CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo d’impugnazione sono inammissibili in quanto con essi si censura l’errata valutazione degli elementi di prova, sulla base di una rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02); considerato che il motivo con cui si chiede la riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. è inammissibile perché il ricorrente trascura di considerare che per l’astratta configurabilità del reato di incauto acquisto è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputato non ha allegato nulla in tal senso, così mancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026