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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 34602/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che Tempesta, per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza indicata nel preambolo con cui il Tribunale di Pordenone, investito quale giudice dell'esecuzione in ordine alla legittimità del provvedimento di esecuzione pene concorrenti ed ordine di carcerazione del 26 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., della pena detentiva irrogatagli con sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 28 gennaio 2022, confermata dalla Corte di appello di Trieste in data 16 maggio 2023 e divenuta irrevocabile in data 1 marzo 2024, in quanto il relativo procedimento, al momento della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, era pendente in fase di appello e non di cassazione/che l'istante non risulta avere avanzato in quella fase processuale la richiesta di sostituzione della pena, che non risulta avere lamentato, nel ricorso in cassazione, l'omessa interlocuzione in merito alla sostituibilità della pena, e che non sussistono i presupposti per una restituzione nel termine;

2. rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge da parte dell'ordinanza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza di un onere dell'imputato di chiedere al giudice di appello l'applicazione di una pena sostitutiva, non ha attribuito rilevanza al vizio consistente nel mancato rispetto, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di informare l'imputato di tale possibilità, stabilito dall'art. 545-bis cod. proc. pen., e ha sostenuto che l'omissione di quest'ultima formalità doveva essere eccepita nel ricorso per cassazione, non avendo quest'ultima alcun potere di applicare le sanzioni sostitutive;

3. ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, in quanto: - non vi è dubbio che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo nel caso di pendenza del procedimento in cassazione (vedi Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628); - la sostituzione della pena doveva essere disposta con la procedura stabilita dall'art. 545-bis cod. proc. pen., e doveva essere richiesta espressamente dall'interessato, secondo il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez.4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751), mentre l'omessa formulazione -2 del relativo avviso subito dopo la lettura del dispositivo, da parte del giudice, non è causa di nullità della sentenza (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2014, Rv. 285710);

4. rilevato che l'asserito vizio della sentenza, per non avere il giudice di appello formulato l'avviso previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., doveva essere dedotto con il ricorso in cassazione in sede di cognizione;

5. Rtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che Tempesta, per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza indicata nel preambolo con cui il Tribunale di Pordenone, investito quale giudice dell'esecuzione in ordine alla legittimità del provvedimento di esecuzione pene concorrenti ed ordine di carcerazione del 26 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., della pena detentiva irrogatagli con sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone in data 28 gennaio 2022, confermata dalla Corte di appello di Trieste in data 16 maggio 2023 e divenuta irrevocabile in data 1 marzo 2024, in quanto il relativo procedimento, al momento della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, era pendente in fase di appello e non di cassazione/che l'istante non risulta avere avanzato in quella fase processuale la richiesta di sostituzione della pena, che non risulta avere lamentato, nel ricorso in cassazione, l'omessa interlocuzione in merito alla sostituibilità della pena, e che non sussistono i presupposti per una restituzione nel termine; 2. rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge da parte dell'ordinanza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza di un onere dell'imputato di chiedere al giudice di appello l'applicazione di una pena sostitutiva, non ha attribuito rilevanza al vizio consistente nel mancato rispetto, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di informare l'imputato di tale possibilità, stabilito dall'art. 545-bis cod. proc. pen., e ha sostenuto che l'omissione di quest'ultima formalità doveva essere eccepita nel ricorso per cassazione, non avendo quest'ultima alcun potere di applicare le sanzioni sostitutive; 3. ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, in quanto: - non vi è dubbio che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo nel caso di pendenza del procedimento in cassazione (vedi Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628); - la sostituzione della pena doveva essere disposta con la procedura stabilita dall'art. 545-bis cod. proc. pen., e doveva essere richiesta espressamente dall'interessato, secondo il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez.4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751), mentre l'omessa formulazione -2 del relativo avviso subito dopo la lettura del dispositivo, da parte del giudice, non è causa di nullità della sentenza (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2014, Rv. 285710); 4. rilevato che l'asserito vizio della sentenza, per non avere il giudice di appello formulato l'avviso previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., doveva essere dedotto con il ricorso in cassazione in sede di cognizione; 5. Rtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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