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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 1963

Cassazione n. 42868/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e e ha concluso chiedendo o il difensore .-e-A) t'S; ‘Co 02e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6.10.2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che di quello di cui all'art. 49-220

I. f., ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ravvisati.

Innanzitutto si evidenzia che la corte di appello non ha correttamente valutato la sussistenza in capo all'imputato, quale mera testa di legno inconsapevole di avere assunto la stessa qualità di amministratore della società, dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale, distrattiva; in ogni caso, pur a voler ritenere lo stesso consapevole del ruolo solo formalmente assunto, non si può comunque affermare che egli abbia avuto la consapevolezza delle distrazioni né che vi sia nesso causale tra le condotte e il fallimento, né ancora che egli abbia agito mosso da un animo dolosamente preordinato al dissesto della società; e conclude, la difesa, che non è ravvisabile in capo all'imputato né il dolo specifico né quello eventuale, non essendo sufficiente la volontà del compimento della condotta.

Con riferimento alla bancarotta documentale lamenta che non si sia fornita alcuna motivazione in ordine alla ricorrenza nel caso di specie del dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata di sottrazione/occultamento delle scritture contabili.

Quanto, infine, al reato di cui all'art. 220 I.f., per omessa comunicazione al curatore del cambio di residenza, si rileva che come già prospettato, si sarebbe dovuto considerare che l'imputato era all'oscuro del ruolo ricoperto e comunque non aveva competenza tecnica per essere a conoscenza degli obblighi di legge e delle comunicazioni su di lui gravanti. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza o manifesta e logicità della motivazione con riferimento alla richiesta subordinata di derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice, nonché di riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 219 L.F.

Al più, nel caso di specie potrebbe ravvisarsi il dolo generico essendosi, al più, di fronte alla mera mancanza delle scritture contabili, né risultando, per altro verso, contestati al Paci atti distrattivi specifici che egli avrebbe potuto voler coprire omettendo di tenere le scritture contabili, mancando peraltro la prova che effettivamente la documentazione contabile sia stata occultata o distrutta, rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Quanto al mancato riconoscimento della suindicata attenuante, si rappresenta che non sussiste nel caso di specie un danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori; qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato come nel caso di specie, deve trovare applicazione l'attenuante in parola.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, essendo i motivi meramente reiterativi, generici e in fatto, in quanto tali non deducibili in sede di legittimità.

Giova, in proposito, innanzitutto rammentare che la decisione di secondo grado non può, essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega in sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (trattasi nel caso di specie di cd. doppia conforme).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano, in tutto o in parte, riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (cfr., tra le ultime, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01).

Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado e rispetto alle quali i motivi di appello non avevano offerto reali argomenti confutativi.A ciò si aggiunga che le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., non hanno comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

In presenza di c.d. doppia conforme, quindi, in cui la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado, ancor più il vizio motivazionale, come sottolineato anche dal Procuratore Genarle nella requisitoria scritta: a) deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura, contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza: il ricorrente deve indicare, a pena di inammissibilità, su quale profilo la motivazione manchi, su quale sia contraddittoria e su quale manifestamente illogica (ex multis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02); b) deve presentare il carattere dell'essenzialità; deve, in ogni caso, essere interno alla sentenza, vale a dire desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato e non deve essere frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale probatorio, perché in tal caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova non ammissibile in sede di legittimità; esso poi, può emergere dalla lettura di un atto del processo, ma in tal caso, per il principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte allegare l'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione; Sicchè deve concludersi, conformemente al Procuratore Generale, che entrambi i motivi di ricorso, nella parte in cui denunciano, promiscuamente, la "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, si risolvono, piuttosto, in una generica e inammissibile richiesta alla Corte di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine alla responsabilità del Paci per i reati ascrittigli.

Ed invero, scorrendo i motivi di ricorso, ci si avvede che - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione - le censure sono articolate esclusivamente sulla valutazione delle risultanze processuali, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso; si adduce, ad esempio, la ingenuità del ricorrente, invocandosi la buona fede e la inconsapevolezza dello stesso, a fronte dell'accertato ruolo di "testa di legno" non affatto inconsapevole - come avrebbe inteso lasciar credere l'imputato - , essendo piuttosto emerso, secondo quanto evidenziano i giudici di merito, il suo subentro nella società già nel 2009, ancor prima dell'assunzione formale della carica risalente al 2010, e che questa in ogni caso intervenne attraverso atti formali, tra i quali anche gli stessi verbali di consegna di scritture contabili, beni e liquidità, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dal ricorrente - che ha solo affermato di aver sottoscritto dei fogli in bianco davanti a un notaio o un commercialista, assunto, questo, evidentemente non ritenuto credibile dai giudici di merito (con argomenti qui non oggetto di specifica critica); oltre che l'espletamento da parte del ricorrente del medesimo ruolo anche nell'ambito di altre società; circostanze, tutte, queste che sono state ritenute idonee ad escludere la buona fede del ricorrente, denotando piuttosto esse il suo pieno coinvolgimento, consapevole oltre che volontario, nelle vicende societarie, e nelle condotte fraudolente ed illecite contestate.

A fronte di tali stringenti argomenti il ricorrente si limita a riproporre gli argomenti già svolti in appello - e già adeguatamente affrontati anche nella pronuncia di primo grado - secondo i quali la crisi della società preesisteva al subentro di Paci sicchè non poteva giungersi ad affermare che il dissesto fosse stato determinato dall'imputato, né si poteva asserire, in mancanza di prova al riguardo, che egli si fosse appropriato di beni della società - la cui esistenza non è contestata - o avesse posto in essere le altre condotte oggetto d'imputazione, anche perché si era visto costretto ad espatriare a causa delle telefonate ricevute dai creditori della società; laddove il dolo specifico della mancata consegna/sottrazione delle scritture contabili - della cui esistenza si è dato conto nelle sentenze - è evidentemente strettamente collegato alla sottrazione dei beni (circostanza che ha escluso la configurabilità della bancarotta semplice).

E' infine solo il caso di rammentare che, come già precisato dalla Corte di Appello, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 - 01; in motivazione, la Corte ha peraltro precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza); come del pari pacifico è che sia sufficiente ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta distrattiva il dolo generico; sicchè il motivo nella parte in cui si appunta nuovamente su tali aspetti è anche manifestamente infondato.

Quanto poi alla mancata comunicazione del cambio di residenza al curatore, non oggetto di contestazione nella sua materialità, la Corte di Appello ha già anche al riguardo opportunamente osservato come la circostanza che Paci fosse inseguito dai creditori non poteva in alcun modo impedirgli la doverosa comunicazione al curatore.

Quanto, infine, al motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 I.f. esso è del tutto generico limitandosi esso ad affermazioni di principio sulla base della giurisprudenza di legittimità (senza peraltro allegare alcun elemento utile ai fini della valutazione che la richiesta sottende, non potendo derivare il chiesto riconoscimento - a differenza di quanto assume il ricorso - dalla assenza di elementi precisi sulla entità delle conseguenze delle condotta illecita posta in essere; laddove peraltro la Corte di Appello ha comunque fatto riferimento all'entità delle distrazioni, certamente non modeste, a fronte dell'assenza di attivo).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e e ha concluso chiedendo o il difensore .-e-A) t'S; ‘Co 02e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6.10.2020 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che di quello di cui all'art. 49-220 I. f., ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ravvisati. Innanzitutto si evidenzia che la corte di appello non ha correttamente valutato la sussistenza in capo all'imputato, quale mera testa di legno inconsapevole di avere assunto la stessa qualità di amministratore della società, dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale, distrattiva; in ogni caso, pur a voler ritenere lo stesso consapevole del ruolo solo formalmente assunto, non si può comunque affermare che egli abbia avuto la consapevolezza delle distrazioni né che vi sia nesso causale tra le condotte e il fallimento, né ancora che egli abbia agito mosso da un animo dolosamente preordinato al dissesto della società; e conclude, la difesa, che non è ravvisabile in capo all'imputato né il dolo specifico né quello eventuale, non essendo sufficiente la volontà del compimento della condotta. Con riferimento alla bancarotta documentale lamenta che non si sia fornita alcuna motivazione in ordine alla ricorrenza nel caso di specie del dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata di sottrazione/occultamento delle scritture contabili. Quanto, infine, al reato di cui all'art. 220 I.f., per omessa comunicazione al curatore del cambio di residenza, si rileva che come già prospettato, si sarebbe dovuto considerare che l'imputato era all'oscuro del ruolo ricoperto e comunque non aveva competenza tecnica per essere a conoscenza degli obblighi di legge e delle comunicazioni su di lui gravanti. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza o manifesta e logicità della motivazione con riferimento alla richiesta subordinata di derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice, nonché di riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 219 L.F. Al più, nel caso di specie potrebbe ravvisarsi il dolo generico essendosi, al più, di fronte alla mera mancanza delle scritture contabili, né risultando, per altro verso, contestati al Paci atti distrattivi specifici che egli avrebbe potuto voler coprire omettendo di tenere le scritture contabili, mancando peraltro la prova che effettivamente la documentazione contabile sia stata occultata o distrutta, rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Quanto al mancato riconoscimento della suindicata attenuante, si rappresenta che non sussiste nel caso di specie un danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori; qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato come nel caso di specie, deve trovare applicazione l'attenuante in parola. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, essendo i motivi meramente reiterativi, generici e in fatto, in quanto tali non deducibili in sede di legittimità. Giova, in proposito, innanzitutto rammentare che la decisione di secondo grado non può, essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega in sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (trattasi nel caso di specie di cd. doppia conforme). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano, in tutto o in parte, riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (cfr., tra le ultime, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado e rispetto alle quali i motivi di appello non avevano offerto reali argomenti confutativi.A ciò si aggiunga che le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., non hanno comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. In presenza di c.d. doppia conforme, quindi, in cui la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado, ancor più il vizio motivazionale, come sottolineato anche dal Procuratore Genarle nella requisitoria scritta: a) deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura, contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza: il ricorrente deve indicare, a pena di inammissibilità, su quale profilo la motivazione manchi, su quale sia contraddittoria e su quale manifestamente illogica (ex multis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02); b) deve presentare il carattere dell'essenzialità; deve, in ogni caso, essere interno alla sentenza, vale a dire desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato e non deve essere frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale probatorio, perché in tal caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova non ammissibile in sede di legittimità; esso poi, può emergere dalla lettura di un atto del processo, ma in tal caso, per il principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte allegare l'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione; Sicchè deve concludersi, conformemente al Procuratore Generale, che entrambi i motivi di ricorso, nella parte in cui denunciano, promiscuamente, la "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, si risolvono, piuttosto, in una generica e inammissibile richiesta alla Corte di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine alla responsabilità del Paci per i reati ascrittigli. Ed invero, scorrendo i motivi di ricorso, ci si avvede che - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione - le censure sono articolate esclusivamente sulla valutazione delle risultanze processuali, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso; si adduce, ad esempio, la ingenuità del ricorrente, invocandosi la buona fede e la inconsapevolezza dello stesso, a fronte dell'accertato ruolo di "testa di legno" non affatto inconsapevole - come avrebbe inteso lasciar credere l'imputato - , essendo piuttosto emerso, secondo quanto evidenziano i giudici di merito, il suo subentro nella società già nel 2009, ancor prima dell'assunzione formale della carica risalente al 2010, e che questa in ogni caso intervenne attraverso atti formali, tra i quali anche gli stessi verbali di consegna di scritture contabili, beni e liquidità, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dal ricorrente - che ha solo affermato di aver sottoscritto dei fogli in bianco davanti a un notaio o un commercialista, assunto, questo, evidentemente non ritenuto credibile dai giudici di merito (con argomenti qui non oggetto di specifica critica); oltre che l'espletamento da parte del ricorrente del medesimo ruolo anche nell'ambito di altre società; circostanze, tutte, queste che sono state ritenute idonee ad escludere la buona fede del ricorrente, denotando piuttosto esse il suo pieno coinvolgimento, consapevole oltre che volontario, nelle vicende societarie, e nelle condotte fraudolente ed illecite contestate. A fronte di tali stringenti argomenti il ricorrente si limita a riproporre gli argomenti già svolti in appello - e già adeguatamente affrontati anche nella pronuncia di primo grado - secondo i quali la crisi della società preesisteva al subentro di Paci sicchè non poteva giungersi ad affermare che il dissesto fosse stato determinato dall'imputato, né si poteva asserire, in mancanza di prova al riguardo, che egli si fosse appropriato di beni della società - la cui esistenza non è contestata - o avesse posto in essere le altre condotte oggetto d'imputazione, anche perché si era visto costretto ad espatriare a causa delle telefonate ricevute dai creditori della società; laddove il dolo specifico della mancata consegna/sottrazione delle scritture contabili - della cui esistenza si è dato conto nelle sentenze - è evidentemente strettamente collegato alla sottrazione dei beni (circostanza che ha escluso la configurabilità della bancarotta semplice). E' infine solo il caso di rammentare che, come già precisato dalla Corte di Appello, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 - 01; in motivazione, la Corte ha peraltro precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza); come del pari pacifico è che sia sufficiente ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta distrattiva il dolo generico; sicchè il motivo nella parte in cui si appunta nuovamente su tali aspetti è anche manifestamente infondato. Quanto poi alla mancata comunicazione del cambio di residenza al curatore, non oggetto di contestazione nella sua materialità, la Corte di Appello ha già anche al riguardo opportunamente osservato come la circostanza che Paci fosse inseguito dai creditori non poteva in alcun modo impedirgli la doverosa comunicazione al curatore. Quanto, infine, al motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 I.f. esso è del tutto generico limitandosi esso ad affermazioni di principio sulla base della giurisprudenza di legittimità (senza peraltro allegare alcun elemento utile ai fini della valutazione che la richiesta sottende, non potendo derivare il chiesto riconoscimento - a differenza di quanto assume il ricorso - dalla assenza di elementi precisi sulla entità delle conseguenze delle condotta illecita posta in essere; laddove peraltro la Corte di Appello ha comunque fatto riferimento all'entità delle distrazioni, certamente non modeste, a fronte dell'assenza di attivo). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
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