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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 27942/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23702/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. to [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - nonché SALVATOREMARINELLI; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1279/2022 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 23/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/7/2022, la Corte d’appello di Palermo, perquel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione conla quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del danneggiamentodi una gru concessa in noleggio al convenuto; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale - ribadita lanatura di nolo ‘a caldo’ della gru (ovvero di un noleggio integrato dalla presenza di un manovratore inviato dallo stesso concedente), e l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 1588 c.c. (in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locataqualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile) – ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudicenella p arte in cui aveva accertato che il deterioramento della gruera stato causato da una disattenzione dell’operatore inviato dallo stesso Romeo, con la conseguente non riconducibilità di detto deterioramentoalla responsabilità del Marinelli; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (terza chiamata in causa, quale titolaredel cantiere entro il quale si era verificato il fatto denunciato in giudizio)resiste con controricorso; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quest’ultima chiamata in causa in garanzia dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non hannosvolto difese in questa sede; entrambele parti costituite ([OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hanno depositato memoria in previsione dell’originaria adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025, allorché la causa è stata tolta dal ruolo e successivamente rifissata per la decisione all’odiernaadunanza in camera di consiglio; GiovanniRomeo e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato ulteriorememoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 2733 e 2735 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentericostruito i fatti di causa, affe rmando senza fondamento che il danneggiamento della gru fosse nella specie riferibile al comportamento del manovratore inviato dal concedente, senza tener conto che l’uso e il godimento della cosa locata devono in ogni caso ritenersiimputabili al condutto re; in particolare, indipendentemente dalla provenienza del manovratoredel bene locato (se inviato dal concedente o diversamente assunto), quest’ultimo deve ritenersi sempre tenuto al rispetto delle indicazionidi volta in volta fornite dal conduttore, quale responsabile ultimodei lavori di cantiere, salvo che il conduttore non dimostri che lacausa specifica del deterioramento del bene locato non sia stata a luidirettamente imputabile; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la corte territoriale abbia molto chiaramentespiegato - riprendendo gli accertamenti operati in primo grado- come il danno provocato alla gru fosse dipeso direttamente da un’errata manovra compiuta d a ll’operatore inviato dallo stesso concedente; muovendoda tale presupposto, il giudice d’appello ha ritenuto di escludereche la causa del danneggiamento della gru potesse imputarsi al conduttore, poiché la persona dell’operatore, in quanto scelto e inviato dalla stessa concedente, doveva ritenersi esp ressione di una valutazionedi idoneità o di capacità dell’operatore propria della parte concedente, sì che l’avvenuto accertamento dell’imputabilità del danneggiamentodella gru a tale soggetto era valsa a integrare la prova che la causa dell’inadempiment o del conduttore (obiettivamente integrato dal deterioramento della cosa concessa in godimento) non fosse riconducibile a quest’ultimo, con il conseguente assolvimento dellostesso ai sensi dell’art. 1588 c.c. ; la censura in esame, dunque, nella parte in cui pretende di accreditareun accertamento alternativo dei fatti ( id est , una causa del deterioramentodella gru diversa dall’errore di manovra dell’operatore inviatodal concedente, o una manovra dell’operatore immediatamente dipendente dalle indicazioni o dagli ordini del conduttore), lungi dal costituirela denuncia di un’i potesi di violazione di norme di legge, ossia dell’errata ricognizione della fattispecie astratta delle norme di legge richiamate, in altro non si risolve se non nella contestazione di un’errataricognizione della fattispecie concreta mediata dalla pretesa erronearicostruzione dei fatti di causa e delle prove; e tanto, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territorialeomesso di esaminare le prove orali specificamente indicate inricorso, pervenendo in tal modo a un’errata ric ostruzione dei fatti di causae, segnatamente, della causa del ribaltamento della gru, nella specie avvenuta, non già per un errore di manovra dell’operatore inviatodal concedente, bensì per l’assenza di perni di fissaggio; ilmotivo è inammissibile; osservain primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ( disposizione che ha trovatocontinuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc.civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022 ), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazionepuò essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 ; sottoun altro profilo (e in ogni caso), la doglianza in esame, lungi daldenunciare l’effettivo ricorso di un omesso esame di fatti decisivi concretamente controversi tra le parti, si risolve, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa lettura d ei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica inammissibile in sede di legittimità; sulpunto, varrà sottolineare come, secondo l’art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di m otivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazionea verificare l'eventua le omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma , là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadel ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art. 1587 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale, c osì come il giudice di primo grado, trascurato di argomentare alcunché in ordine alla contestata responsabilità contrattuale del Marinelli per l’omessa custodia del cantiere dove insisteva la gru locata e per l’omessa custodia della stessa gru, in tal modo , omettendo di conferire il dovuto rilievo agli elementi probatori dai quali era incontestabilmente emersa la responsabilitàdel conduttore per la trascurata custodia del cantiere e della gru locata; responsabilità per omessa custodia nella specie conclamatadall’accertata riconducibilità del ribaltamento della gru alla rimozione dei perni di fissaggio, come confermato dagli elementi di provaspecificamente richiamati in ricorso; ilmotivo è inammissibile; fermoil carente adempimento, da parte del ricorrente, degli oneri diallegazione imposti dall’art. 366, n. 6 c.p.c., varrà ancora una volta rimarcare l’inammissibilità della censura in esame, nella parte in cui evocail vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 348 - ter c.p.c., ossia a fronte di una decisione d’appello fondata sui medesimi accertamentiin fatto operati dal giudice di primo grado ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelresto, la doglianza, lungi dal prospettare un’effettiva ipotesi di violazione di legge, si muove, ancora una volta, sulla base di una diversaricostruzione dei fatti di causa e delle prove, rispetto a quella eseguitada entrambi i giudici di merito (com e, ad esempio, in relazione allariconducibilità del danneggiamento della gru a una causa diversa da quella accertata dai giudici di merito), tornando a risolversi nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza fuori dai limiti previstidall’art. 360 n. 5 o dall’art. 132 n. 4 c.p.c. ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1591 c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare (ritenendolo sostanzialmente ass orbito) il motivo di gravameavanzato dall’odierno istante in relazione all’onere della prova concernente la quantificazione del danno subito dal Romeo e in relazioneal diritto di conseguire detto risarcimento, avendo il giudice a quo illegittimamente affermato la responsabilità del Romeo nell’impedirele necessarie verifiche dei danni lamentati in conseguenza dell’avvenuta vendita della gru nel corso del giudizio, là dove, al contrario,detta gru era già stata visionata, sia pure docu mentalmente, dalc.t.u. nominato nel corso del giudizio; ciò posto, del tutto illegittimamente la corte territoriale avrebbe esclusola quantificabilità dei danni dovuti in favore dell’odierno istante, tantoa titolo di danno emergente, quanto a titolo di lucro cessante ex art.1591 c.c.; ilmotivo, in quanto relativo al tema della quantificazione dei danni, deveritenersi sostanzialmente assorbito dalla rilevata inammissibilità dei primi tre motivi e dalla conseguente conferma dell’esclusione di Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcun diritto dell’odierno istante al conseguimento del rivendicato risarcimentodei danni ; sullabase di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23702/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. to [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - nonché SALVATOREMARINELLI; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1279/2022 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 23/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/7/2022, la Corte d’appello di Palermo, perquel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione conla quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del danneggiamentodi una gru concessa in noleggio al convenuto; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale - ribadita lanatura di nolo ‘a caldo’ della gru (ovvero di un noleggio integrato dalla presenza di un manovratore inviato dallo stesso concedente), e l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 1588 c.c. (in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locataqualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile) – ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudicenella p arte in cui aveva accertato che il deterioramento della gruera stato causato da una disattenzione dell’operatore inviato dallo stesso Romeo, con la conseguente non riconducibilità di detto deterioramentoalla responsabilità del Marinelli; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (terza chiamata in causa, quale titolaredel cantiere entro il quale si era verificato il fatto denunciato in giudizio)resiste con controricorso; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quest’ultima chiamata in causa in garanzia dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non hannosvolto difese in questa sede; entrambele parti costituite ([OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hanno depositato memoria in previsione dell’originaria adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025, allorché la causa è stata tolta dal ruolo e successivamente rifissata per la decisione all’odiernaadunanza in camera di consiglio; GiovanniRomeo e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato ulteriorememoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 2733 e 2735 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamentericostruito i fatti di causa, affe rmando senza fondamento che il danneggiamento della gru fosse nella specie riferibile al comportamento del manovratore inviato dal concedente, senza tener conto che l’uso e il godimento della cosa locata devono in ogni caso ritenersiimputabili al condutto re; in particolare, indipendentemente dalla provenienza del manovratoredel bene locato (se inviato dal concedente o diversamente assunto), quest’ultimo deve ritenersi sempre tenuto al rispetto delle indicazionidi volta in volta fornite dal conduttore, quale responsabile ultimodei lavori di cantiere, salvo che il conduttore non dimostri che lacausa specifica del deterioramento del bene locato non sia stata a luidirettamente imputabile; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la corte territoriale abbia molto chiaramentespiegato - riprendendo gli accertamenti operati in primo grado- come il danno provocato alla gru fosse dipeso direttamente da un’errata manovra compiuta d a ll’operatore inviato dallo stesso concedente; muovendoda tale presupposto, il giudice d’appello ha ritenuto di escludereche la causa del danneggiamento della gru potesse imputarsi al conduttore, poiché la persona dell’operatore, in quanto scelto e inviato dalla stessa concedente, doveva ritenersi esp ressione di una valutazionedi idoneità o di capacità dell’operatore propria della parte concedente, sì che l’avvenuto accertamento dell’imputabilità del danneggiamentodella gru a tale soggetto era valsa a integrare la prova che la causa dell’inadempiment o del conduttore (obiettivamente integrato dal deterioramento della cosa concessa in godimento) non fosse riconducibile a quest’ultimo, con il conseguente assolvimento dellostesso ai sensi dell’art. 1588 c.c. ; la censura in esame, dunque, nella parte in cui pretende di accreditareun accertamento alternativo dei fatti ( id est , una causa del deterioramentodella gru diversa dall’errore di manovra dell’operatore inviatodal concedente, o una manovra dell’operatore immediatamente dipendente dalle indicazioni o dagli ordini del conduttore), lungi dal costituirela denuncia di un’i potesi di violazione di norme di legge, ossia dell’errata ricognizione della fattispecie astratta delle norme di legge richiamate, in altro non si risolve se non nella contestazione di un’errataricognizione della fattispecie concreta mediata dalla pretesa erronearicostruzione dei fatti di causa e delle prove; e tanto, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territorialeomesso di esaminare le prove orali specificamente indicate inricorso, pervenendo in tal modo a un’errata ric ostruzione dei fatti di causae, segnatamente, della causa del ribaltamento della gru, nella specie avvenuta, non già per un errore di manovra dell’operatore inviatodal concedente, bensì per l’assenza di perni di fissaggio; ilmotivo è inammissibile; osservain primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ( disposizione che ha trovatocontinuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc.civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022 ), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazionepuò essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 ; sottoun altro profilo (e in ogni caso), la doglianza in esame, lungi daldenunciare l’effettivo ricorso di un omesso esame di fatti decisivi concretamente controversi tra le parti, si risolve, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa lettura d ei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica inammissibile in sede di legittimità; sulpunto, varrà sottolineare come, secondo l’art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di m otivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazionea verificare l'eventua le omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma , là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadel ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art. 1587 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale, c osì come il giudice di primo grado, trascurato di argomentare alcunché in ordine alla contestata responsabilità contrattuale del Marinelli per l’omessa custodia del cantiere dove insisteva la gru locata e per l’omessa custodia della stessa gru, in tal modo , omettendo di conferire il dovuto rilievo agli elementi probatori dai quali era incontestabilmente emersa la responsabilitàdel conduttore per la trascurata custodia del cantiere e della gru locata; responsabilità per omessa custodia nella specie conclamatadall’accertata riconducibilità del ribaltamento della gru alla rimozione dei perni di fissaggio, come confermato dagli elementi di provaspecificamente richiamati in ricorso; ilmotivo è inammissibile; fermoil carente adempimento, da parte del ricorrente, degli oneri diallegazione imposti dall’art. 366, n. 6 c.p.c., varrà ancora una volta rimarcare l’inammissibilità della censura in esame, nella parte in cui evocail vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 348 - ter c.p.c., ossia a fronte di una decisione d’appello fondata sui medesimi accertamentiin fatto operati dal giudice di primo grado ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelresto, la doglianza, lungi dal prospettare un’effettiva ipotesi di violazione di legge, si muove, ancora una volta, sulla base di una diversaricostruzione dei fatti di causa e delle prove, rispetto a quella eseguitada entrambi i giudici di merito (com e, ad esempio, in relazione allariconducibilità del danneggiamento della gru a una causa diversa da quella accertata dai giudici di merito), tornando a risolversi nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza fuori dai limiti previstidall’art. 360 n. 5 o dall’art. 132 n. 4 c.p.c. ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1591 c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare (ritenendolo sostanzialmente ass orbito) il motivo di gravameavanzato dall’odierno istante in relazione all’onere della prova concernente la quantificazione del danno subito dal Romeo e in relazioneal diritto di conseguire detto risarcimento, avendo il giudice a quo illegittimamente affermato la responsabilità del Romeo nell’impedirele necessarie verifiche dei danni lamentati in conseguenza dell’avvenuta vendita della gru nel corso del giudizio, là dove, al contrario,detta gru era già stata visionata, sia pure docu mentalmente, dalc.t.u. nominato nel corso del giudizio; ciò posto, del tutto illegittimamente la corte territoriale avrebbe esclusola quantificabilità dei danni dovuti in favore dell’odierno istante, tantoa titolo di danno emergente, quanto a titolo di lucro cessante ex art.1591 c.c.; ilmotivo, in quanto relativo al tema della quantificazione dei danni, deveritenersi sostanzialmente assorbito dalla rilevata inammissibilità dei primi tre motivi e dalla conseguente conferma dell’esclusione di Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 23702/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcun diritto dell’odierno istante al conseguimento del rivendicato risarcimentodei danni ; sullabase di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%
Sentenza Cassazione n. 27942/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris