CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 22513/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti – controricorrente – avverso la sentenza n. 633/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2017; 1 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Per quel che qui è di utilità i fatti salienti di causa possono riassumersi per come segue. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario di una parte di un fabbricato, chiese condannarsi la sorella Filomena a rimuovere un muro eretto davanti a una finestra, a rimuovere talune vedute aperte nella di lei mansarda, che consentivano l’affaccio sul portone d’accesso all’androne in comproprietà; nonché a risanare i muri perimetrali, danneggiati dai lavori di rifacimento dei solai della convenuta. Filomena, costituitasi, chiese il rigetto dell’avversa domanda, proponendo, a sua volta, in via riconvenzionale, accertarsi la comunione dell’androne e accessori e condannarsi l’attore a rimuovere le staffe e il lucchetto, che impedivano l’apertura del cancello. Il Tribunale, accolta la domanda principale, condannò la convenuta ad arretrare il muro a tre metri dalla finestra e a eliminare le lesioni procurate alla proprietà attorea. Accolta, del pari, quella riconvenzionale, accertò la comunione dell’androne e dichiarò legittime le vedute aperte dalla convenuta nella mansarda. La Corte d’appello di Salerno, accolto, per quanto reputato di ragione, l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò legittima l’erezione del muro davanti alla “apertura-luce” della controparte (a [OSCURATO:PERSONA] erano succeduti “mortis causa” Gioacchino, Orlando e [OSCURATO:PERSONA]) e quantificò il concorso di Filomena nella causazione del danno 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 all’immobile attoreo nella misura del 15%. Rigettò, infine, l’appello incidentale avanzato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi due motivi, che appare opportuno trattare unitariamente, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 2, cod. proc. civ. Secondo l’assunto impugnatorio la sentenza d’appello era incorsa in omissione di motivazione per non avere annotato che il ricorrente in sede d’appello, dopo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunziato al mandato, risultava difeso e rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; omissione dalla quale era conseguito l’omessa presa in esame delle articolate difese approntate da quest’ultimo. Inoltre, non erano state trascritte le conclusioni degli appellati, i quali avevano chiesto rinnovarsi la ctu. 1.1. L’insieme censuratorio risulta palesemente inammissibile. La denunciata omissione (quella dell’annotazione del nuovo difensore) è del tutto priva di conseguenze giuridiche, oltre a essere comunque evidente trattarsi di un errore materiale omissivo emendabile con il procedimento di correzione. Né è condivisibile il congetturato asserto secondo il quale il giudice d’appello non avrebbe preso in esame le istanze della parte, sol perché disattese, sia pure implicitamente o, comunque, attraverso opinamento incompatibile. Invero, questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (S.U. n. 20469, 24/10/2005, Rv. 584378; conf., ex multis, Cass. nn. 5277/06, 18159/07, 13435/010). Qui, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la Corte locale, lungi dall’aver pretermesso di esaminare la richiesta di rinnovazione della ctu svolta in appello, con motivazione di condivisione delle risultanze di essa, ha implicitamente, ma chiaramente, negato sussistere la necessità di far luogo all’invocato rinnovo. Costituisce principio ampiamente condiviso quello secondo il quale in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Sez. 6, n. 2103, 24/01/2019, Rv. 652615; conf., ex multis, Cass. n. 27247/2008). Peraltro, a completamento del tema va soggiunto, come di recente precisato da questa Corte (Cass. n. 26709/2020), che anche nel caso in cui, diverso da quello in esame (qui, invero, il ricorrente lamenta non essere stata presa in esame la sua istanza di rinnovazione della consulenza disposta dal medesimo Giudice d’appello), con l’appello si si insti per la rinnovazione della consulenza disposta in primo grado, il giudice dell’appello non ha l’obbligo di motivare espressamente il diniego, il quale può risultare anche implicitamente, dovendo solo dar conto di aver motivato sullo specifico motivo d’appello, con il quale si 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 addebita al primo giudice di aver condiviso errori tecnico-valutativi della consulenza. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost.Secondo il ricorrente la Corte locale non avrebbe vagliato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, per non conformità all’art.342 cod. proc. civ., sollevata in comparsa conclusionale. 2.1. Trattasi di motivo inammissibile per due ordini di ragioni. La sede della eccezione di parte appellata era certamente tardiva. Inoltre, come noto non occorre un’espressa pronuncia con la quale il giudice dell’appello dichiari l’impugnazione conforme all’art. 342 cod. proc. civ., essendo bastevole che la giudichi tale procedendo all’esame della stessa. Più volte, invero, si è precisato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame) - Sez. 1, n. 08/03/2007, Rv. 595288; conf., ex multis. Cass.nn. 29191/2017 e 20718/2018 -. In disparte, è appena il caso di soggiungere che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Sez. 6, n. 40560, 17/12/2021, Rv. 663516). Esposizione che, nel caso 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di specie, la Corte d’appello di Salerno ha avuto modo di riscontrare, riportandone la sintesi a pag. 3 della sentenza. 3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.345, 167 e 183 cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. Questo, in sintesi, il contenuto della doglianza: solo in appello e attraverso le note del c.t.p. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che l’apertura davanti alla quale la medesima aveva eretto il muro era una luce e non una finestra d’affaccio. Secondo il ricorrente <<una domanda riconvenzionale (tale dovrebbe intendersi quella di “accertamento di luce e non di veduta” della “finestrella” in questione) avrebbe dovuto essere formulata dal difensore della convenuta e non certamente dal C.T.P., con le sue “note difensive”, sta di fatto che tale domanda avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 167 c.p.c., con la comparsa di costituzione e risposta e non certamente con tali note critiche alla c.t.u.>>. 3.1. La doglianza è inammissibile. Quella che il ricorrente qualifica “domanda riconvenzionale” è solo una mera difesa: la controparte chiede che il muro costruito dalla convenuta venga arretrato per difendere quella che assume essere una finestra e quest’ultima si difende in fatto deducendo che non trattasi di finestra. In definitiva, al di fuori della nozione di eccezione in senso proprio, in punto di fatto, la ricostruzione dei luoghi operata dal ctu ha negato sussistere i presupposti di legge perché l’apertura di cui si discute potesse qualificarsi veduta, ai sensi di legge, siccome invece rivendicato dal ricorrente. 4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza d’appello aveva aderito con motivazione apparente alle errate conclusioni del ctu, il quale aveva affermato appartenersi a 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Filomena <<la muratura in cui si rinviene “l’apertura in questione”, e tale apertura costituisce “luce” e non “veduta”>>. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto evoca un improprio nuovo vaglio di merito. Non è vero che la sentenza sul punto abbia reso motivazione apparente (a pag. 5 vengono riportate le dimensioni e l’allocazione dell’apertura). La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; - siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È del tutto evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: gli argomenti utilizzati dal giudice sono puntualmente ripercorribili e risultano collegati al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza il ricorrente contesta è la soluzione sposata dalla sentenza. Peraltro, si è anche chiarito che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6, n. 4352, 14/2/2019, Rv. 653010; conf. Cass. n. 22056/2020). Quanto poi alla proprietà del muro la critica è priva di pertinenza e di specificità: sotto il primo profilo non viene spiegato per quale ragione quel muro non sarebbe di proprietà di Filomena (e, comunque di tale questione non si era discorso); sotto il secondo profilo non si coglie lo scopo dell’asserto. 5. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza d’appello aveva aderito con motivazione apparente alle errate conclusioni del ctu a riguardo alle opere di ripristino del 8 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 fabbricato dell’esponente, danneggiato dall’intervento edilizio della controparte. 5.1. Il motivo è inammissibile poiché, come il precedente, sollecita un improprio riesame delle valutazioni di merito (si vedano le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), non ricorrendo, anche in questo caso, per le svolte ragioni, l’ipotesi dell’apparenza motivazionale. 6. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la Corte di merito aveva reso motivazione apparente nell’aderire alle conclusioni del ctu, il quale aveva reputato che il portone e l’androne del fabbricato fossero in comproprietà fra le parti in causa. 6.1. Anche questo motivo è inammissibile, condividendo le sorti dei due precedenti, in quanto propone riesame di merito, peraltro con difetto di specificità, in quanto evoca circostanze e atti in questa sede non conoscibili e non riportati puntualmente. Senza contare che la sentenza d’appello non si fonda su apprezzamenti del ctu, ma sull’esame dei titoli di provenienza (pag. 7). 7. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1372 cod. civ., nonché dell’art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente la Corte d’appello era incorsa in duplice errore: non aveva considerato che l’atto del 1956, con il quale il dante causa [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato donazione in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale poi aveva trasferito la titolarità a Filomena, non avrebbe potuto incidere sui diritti degli altri due figli Carlo e Gennaro, ai quali, nel 1950, aveva trasferito i diritti di comunione sull’androne e sul portone; aveva reso motivazione apparente nell’interpretazione dei titoli. 7.1. Anche questo motivo è inammissibile perché sollecita un improprio sindacato di merito. 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 In primo luogo va rilevato che la violazione dell’art. 1372 Data pubblicazione 10/05/2022cod. civ. è mal posta: la sentenza non ha affermato principio contrario alla regola, ma, ben diversamente, ha reputato che con il primo atto il capostipite non si era spogliato della comproprietà sulle predette parti. La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, <<l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi 10 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)>> (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 3, n. 24539, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063). Nel caso di specie la Corte territoriale ha spiegato, nel rispetto dei criteri ermeneutici normativi, le ragioni che la inducevano a privilegiare l’interpretazione avversata dal ricorrente, valorizzando, in particolare, le inferenze ricavabili dai titoli. 8. Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117 cod. civ., in quanto le parti dell’edificio necessarie all’uso comune si appartengono in comunione ai proprietari delle singole unità immobiliari e tali erano solo gli <<appellanti principali>> (sic), in forza dell’atto di donazione del 1950. 8.1. Anche questo motivo non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge (nella specie l’art. 1117 cod. civ.) il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che 11 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 9. Il decimo motivo, con il quale il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., invoca un diverso riparto delle spese, poiché <<una complessiva e corretta valutazione della vicenda avrebbe dovuto portare a una diversa decisione sul governo delle spese di lite>>, è estraneo al genus “motivo di ricorso”, trattandosi di una pretesa ancorata all’auspicio di risultare vittorioso. 10. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 12 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 22513/2017 Numero sezionale 532/2022 Numero di raccolta generale 14713/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] relatore ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 13 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r