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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12965/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi due; rigettare il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ogni conseguente statuizione. (vus' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 07 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 ottobre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 677 cod. pen., contestato a molti imputati tra cui le odierne ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha confermato la condanna delle predette e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché di molti altri coimputati, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., confermando la pena di due mesi di arresto già irrogata dal giudice di primo grado ma concedendo alle imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Amura la sospensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per il periodo di due mesi.

Le tre ricorrenti sono state ritenute responsabili della omissione dei lavori necessari ad evitare il pericolo di crollo del fabbricato denominato "[OSCURATO:PERSONA]", essendo proprietarie di singole unità immobiliari in esso comprese, e le stesse nonché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per non avere ottemperato all'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ordinava lo sgombero del palazzo stesso, per le sue criticità sotto il profilo statico.

La Corte di appello ha ritenuto non estinto per prescrizione questo secondo reato perché contestato come reato permanente e con condotta perdurante, ed ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Amura anche concedendo loro la sospensione condizionale, subordinata però alla indicata prestazione di lavori di pubblica utilità, avendo le stesse già ottenuto una volta tale beneficio.

Ha infine respinto tutti gli altri motivi di appello da esse proposti.

L'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui egli chiedeva l'assoluzione per non avere commesso il fatto, essendo detenuto all'epoca della notifica dell'ordinanza, è stato invece respinto, ritenendo la Corte che egli aveva alternato periodi di libertà ai periodi di detenzione, essendo in particolare tornato in libertà il 28/05/2015, con la conseguenza che la sua inottemperanza all'ordinanza di sgombero non era qualificabile come un reato impossibile o come una condotta determinata da impossibilità ad adempiere.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto da lei presentato personalmente, [OSCURATO:PERSONA] anch'ella con atto da lei presentato personalmente, [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, con un unico motivo, la erronea applicazione dell'art.165 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.

L'art. 165 cod. pen. prevede che il beneficio della sospensione condizionale possa essere subordinato all'espletamento dei lavori di pubblica utilità, ma purché il condannato non si opponga.

La Corte di appello ha concesso il beneficio all'imputata ex officio e con decisione autonoma, senza consentire a quest'ultima, rimasta assente per l'intero procedimento, di potersi opporre.

La corte di cassazione, con numerose pronunce, ha ritenuto necessario il consenso dell'imputato per subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., ed ha ritenuto legittimo anche dedurre tale consenso implicitamente.

Nel caso di specie, però, non vi è alcun elemento da cui poter desumere tale non opposizione della ricorrente, per cui la decisione della Corte di appello è palesemente illegittima.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza di condanna nella parte in cui prevede la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettuazione di lavori di pubblica utilità. 2.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo di ricorso lamentando l'erronea applicazione dell'art.157 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per avere la sentenza omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione anche del reato di cui all'art. 650 cod. pen. per il quale egli è stato condannato.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha errato nell'individuare il momento consumativo di tale reato.

Esso è intimamente connesso con quello di cui all'art. 677 cod. pen., che è stato dichiarato prescritto individuando la data di consumazione in quella del 15 gennaio 2015, riportata nel capo di imputazione; la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. doveva perciò essere ritenuta assorbita da quella di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen..

In ogni caso è errata la valutazione della Corte di appello, di attribuire natura permanente a detta contravvenzione.

La corte di legittimità, con un orientamento consolidato seppure risalente, ha stabilito che l'inottemperanza all'ordine di compiere una determinata attività entro un precisato termine integra un reato istantaneo, che si commette nel momento della scadenza di tale termine senza che si verifichi l'adempimento prescritto: da tale momento decorre perciò il termine prescrizionale, ed il protrarsi della condotta illecita può assumere rilevanza solo se oggetto di una ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.

Nel caso di specie l'ordinanza sindacale di sgombero non conteneva un preciso termine per adempiere, ma l'ordine era motivato dall'omessa esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza dell'edificio, da cui derivava la contestata violazione dell'art. 677, comma 3, cod. pen.Quest'ultima condotta omissiva è stata accertata sino al 15 gennaio 2015, quando avveniva lo sgombero forzato di tutti gli occupanti: pertanto a quella data cessava anche la condotta antigiuridica contestata al capo B) come violazione dell'art. 650 cod. pen.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. 2.3 Le due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti dal contenuto analogo, hanno censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, e chiedendo anche, la [OSCURATO:PERSONA], la concessione della sospensione condizionale.

I due ricorsi, però, risultano presentati e firmati personalmente dalle sole imputate, senza il ministero di un difensore.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1 La Corte di appello ha dichiaratamente concesso a questa imputata la sospensione condizionale ex officio, in quanto ella non l'aveva richiesta nel suo atto di appello.

Non è possibile, quindi, dedurre dalle sue precedenti dichiarazioni un consenso implicito alla subordinazione del beneficio alla prestazione di attività non retribuita a favore della comunità.

L'art. 165 cod. pen., però, stabilisce esplicitamente che tale subordinazione può essere applicata solo se l'imputato non vi si oppone, ed è un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui tale "non opposizione" può essere implicita, ma deve essere deducibile da comportamenti dell'imputato stesso, come la sua richiesta di concessione del beneficio qualora ne abbia già in precedenza usufruito (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773 , e molte precedenti) Nel caso di specie manca, perciò, un elemento da cui possa dedursi la non opposizione di questa imputata alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della comunità.

Il giudice non poteva, di conseguenza, concedere ex officio il beneficio così subordinato, e la sua diversa decisione deve essere annullata in quanto in contrasto con l'art. 165 cod. pen. 1.2 Il ricorso proposto da questa imputata deve quindi essere accolto, e deve disporsi l'annullamento della sentenza limitatamente alla decisione di concedere alla stessa il beneficio della sospensione condizionale, subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per la nuova decisione sul punto.

Rimane accertata definitivamente la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 650 cod.pen., non avendo ella neppure impugnato tale punto della sentenza.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1 In primo luogo è inammissibile la richiesta di ritenere il reato di cui all'art. 650 cod. pen. assorbito da quello di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen..

La tesi è giuridicamente infondata stante la totale diversità tra le due condotte, tra l'altro tenute, in questo procedimento, in momenti diversi e con modalità del tutto diverse.

Inoltre l'inosservanza dell'ordinanza sindacale di sgombero, sanzionata ai sensi dell'art. 650 cod. pen., è stata attribuita alla responsabilità di soggetti diversi rispetto a quelli ritenuti responsabili del reato cui all'art. 677 cod. pen., in quanto quest'ultimo è stato contestato ai soli proprietari degli immobili, mentre quello di cui all'art. 650 cod. pen. è stato contestato a tutti i loro occupanti, anche se non proprietari.

In concreto, poi, tale tesi è inapplicabile al ricorrente, al quale non è stato mai contestato il reato di cui all'art. 677 cod. pen., e in favore del quale non potrebbe quindi operare alcun assorbimento. 2.2 E' manifestamente infondata la richiesta di attribuire alla contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., qui contestata, la natura di reato non permanente, perché esso si consumerebbe nel momento in cui scade il termine fissato dall'Autorità per l'adempimento.

L'affermazione è giuridicamente corretta, ma può applicarsi solo nei casi in cui l'ordine dell'Autorità contenga un termine perentorio per l'adempimento, mentre nel presente caso lo stesso ricorrente riconosce che l'ordinanza emessa dal sindaco di [OSCURATO:PERSONA] «non recava un preciso termine per adempiere».

In tale circostanza, è principio consolidato quello secondo cui «Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, né direttamente, né indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio.

Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato.

In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo (Ps' la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine» (Sez. 1, n. 8607 del 11/07/1997, Rv. 208582).

La sentenza impugnata è dunque corretta laddove ha attribuito natura permanente al reato di cui all'art. 650 cod.pen. e lo ha ritenuto consumato alla data di emissione della sentenza di primo grado, applicando la regola processuale stabilita dalle sentenze Sez.

U. n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199169, e Sez.

U. n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385. 2.3 E' infine manifestamente infondata, e perciò inammissibile, la richiesta di ritenere il reato consumato a seguito dell'intervento coattivo dell'Autorità, che si sarebbe verificato «forzosamente» il 15 gennaio 2015.

L'intervento dell'Autorità che esegua in modo coattivo quanto prescritto nell'ordinanza, in questo caso lo sgombero dell'edificio, costituisce un possibile momento consumativo del reato di cui all'art. 650 cod. pen. perché, ponendo fine alla situazione di illiceità o di pericolo per eliminare la quale l'ordinanza è stata emessa, elimina l'interesse dell'Autorità all'adempimento spontaneo all'ordine stesso ovvero fa divenire impossibile tale adempimento spontaneo, perché già avvenuto coattivamente.

E' principio consolidato, infatti, che la consumazione di un reato permanente cessi quando la condotta illecita viene interrotta in modo definitivo, qualunque sia il motivo di tale interruzione.

Nel caso di specie l'esecuzione coattiva dello sgombero, a cui non abbia fatto seguito il rientro abusivo nelle abitazioni da parte degli occupanti dopo il loro forzoso allontanamento, potrebbe costituire il momento consumativo del reato di cui all'art. 650 cod. pen. qualora rappresenti la definitiva esecuzione, sia pure non spontanea, dell'ordinanza sindacale che ordinava tale sgombero.

Dalle sentenze di merito non risulta, però, che un simile accadimento sia stato accertato, avendo la Corte di appello ritenuto, al contrario, che la consumazione del reato di cui all'art. 650 cod. pen. sia proseguita sino all'emissione della sentenza di primo grado.

Secondo il ricorrente, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] farebbe emergere questa circostanza «in maniera palmare» laddove ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 650 cod. pen., con la formula «per non avere commesso il fatto», perché questi «per il periodo della notifica dell'ordinanza e fino all'effettivo sgombero, avvenuto forzosamente in data 15/1/2015, non poteva osservare l'obbligo impartito in quanto detenuto», ma la sua affermazione è errata.

Il giudice di primo grado ha palesemente riferito l'evento dello sgombero forzoso alla sola posizione di quel coimputato, mentre se l'evento avesse riguardato anche altri coimputati avrebbe dovuto estendere quella decisione ad altri soggetti, tra cui lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto riportato nella sentenza di secondo grado, è stato detenuto dal 05/06/2014 al 28/05/2015 e si trovava quindi, in quell'arco temporale, nella medesima condizione di impossibilità ad adempiere all'ordinanza, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto a lui sicuramente notificata durante il suo periodo di detenzione.

La Corte di appello ha invece ritenuto che tale condizione di detenzione non abbia impedito al [OSCURATO:PERSONA] di adempiere all'ordinanza di sgombero, dopo la sua cessazione, ed ha così di fatto respinto l'affermazione di una impossibilità ad adempiere sopravvenuta in data 15 gennaio 2015 per un intervento forzoso dell'Autorità che abbia riguardato anche questo imputato.

Questa statuizione della Corte di appello non è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, ed è quindi definitiva. 2.4 Peraltro questo motivo di impugnazione, diretto a sostenere la cessazione della permanenza del reato alla data del 15 gennaio 2015, è inammissibile per mancanza di autosufficienza laddove il ricorrente intendesse sostenere il verificarsi, in quella data, di un intervento coattivo dell'Autorità, perché egli non ha allegato alcun atto che dimostri un simile evento in relazione a lui stesso, non emergendo dalle sentenze di merito la sua sussistenza.

3. Infine sono inammissibili i ricorsi proposti dalle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché proposti personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come novellato dall'art. 1, comma 63, legge 103/2017.

Il testo della norma conseguente a tale modifica normativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita già dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

Nel caso di specie le due ricorrenti hanno indicato, nell'atto, il nome di un avvocato solo delegandolo al deposito del ricorso, che risulta però redatto e sottoscritto personalmente da ciascuna di esse, senza l'intervento di alcun difensore abilitato.

Detti ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili.

4. Il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere accolto, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto oggetto della sua impugnazione. 4.1 I ricorsi proposti dagli altri imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], devono invece essere dichiarati inammissibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena subordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi due; rigettare il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ogni conseguente statuizione. (vus' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 07 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 ottobre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 677 cod. pen., contestato a molti imputati tra cui le odierne ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha confermato la condanna delle predette e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché di molti altri coimputati, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., confermando la pena di due mesi di arresto già irrogata dal giudice di primo grado ma concedendo alle imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Amura la sospensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per il periodo di due mesi. Le tre ricorrenti sono state ritenute responsabili della omissione dei lavori necessari ad evitare il pericolo di crollo del fabbricato denominato "[OSCURATO:PERSONA]", essendo proprietarie di singole unità immobiliari in esso comprese, e le stesse nonché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per non avere ottemperato all'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ordinava lo sgombero del palazzo stesso, per le sue criticità sotto il profilo statico. La Corte di appello ha ritenuto non estinto per prescrizione questo secondo reato perché contestato come reato permanente e con condotta perdurante, ed ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Amura anche concedendo loro la sospensione condizionale, subordinata però alla indicata prestazione di lavori di pubblica utilità, avendo le stesse già ottenuto una volta tale beneficio. Ha infine respinto tutti gli altri motivi di appello da esse proposti. L'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui egli chiedeva l'assoluzione per non avere commesso il fatto, essendo detenuto all'epoca della notifica dell'ordinanza, è stato invece respinto, ritenendo la Corte che egli aveva alternato periodi di libertà ai periodi di detenzione, essendo in particolare tornato in libertà il 28/05/2015, con la conseguenza che la sua inottemperanza all'ordinanza di sgombero non era qualificabile come un reato impossibile o come una condotta determinata da impossibilità ad adempiere. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto da lei presentato personalmente, [OSCURATO:PERSONA] anch'ella con atto da lei presentato personalmente, [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, con un unico motivo, la erronea applicazione dell'art.165 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. L'art. 165 cod. pen. prevede che il beneficio della sospensione condizionale possa essere subordinato all'espletamento dei lavori di pubblica utilità, ma purché il condannato non si opponga. La Corte di appello ha concesso il beneficio all'imputata ex officio e con decisione autonoma, senza consentire a quest'ultima, rimasta assente per l'intero procedimento, di potersi opporre. La corte di cassazione, con numerose pronunce, ha ritenuto necessario il consenso dell'imputato per subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., ed ha ritenuto legittimo anche dedurre tale consenso implicitamente. Nel caso di specie, però, non vi è alcun elemento da cui poter desumere tale non opposizione della ricorrente, per cui la decisione della Corte di appello è palesemente illegittima. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza di condanna nella parte in cui prevede la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettuazione di lavori di pubblica utilità. 2.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo di ricorso lamentando l'erronea applicazione dell'art.157 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per avere la sentenza omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione anche del reato di cui all'art. 650 cod. pen. per il quale egli è stato condannato. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha errato nell'individuare il momento consumativo di tale reato. Esso è intimamente connesso con quello di cui all'art. 677 cod. pen., che è stato dichiarato prescritto individuando la data di consumazione in quella del 15 gennaio 2015, riportata nel capo di imputazione; la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. doveva perciò essere ritenuta assorbita da quella di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen.. In ogni caso è errata la valutazione della Corte di appello, di attribuire natura permanente a detta contravvenzione. La corte di legittimità, con un orientamento consolidato seppure risalente, ha stabilito che l'inottemperanza all'ordine di compiere una determinata attività entro un precisato termine integra un reato istantaneo, che si commette nel momento della scadenza di tale termine senza che si verifichi l'adempimento prescritto: da tale momento decorre perciò il termine prescrizionale, ed il protrarsi della condotta illecita può assumere rilevanza solo se oggetto di una ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero. Nel caso di specie l'ordinanza sindacale di sgombero non conteneva un preciso termine per adempiere, ma l'ordine era motivato dall'omessa esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza dell'edificio, da cui derivava la contestata violazione dell'art. 677, comma 3, cod. pen.Quest'ultima condotta omissiva è stata accertata sino al 15 gennaio 2015, quando avveniva lo sgombero forzato di tutti gli occupanti: pertanto a quella data cessava anche la condotta antigiuridica contestata al capo B) come violazione dell'art. 650 cod. pen. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. 2.3 Le due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti dal contenuto analogo, hanno censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, e chiedendo anche, la [OSCURATO:PERSONA], la concessione della sospensione condizionale. I due ricorsi, però, risultano presentati e firmati personalmente dalle sole imputate, senza il ministero di un difensore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1 La Corte di appello ha dichiaratamente concesso a questa imputata la sospensione condizionale ex officio, in quanto ella non l'aveva richiesta nel suo atto di appello. Non è possibile, quindi, dedurre dalle sue precedenti dichiarazioni un consenso implicito alla subordinazione del beneficio alla prestazione di attività non retribuita a favore della comunità. L'art. 165 cod. pen., però, stabilisce esplicitamente che tale subordinazione può essere applicata solo se l'imputato non vi si oppone, ed è un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui tale "non opposizione" può essere implicita, ma deve essere deducibile da comportamenti dell'imputato stesso, come la sua richiesta di concessione del beneficio qualora ne abbia già in precedenza usufruito (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773 , e molte precedenti) Nel caso di specie manca, perciò, un elemento da cui possa dedursi la non opposizione di questa imputata alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della comunità. Il giudice non poteva, di conseguenza, concedere ex officio il beneficio così subordinato, e la sua diversa decisione deve essere annullata in quanto in contrasto con l'art. 165 cod. pen. 1.2 Il ricorso proposto da questa imputata deve quindi essere accolto, e deve disporsi l'annullamento della sentenza limitatamente alla decisione di concedere alla stessa il beneficio della sospensione condizionale, subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per la nuova decisione sul punto. Rimane accertata definitivamente la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 650 cod.pen., non avendo ella neppure impugnato tale punto della sentenza. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1 In primo luogo è inammissibile la richiesta di ritenere il reato di cui all'art. 650 cod. pen. assorbito da quello di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen.. La tesi è giuridicamente infondata stante la totale diversità tra le due condotte, tra l'altro tenute, in questo procedimento, in momenti diversi e con modalità del tutto diverse. Inoltre l'inosservanza dell'ordinanza sindacale di sgombero, sanzionata ai sensi dell'art. 650 cod. pen., è stata attribuita alla responsabilità di soggetti diversi rispetto a quelli ritenuti responsabili del reato cui all'art. 677 cod. pen., in quanto quest'ultimo è stato contestato ai soli proprietari degli immobili, mentre quello di cui all'art. 650 cod. pen. è stato contestato a tutti i loro occupanti, anche se non proprietari. In concreto, poi, tale tesi è inapplicabile al ricorrente, al quale non è stato mai contestato il reato di cui all'art. 677 cod. pen., e in favore del quale non potrebbe quindi operare alcun assorbimento. 2.2 E' manifestamente infondata la richiesta di attribuire alla contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., qui contestata, la natura di reato non permanente, perché esso si consumerebbe nel momento in cui scade il termine fissato dall'Autorità per l'adempimento. L'affermazione è giuridicamente corretta, ma può applicarsi solo nei casi in cui l'ordine dell'Autorità contenga un termine perentorio per l'adempimento, mentre nel presente caso lo stesso ricorrente riconosce che l'ordinanza emessa dal sindaco di [OSCURATO:PERSONA] «non recava un preciso termine per adempiere». In tale circostanza, è principio consolidato quello secondo cui «Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, né direttamente, né indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo (Ps' la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine» (Sez. 1, n. 8607 del 11/07/1997, Rv. 208582). La sentenza impugnata è dunque corretta laddove ha attribuito natura permanente al reato di cui all'art. 650 cod.pen. e lo ha ritenuto consumato alla data di emissione della sentenza di primo grado, applicando la regola processuale stabilita dalle sentenze Sez. U. n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199169, e Sez. U. n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385. 2.3 E' infine manifestamente infondata, e perciò inammissibile, la richiesta di ritenere il reato consumato a seguito dell'intervento coattivo dell'Autorità, che si sarebbe verificato «forzosamente» il 15 gennaio 2015. L'intervento dell'Autorità che esegua in modo coattivo quanto prescritto nell'ordinanza, in questo caso lo sgombero dell'edificio, costituisce un possibile momento consumativo del reato di cui all'art. 650 cod. pen. perché, ponendo fine alla situazione di illiceità o di pericolo per eliminare la quale l'ordinanza è stata emessa, elimina l'interesse dell'Autorità all'adempimento spontaneo all'ordine stesso ovvero fa divenire impossibile tale adempimento spontaneo, perché già avvenuto coattivamente. E' principio consolidato, infatti, che la consumazione di un reato permanente cessi quando la condotta illecita viene interrotta in modo definitivo, qualunque sia il motivo di tale interruzione. Nel caso di specie l'esecuzione coattiva dello sgombero, a cui non abbia fatto seguito il rientro abusivo nelle abitazioni da parte degli occupanti dopo il loro forzoso allontanamento, potrebbe costituire il momento consumativo del reato di cui all'art. 650 cod. pen. qualora rappresenti la definitiva esecuzione, sia pure non spontanea, dell'ordinanza sindacale che ordinava tale sgombero. Dalle sentenze di merito non risulta, però, che un simile accadimento sia stato accertato, avendo la Corte di appello ritenuto, al contrario, che la consumazione del reato di cui all'art. 650 cod. pen. sia proseguita sino all'emissione della sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] farebbe emergere questa circostanza «in maniera palmare» laddove ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 650 cod. pen., con la formula «per non avere commesso il fatto», perché questi «per il periodo della notifica dell'ordinanza e fino all'effettivo sgombero, avvenuto forzosamente in data 15/1/2015, non poteva osservare l'obbligo impartito in quanto detenuto», ma la sua affermazione è errata. Il giudice di primo grado ha palesemente riferito l'evento dello sgombero forzoso alla sola posizione di quel coimputato, mentre se l'evento avesse riguardato anche altri coimputati avrebbe dovuto estendere quella decisione ad altri soggetti, tra cui lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto riportato nella sentenza di secondo grado, è stato detenuto dal 05/06/2014 al 28/05/2015 e si trovava quindi, in quell'arco temporale, nella medesima condizione di impossibilità ad adempiere all'ordinanza, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto a lui sicuramente notificata durante il suo periodo di detenzione. La Corte di appello ha invece ritenuto che tale condizione di detenzione non abbia impedito al [OSCURATO:PERSONA] di adempiere all'ordinanza di sgombero, dopo la sua cessazione, ed ha così di fatto respinto l'affermazione di una impossibilità ad adempiere sopravvenuta in data 15 gennaio 2015 per un intervento forzoso dell'Autorità che abbia riguardato anche questo imputato. Questa statuizione della Corte di appello non è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, ed è quindi definitiva. 2.4 Peraltro questo motivo di impugnazione, diretto a sostenere la cessazione della permanenza del reato alla data del 15 gennaio 2015, è inammissibile per mancanza di autosufficienza laddove il ricorrente intendesse sostenere il verificarsi, in quella data, di un intervento coattivo dell'Autorità, perché egli non ha allegato alcun atto che dimostri un simile evento in relazione a lui stesso, non emergendo dalle sentenze di merito la sua sussistenza. 3. Infine sono inammissibili i ricorsi proposti dalle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché proposti personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come novellato dall'art. 1, comma 63, legge 103/2017. Il testo della norma conseguente a tale modifica normativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita già dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Nel caso di specie le due ricorrenti hanno indicato, nell'atto, il nome di un avvocato solo delegandolo al deposito del ricorso, che risulta però redatto e sottoscritto personalmente da ciascuna di esse, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Detti ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. 4. Il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere accolto, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto oggetto della sua impugnazione. 4.1 I ricorsi proposti dagli altri imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], devono invece essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena subordina
Sentenza Cassazione n. 12965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris