CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo articolato, con distinti ricorsi, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; esso a ben vedere è proprio privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi ad evidenziare che la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Messina, avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, sulla base di formule di stile e di rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado ovvero della sola circostanza di "un contrasto di vicinato", senza neppure spiegare come l'astio nutrito dalla persona offesa non avrebbe inciso sull'attendibilità della sue dichiarazioni. Tale motivo è dunque inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata in cui il giudice di merito nel dar conto delle ragioni per le quali ha invece ritenuto di qualificare diversamente il reato di violenza privata ascritto all'Arionesei al capo B, riconducendolo alla fattispecie della minaccia aggravata, dimostra di avere valutato criticamente il compendio probatorio, operando anche collegamenti tra i vari episodi; nonché indica le ragioni dell'utilizzo del rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado riferendosi indirettamente alla natura dell'appello meramente reiterativo di questioni già trattate). 2. Quanto al secondo motivo articolato nell'interesse del Cappellano, che lamenta lacuna motivazionale con riferimento al chiesto riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis codice penale, è solo il caso di evidenziare come solo genericamente si fosse avanzata la richiesta al riguardo nell'atto di appello. 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende