CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni scritte nell'interesse della parte civile che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto; le conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 giugno 2023 il Tribunale di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200,00 euro di multa e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, in relazione al delitto di diffamazione commesso in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], accusato, per quanto qui rileva, in un esposto indirizzato al Consiglio dell'Ordine deli Avvocati di Palermo di "... stalking giudiziario, estorsione, calunnia ripetuta e manipolazione di clienti ultraottantenni che firmano mandati senza essere appieno consapevoli delle accuse che vengono veicolate...". 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 599 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di esaminare la questione della putatività della scriminante della provocazione, alla luce di una serie di circostanze, costituenti l'antefatto della presentazione dell'esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che avevano condotto l'imputata ad un vero e proprio stato di esasperazione, con il conseguente convincimento di essere vittima di una persecuzione giudiziaria. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) conclusioni della parte civile, con le quali si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese; c) memoria dell'interesse della ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per il carattere aspecifico della doglianza che reitera una questione logicamente disattesa dalla Corte territoriale. Diversamente da quanto afferma il ricorrente nell'incipit del ricorso, la Corte territoriale ha affrontato il tema della putatività della scriminante della provocazione, muovendosi all'interno della cornice giurisprudenziale consolidata, a mente della quale l'art. 59, quarto comma, cod. pen., richiede la ragionevolezza del convincimento dell'autore della condotta di trovarsi in presenza di una situazione idonea ad escludere l'antigiuridicità della condotta (per alcune applicazioni del principio generale, v. Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422 - 0; Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952 - 0). Su un piano generale, si è, infatti, osservato che, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955 - 01; per lo stesso principio, v. Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G., Rv. 269724 - 0). Alla stregua di siffatte coordinate di riferimento, che valgono ad escludere la rilevanza di convincimenti soggettivi privi di qualunque ragionevole aggancio giustificativo della condotta con basi obiettive emerse nel corso del processo, la sentenza impugnata ha rilevato: a) che l'imputata aveva travalicato i limiti della verità e della continenza che devono necessariamente connotare il diritto di critica senza che emergessero elementi tali da giustificare il ragionevole convincimento che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] potesse essere l'autore di condotte persecutorie, estorsive o manipolative; b) che la stessa imputata aveva ammesso trattarsi di «uno sfogo dettato da un momento di rabbia»; c) che, indipendentemente dalla disposta archiviazione del procedimento disciplinare, non emergeva alcun comportamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] idoneo a giustificare il sospetto della commissione di reati, al punto che la riserva formulata dall'imputata nell'esposto di illustrare e documentare le condotte era rimasta senza seguito, avendo la donna ammesso di non disporre di documentazione giustificativa. Il ricorso insiste sullo stato di esasperazione dell'imputata derivante dalle condotte processuali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nel contrastare le aspettative della donna, avrebbe generato in quest'ultima il convincimento di essere vittima di condotte ingiuste o vessatorie. Ma anche tale profilo resta affidato ad una soggettiva percezione priva di qualunque ragionevolezza e, appunto, frutto, per usare un'espressione della stessa donna, di rabbia ossia di uno stato emotivo che razionalmente è stato escluso possa fondare l'invocata causa di giustificazione sul piano putativo. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liqu