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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 44730/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesti dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SALINITRO Daniele.

2.1. Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod proc pen e l'eccessività della pena base.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SALINITRO Daniele. 2.1. Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod proc pen e l'eccessività della pena base. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris