricNou mdeerol ldai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026società l’onere di “giustificare le proprie scelte gestionali delpersonale”, bensì ha riscontrato anzitutto un difetto diallegazione/contestazione della convenuta/appellante in ordinea quanto aveva invece compiutamente sostenuto in fatto illavoratore.Inoltre, sotto il profilo specificamente probatorio, la Corte,come si è anticipato in narrativa, ha giudicato non dimostratidalla resistente, poi, appellante, gli scarsi e generici assunti diquest’ultima, e, cioè, che le mansioni svolte dai ridetti colleghidell’istante fossero diverse da quelle da lui disimpegnate e cheparimenti diversa fosse la loro storia professionale.E la ricorrente neanche spiega come queste ultimevalutazioni della Corte (cfr. pag. 4 della sua sentenza) sipongano in contrasto con l’art. 2697, comma secondo, c.c.Nota, infine, il Collegio che la stessa ricorrente nellosvolgimento del secondo motivo riconosce il contrario di quelloche sembrava aver genericamente contestato nei due gradi dimerito, e cioè che “i capiservizio delle funicolari, come il [OSCURATO:PERSONA],sono inquadrati indifferentemente nel parametro 193 (ex IVlivello) o nel parametro 205 (ex III livello) pur svolgendo tuttile stesse mansioni”.In particolare, risulta così ora ammessa l’identità dellemansioni svolte dall’attore e di quelle svolte dai suoi colleghicapiservizio di funicolari di III livello.14. Il secondo motivo è inammissibile nella sua interezza.15. In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art.360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione diNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. per il caso di cd. “Nduomperpo idai r accolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie.16. Comunque, la doglianza sarebbe ex se inammissibile,in quanto, come ben emerge dal suo sviluppo, si fonda in realtàsu un apprezzamento delle risultanze processuali diverso daquello operato dai giudici di merito (cfr. pagg. 13-14 delricorso).17. Infine, non spiega la ricorrente come potrebbeapprezzarsi la decisività della circostanza che anche dipendentiinquadrati nel parametro 193 (ex IV livello), oltre a quelliinquadrati nel medesimo livello (poi parametro) del [OSCURATO:PERSONA],svolgessero le stesse mansioni di capiservizio delle funicolari,assegnate all’attuale controricorrente.17.1. Invero, il presente giudizio non attiene ad unadomanda di corretto o superiore inquadramento, bensì riguardai presupposti di riconoscimento di uno specifico emolumento.In particolare, è stato ed è tuttora pacifico che il lavoratorefosse inquadrato nel III livello (poi parametro 205), conmansioni di caposervizio di funicolare, essendo statocontroverso piuttosto l’ulteriore presupposto per ottenere ilSuper Minimo di Funzione, presupposto che la Corte in fatto haincensurabilmente accertato in base a corretta interpretazionedell’accordo sindacale di riferimento.18. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del difensore delcontroricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaNumero registro generale 4387/2021al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 1.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensoredel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4387/2021Numero sezionale 4583/2025Numero di raccolta generale 7278/2026Data pubblicazione 26/03/2026
Sentenza Cassazione n. 07278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris