CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42856/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.). La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione del concorso di persone nel reato e la configurabilità della violenza e minaccia i ricorrenti tendono a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità della sentenza impugnata. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il •r