CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/10/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto del 26 gennaio - 5 aprile 2017, depositato in data 4 maggio 2017, del Tribunale di Palermo che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno per anni cinque ed aveva disposto la confisca di numerosi beni mobili ed immobili di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità, sebbene formalmente intestati ad altri soggetti, tra i quali anche il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, nel motivare il suo provvedimento, affermava che il giudizio di pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA] si fondava sulle condanne da quest'ultimo riportate con due sentenze per la partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] e per altri delitti che evidenziavano la sua partecipazione alle attività estorsive della predetta associazione e, quanto alla confisca, che egli doveva considerarsi quale «imprenditore mafioso» avendo svolto attività d'impresa nel settore dell'edilizia con il sostegno e la partecipazione di soggetti mafiosi appartenenti alla famiglia dei Galatolo e alla famiglia dei Madonia. 2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 sostenendo che la motivazione della confisca dei beni a lui intestati sarebbe apparente, avendo egli fornito prova della liceità della provvista utilizzata per gli acquisti dei beni oggetto di confisca. In particolare, egli sostiene che sebbene tale prova fosse stata fornita, la Corte di appello ha ritenuto che i suoi redditi fossero insufficienti e che tale circostanza, unita al rapporto di parentela diretta tra il ricorrente ed il proposto, rendeva applicabile la presunzione che i beni da lui acquistati fossero nella disponibilità del proposto; in realtà tale presunzione era solo relativa ed ammetteva la prova contraria che era stata fornita, ma non valutata dai giudici del merito. Difatti la difesa aveva prodotto la relazione del consulente Petruzzella che forniva giustificazione in ordine alle risorse impiegate per l'acquisto dei beni oggetto di confisca; tali risorse provenivano dalla vendita di beni propri e da mutui bancari e non era ravvisabile alcuna sproporzione rispetto ai suoi redditi. I fratelli Graziano avevano iniziato a svolgere attività di impresa grazie ai capitali, pari a lire 200.000.000, provenienti dalla vendita di un appartamento loro donato da una loro nonna e tutti i successivi incrementi patrimoniali erano legati alla loro attività di impresa e non collegati alle attività del padre Vincenzo. La Corte di appello non aveva affatto preso in considerazione la relazione di consulenza ed i suoi allegati. In relazione, poi, all'immobile sito a Cinisi, contrada Pozzillo, esso era stato acquistato mediante assegni bancari che erano rimasti insoluti in conseguenza del sequestro del conto corrente sul quale erano stati tratti; tale circostanza era stata documentalmente provata, avendo la venditrice incaricato un legale per le iniziative occorrenti a riscuotere la somma; non era quindi vero che il venditore non si fosse attivato per far valere il suo credito, come invece sostenuto dalla Corte di appello. Tale immobile era stato, quindi, acquistato legittimamente e non poteva essere confiscato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello, nel motivare il suo provvedimento, si è diffusamente confrontata con le argomentazioni contenute nella relazione del consulente tecnico Petruzzella e con la documentazione a questa allegata, indicando le ragioni per le quali non risulta superata la presunzione di disponibilità, in capo al proposto, dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla provenienza dei capitali inizialmente investiti dal ricorrente nella sua impresa, la Corte di appello ha affermato che in ogni caso egli ha continuato l'attività imprenditoriale avviata dal padre anche grazie al sostegno ed alle risorse economiche a lui procurate da esponenti di vertice di [OSCURATO:PERSONA], cosicché anche i redditi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'esercizio di attività di impresa non risultano leciti; il ricorrente non si confronta affatto con tale affermazione, cosicché il motivo di ricorso risulta, sotto tale profilo, generico. Relativamente all'immobile in Cinisi, contrada Pozzillo, deve osservarsi che il dato del mancato pagamento degli assegni consegnati per il saldo del prezzo è poco rilevante, atteso che, in ogni caso, il ricorrente non ha addotto modalità alternative di soddisfazione del credito relativo al prezzo e quindi nello stesso ricorso non vengono indicate le risorse economiche di origine lecita impiegate per l'acquisto. Nel resto, laddove il ricorrente sostiene che le prove da lui allegate dimostravano la liceità dei mezzi economici impiegati per gli acquisti, il motivo di ricorso solleva censure di merito o censure attinenti alla sufficienza, congruità o logicità della motivazione che sono inammissibili in questa sede ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] elli [OSCURATO:PERSONA]