Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 agosto 2026

Cassazione n. 24691/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente con mandato-avverso la sentenza n. 878/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Palermoil 19/07/2021.Rilevato che:Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha depositato attodi rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.; ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;rilevato che la rinuncia non risulta accettata;Numero registro generale 337/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 24691/2026Data pubblicazione 18/08/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo il Ministerointimato (solo resistente con mandato) svolto attività difensiva.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 17 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente con mandato-avverso la sentenza n. 878/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Palermoil 19/07/2021.Rilevato che:Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha depositato attodi rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.; ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;rilevato che la rinuncia non risulta accettata;Numero registro generale 337/2022Numero sezionale 865/2026Numero di raccolta generale 24691/2026Data pubblicazione 18/08/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo il Ministerointimato (solo resistente con mandato) svolto attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 17 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris