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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 38036/2021

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38036/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

A - Cron.B°16 R.G.N. 29128/2017 SENTENZA sul ricorso 29128/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 4398/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta e chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; udito per il controricorrente incidentale l'[OSCURATO:PERSONA] che si riporta agli atti.R.G.N.29128-17 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata BNP Paribas S.A.) proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Catania avverso lo sta- to passivo (depositato dagli organi della procedura) conseguente alla dichiarazione di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. (in amministrazione straordinaria ex lege n. 95/79), dolendosi del mancato riconoscimento del rango ipotecario e pignoratizio per taluni crediti vantati nei con- fronti della società in bonis, nonché dell'ammissione in via condiziona- ta (alla escussione delle fideiussioni prestate in proprio favore) di altri crediti tutti discendenti da fideiussioni rilasciate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 2273/12 il Tribunale di Catania, riunite le diverse opposizioni allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]., distintamente pro- mosse da altri istituti bancari: "in par.-‘iale accoglimento dell'opposiione pre- sentata da [OSCURATO:SOCIETA]. (nella spiegata qualità) il Tribunale ... dichiara l'inefficacia delle ipoteche iscritte in favore della stessa e conferma l'ammissione al grado chirografario dei crediti vantati nei confronti della procedura; espunge la con- dkione di escussione delle fìdeiussioni prestate a cui è stata subordinata l'ammissione al passivo del credito"..... omissis....

Ed ammette parzialmente, per le medesime ragioni, anche le opposizioni presentate dalle altre Banche".

L'Ufficio procedeva, quindi, alla tassazione della sentenza applicando sull'importo totale dei crediti ammessi al passivo (pari ad curo 226.066,984,00 comprensivo di interessi) l'aliquota nella misura pro- R.G.N.29128-17 porzionale dell'1%, così come previsto dall'art. 8 lett. c) della Tariffa parte prima allegata al d.P,R. n.1 31 del 1986, riconducendo il provve- dimento di specie fra gli atti dell'Autorità giudiziaria che recano accer- tamento/riconoscimento di diritti a contenuto patrimoniale, ed assog- gettando all'aliquota dello 0,05% (ex art. 6 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) l'ammontare complessivo delle fideiussioni enunciate nella predetta sentenza del Tribunale di Catania (pari ad curo 817.009.284,00).

La sentenza non veniva registrata e l'Ufficio, liquida- ta la relativa imposta, emetteva avviso di liquidazione, che veniva noti- ficato a [OSCURATO:SOCIETA]. e B.N.P.

Paribas SA., rispettivamente in data 24.2.2015 e in data 23.2.2015.

Gli istituti di credito impugnavano l'atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, lamentando la mancata allegazione della sentenza del Tribuna- le che aveva dato origine alla pretesa erariale, la nullità per violazione degli obblighi del contraddittorio preventivo, l'illegittimità per viola- zione dell'art. 8 lett. c) Tariffa allegata al TUR, l'inesistenza nella sen- tenza del Tribunale relativa alla enunciazione di fideiussioni tassabili, nonché la violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973, dell'art. 57 del d.P.R. n.131 del 1986 per non avere assunto il ruolo di parte nel rap- porto giuridico oggetto del giudizio da cui scaturiva la sentenza ogget- to di registrazione. [OSCURATO:PERSONA] rigettava i primi tre motivi di ricorso, accoglieva totalmente il quarto e parzial- mente il quinto.

Le contribuenti proponevano appello per i profili di rispettiva soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 4398/13/2016, in accoglimento degli appelli riuniti di BNL e di BNP Paribas s.a., dopo aver confermato la riferibi- lità della pretesa impositiva soltanto al rapporto obbligatorio di euro 30.623.796,00,di cui era titolare BNL, statuiva, altresì, che la tassazio- R.G.N.29128-17 ne andava effettuata ad imposta fissa e non ad aliquota proporzionale.

I giudici di appello, inoltre, respingevano il gravame anche con riferi- mento al capo della sentenza di primo grado con il quale era stata di- chiarata l'illegittimità della pretesa di assoggettare all'aliquota dello 0.5% l'ammontare complessivo delle fideiussioni enunciate nella sen- tenza del Tribunale di Catania.

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svol- gendo due motivi.

B.N.L. e B.N.P.

Paribas S.A. si sono costituite con controricorso, pro- ponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memorie deposita- te in data 28.9.2021, ha concluso perché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività o, in subordine, il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Collegio rileva che va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza.

Le con- troricorrenti deducono che, a seguito della notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data 31 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate ha notificato tardivamente il ricorso per cassa- zione solo il 5 dicembre 2017.

L'Ufficio, nella premessa del ricorso per cassazione, ha precisato invece che, poiché la presente controversia rientra nel novero di quelle definibili ai sensi dell'art. 11, commi 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50 conv. dalla legge 21.6.2017, n. 96, ed il termine ordina- rio di impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- R.G.N.29128-17 gionale, che asserisce essere stata notificata il 3.4.2017, è scaduto nel lasso di tempo compreso tra il 24.3.2017 e il 30.9.2017 (e precisamente in data 2.6.2017, prorogato ex art. 155, commi 4 e 5 c.p.c. al 5.6.2017), trova applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugna- zione prevista dal comma 9 del predetto art. 11, con la conseguenza che il termine ordinario di impugnazione sarebbe differito al 5 dicem- bre 2017.

Tale nuovo termine del 5.12.2017 dovrebbe essere, poi, maggiorato del periodo di sospensione estiva per il 2017 (di 31 giorni dal 1 al 31 agosto 2017) e andrebbe pertanto, a scadere in data 5.1.2018. 2.11 ricorso è inammissibile per tardività.

Nella fattispecie, trova applicazione la sospensione dei termini proces- suali di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 1027, convertito in legge n. 96 del 2017.

L'art. 11, comma 9, dl. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla

1. n. 96 del 2017, dispone che: "Per le controversie definibili sono so- spesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di en- trata in vitore del presente articolo fino al 30 settembre 2017".

In ossequio al principio di autosufficienza, [OSCURATO:PERSONA] del Lavo- ro S.p.A. e B.N.P.

Paribas S.A. hanno riportato in controricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. relativi alla notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] all'Ufficio.

Da tali avvisi risulta che le raccomandate indirizzate ad Agenzia delle Entrate — Ufficio territoriale di Catania e all'Agenzia delle Entrate — [OSCURATO:PERSONA] di Catania sono state ricevute in data 31.3.2017 e non in data 3.4.2017, come sostiene l'Ufficio.R.G.N.29128-I 7 A seguito della notifica della sentenza, il termine breve per la presen- tazione del ricorso per cassazione scadeva in data 30.5.2017.

Appli- cando alla fattispecie l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, il ter- mine di presentazione del ricorso per cassazione scadeva decorsi sei mesi dal 30.5.2017, ossia il 30.11.2017.

Infatti, per le controversie rientranti nella suddetta definizione agevola- ta, i termini di impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, vengono a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, sono sospesi ope legú (Cass. n. 29997 del 2019; Cass. n. 3512 del 2020).

Ne consegue l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione proposto da Agenzia delle Entrate, che risulta notificato alle controri- correnti a mezzo PEC in data 5.12.2017.

A differenza di quanto sostiene l'Ufficio, nel caso di specie, la scaden- za del termine originario di cui all'art. 327 c.p.c. non deve essere tutta- via ulteriormente prorogata anche ai sensi della

1. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione ternporis, secondo cui "il decorso dei termini processuali relativi alle giu- risdizione ordinarie ed a quelle amministrative è sosteso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del pe- riodo di sospensione".

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pure con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria "In tema di defìnkione agevolata delle liti fi- scali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art.327 c.p. c. non si cumula ed periodo di sospensione Je - riale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011) essendo quest'ultimo già interamente as- R.G.N.29128-17 sorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via ecce.zionale.

Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnckione dovesse scadere ne/pe- riodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 13 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, /a scaderka del termine stesso deve essere ulteriormente spostata se- condo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale "(Cass. n. 10232 del 2020).

Nella fattispecie, infatti, "Il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenta di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa(Cass. n. 14898 del 2007; Cass. n. 5924 del 2010; Cass. n. 16876 del 2014)".

Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile. 3.A seguito dell'inammissibilità del ricorso principale, va dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas S.A., in quanto tardivamente proposto.

Questa Corte ha precisato che: "In tema di giudkio di casswzione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 323, secondo comma, ovvero 327, primo comma, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassa- rione sia inammissibile, sena che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'ad. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificaione del ricorso in appello) (Cass. n. 6077 del 2015; Cass.n. 17707 del 2021).

Tale impugnazione è stata notificata il 18.1.2018.

Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il 'raddop- pio' del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti delle controricorrenti/ricorrenti incidentali.R.G.N.29128-17 4.Da siffatti rilievi consegue l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale.

Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione, vanno interamente compensate tra le partì.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l' inefficacia del ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
38036/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. A - Cron.B°16 R.G.N. 29128/2017 SENTENZA sul ricorso 29128/2017 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 4398/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta e chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; udito per il controricorrente incidentale l'[OSCURATO:PERSONA] che si riporta agli atti.R.G.N.29128-17 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata BNP Paribas S.A.) proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Catania avverso lo sta- to passivo (depositato dagli organi della procedura) conseguente alla dichiarazione di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. (in amministrazione straordinaria ex lege n. 95/79), dolendosi del mancato riconoscimento del rango ipotecario e pignoratizio per taluni crediti vantati nei con- fronti della società in bonis, nonché dell'ammissione in via condiziona- ta (alla escussione delle fideiussioni prestate in proprio favore) di altri crediti tutti discendenti da fideiussioni rilasciate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 2273/12 il Tribunale di Catania, riunite le diverse opposizioni allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]., distintamente pro- mosse da altri istituti bancari: "in par.-‘iale accoglimento dell'opposiione pre- sentata da [OSCURATO:SOCIETA]. (nella spiegata qualità) il Tribunale ... dichiara l'inefficacia delle ipoteche iscritte in favore della stessa e conferma l'ammissione al grado chirografario dei crediti vantati nei confronti della procedura; espunge la con- dkione di escussione delle fìdeiussioni prestate a cui è stata subordinata l'ammissione al passivo del credito"..... omissis.... Ed ammette parzialmente, per le medesime ragioni, anche le opposizioni presentate dalle altre Banche". L'Ufficio procedeva, quindi, alla tassazione della sentenza applicando sull'importo totale dei crediti ammessi al passivo (pari ad curo 226.066,984,00 comprensivo di interessi) l'aliquota nella misura pro- R.G.N.29128-17 porzionale dell'1%, così come previsto dall'art. 8 lett. c) della Tariffa parte prima allegata al d.P,R. n.1 31 del 1986, riconducendo il provve- dimento di specie fra gli atti dell'Autorità giudiziaria che recano accer- tamento/riconoscimento di diritti a contenuto patrimoniale, ed assog- gettando all'aliquota dello 0,05% (ex art. 6 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) l'ammontare complessivo delle fideiussioni enunciate nella predetta sentenza del Tribunale di Catania (pari ad curo 817.009.284,00). La sentenza non veniva registrata e l'Ufficio, liquida- ta la relativa imposta, emetteva avviso di liquidazione, che veniva noti- ficato a [OSCURATO:SOCIETA]. e B.N.P. Paribas SA., rispettivamente in data 24.2.2015 e in data 23.2.2015. Gli istituti di credito impugnavano l'atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, lamentando la mancata allegazione della sentenza del Tribuna- le che aveva dato origine alla pretesa erariale, la nullità per violazione degli obblighi del contraddittorio preventivo, l'illegittimità per viola- zione dell'art. 8 lett. c) Tariffa allegata al TUR, l'inesistenza nella sen- tenza del Tribunale relativa alla enunciazione di fideiussioni tassabili, nonché la violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973, dell'art. 57 del d.P.R. n.131 del 1986 per non avere assunto il ruolo di parte nel rap- porto giuridico oggetto del giudizio da cui scaturiva la sentenza ogget- to di registrazione. [OSCURATO:PERSONA] rigettava i primi tre motivi di ricorso, accoglieva totalmente il quarto e parzial- mente il quinto. Le contribuenti proponevano appello per i profili di rispettiva soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 4398/13/2016, in accoglimento degli appelli riuniti di BNL e di BNP Paribas s.a., dopo aver confermato la riferibi- lità della pretesa impositiva soltanto al rapporto obbligatorio di euro 30.623.796,00,di cui era titolare BNL, statuiva, altresì, che la tassazio- R.G.N.29128-17 ne andava effettuata ad imposta fissa e non ad aliquota proporzionale. I giudici di appello, inoltre, respingevano il gravame anche con riferi- mento al capo della sentenza di primo grado con il quale era stata di- chiarata l'illegittimità della pretesa di assoggettare all'aliquota dello 0.5% l'ammontare complessivo delle fideiussioni enunciate nella sen- tenza del Tribunale di Catania. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svol- gendo due motivi. B.N.L. e B.N.P. Paribas S.A. si sono costituite con controricorso, pro- ponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi. La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memorie deposita- te in data 28.9.2021, ha concluso perché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività o, in subordine, il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Collegio rileva che va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza. Le con- troricorrenti deducono che, a seguito della notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data 31 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate ha notificato tardivamente il ricorso per cassa- zione solo il 5 dicembre 2017. L'Ufficio, nella premessa del ricorso per cassazione, ha precisato invece che, poiché la presente controversia rientra nel novero di quelle definibili ai sensi dell'art. 11, commi 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50 conv. dalla legge 21.6.2017, n. 96, ed il termine ordina- rio di impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- R.G.N.29128-17 gionale, che asserisce essere stata notificata il 3.4.2017, è scaduto nel lasso di tempo compreso tra il 24.3.2017 e il 30.9.2017 (e precisamente in data 2.6.2017, prorogato ex art. 155, commi 4 e 5 c.p.c. al 5.6.2017), trova applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugna- zione prevista dal comma 9 del predetto art. 11, con la conseguenza che il termine ordinario di impugnazione sarebbe differito al 5 dicem- bre 2017. Tale nuovo termine del 5.12.2017 dovrebbe essere, poi, maggiorato del periodo di sospensione estiva per il 2017 (di 31 giorni dal 1 al 31 agosto 2017) e andrebbe pertanto, a scadere in data 5.1.2018. 2.11 ricorso è inammissibile per tardività. Nella fattispecie, trova applicazione la sospensione dei termini proces- suali di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 1027, convertito in legge n. 96 del 2017. L'art. 11, comma 9, dl. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla 1. n. 96 del 2017, dispone che: "Per le controversie definibili sono so- spesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di en- trata in vitore del presente articolo fino al 30 settembre 2017". In ossequio al principio di autosufficienza, [OSCURATO:PERSONA] del Lavo- ro S.p.A. e B.N.P. Paribas S.A. hanno riportato in controricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. relativi alla notifica della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] all'Ufficio. Da tali avvisi risulta che le raccomandate indirizzate ad Agenzia delle Entrate — Ufficio territoriale di Catania e all'Agenzia delle Entrate — [OSCURATO:PERSONA] di Catania sono state ricevute in data 31.3.2017 e non in data 3.4.2017, come sostiene l'Ufficio.R.G.N.29128-I 7 A seguito della notifica della sentenza, il termine breve per la presen- tazione del ricorso per cassazione scadeva in data 30.5.2017. Appli- cando alla fattispecie l'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, il ter- mine di presentazione del ricorso per cassazione scadeva decorsi sei mesi dal 30.5.2017, ossia il 30.11.2017. Infatti, per le controversie rientranti nella suddetta definizione agevola- ta, i termini di impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, vengono a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, sono sospesi ope legú (Cass. n. 29997 del 2019; Cass. n. 3512 del 2020). Ne consegue l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione proposto da Agenzia delle Entrate, che risulta notificato alle controri- correnti a mezzo PEC in data 5.12.2017. A differenza di quanto sostiene l'Ufficio, nel caso di specie, la scaden- za del termine originario di cui all'art. 327 c.p.c. non deve essere tutta- via ulteriormente prorogata anche ai sensi della 1. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione ternporis, secondo cui "il decorso dei termini processuali relativi alle giu- risdizione ordinarie ed a quelle amministrative è sosteso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del pe- riodo di sospensione". Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pure con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria "In tema di defìnkione agevolata delle liti fi- scali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art.327 c.p. c. non si cumula ed periodo di sospensione Je - riale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011) essendo quest'ultimo già interamente as- R.G.N.29128-17 sorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via ecce.zionale. Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnckione dovesse scadere ne/pe- riodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 13 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, /a scaderka del termine stesso deve essere ulteriormente spostata se- condo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale "(Cass. n. 10232 del 2020). Nella fattispecie, infatti, "Il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenta di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa(Cass. n. 14898 del 2007; Cass. n. 5924 del 2010; Cass. n. 16876 del 2014)". Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile. 3.A seguito dell'inammissibilità del ricorso principale, va dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas S.A., in quanto tardivamente proposto. Questa Corte ha precisato che: "In tema di giudkio di casswzione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 323, secondo comma, ovvero 327, primo comma, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassa- rione sia inammissibile, sena che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'ad. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificaione del ricorso in appello) (Cass. n. 6077 del 2015; Cass.n. 17707 del 2021). Tale impugnazione è stata notificata il 18.1.2018. Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il 'raddop- pio' del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti delle controricorrenti/ricorrenti incidentali.R.G.N.29128-17 4.Da siffatti rilievi consegue l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale. Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione, vanno interamente compensate tra le partì. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l' inefficacia del ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese d
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