CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diPalmiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palmi, quale giudicedell’esecuzione, con ordinanza in data 4 novembre 2025, ha rigettato l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] di essere rimesso in termini al fine di presentare richiesta di giudizioabbreviato avanti la Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] nel processo c.d. Tirreno,al termine del quale è stato condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio aggravato ealtri reati, nonché ha rigettato anche la richiesta subordinata di sollevare questione dilegittimità costituzionale della l. 479 del 1999 per contrasto con gli articoli 3 e 24 cost.2. La questione riguarda la peculiare situazione che si è determinata nella fase diappello del processo in cui [OSCURATO:PERSONA] era irreperibile.Nelle more della celebrazione del giudizio di appello era entrata in vigore la l. 479 del1999 che consentiva di richiedere che il processo proseguisse con le forme del giudizioabbreviato e, quindi, l’imputato, benché irreperibile, ha rilasciato procura speciale al proprioavvocato in tal senso.Alla prima udienza utile, però, il difensore non ha richiesto procedersi con le formedell’abbreviato e la Corte ha confermato l’ergastolo e la sentenza è poi divenuta definitiva aseguito del rigetto del ricorso, nel quale non è stata prospettata alcuna censura sul punto,che è ora oggetto del presente ricorso.3. Con l’incidente di esecuzione, il condannato, che ora è detenuto in esecuzione dellasentenza di condanna, ha chiesto di essere rimesso in termini evidenziando che lacircostanza di avere rilasciato la procura speciale al proprio difensore era significativa dellavolontà di accedere a tale rito, ciò anche perché la celebrazione del processo con le formedel rito abbreviato avrebbe comportato l’applicazione della pena di anni trenta di reclusioneinvece di quella dell’ergastolo.Nella stessa istanza il condannato, in subordine, ha richiesto di sollevare la questionedi legittimità costituzionale della l. 479 del 1999 per violazione del diritto di accedere al ritoabbreviato che dovrebbe essere comunque riconosciuto all’imputato che ha rilasciato laprocura speciale al difensore, anche se questo non ha poi avanzato la richiesta.4. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza evidenziando l’assenza nel caso dispecie dei presupposti per la rimessione in termini, il caso fortuito o la forza maggiore, e chela questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, hadedotto i seguenti motivi.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta dirimessione in termini in quanto il giudice non avrebbe correttamente valutato la peculiaresituazione che si è determinata allorché, con la sottoscrizione della procura speciale, ilcondannato ha manifestato la propria volontà di accedere al rito abbreviato e che, d’altrocanto, la mancata presentazione della richiesta in tal senso determina la negazione di dirittipersonalissimi dell’imputato per cui la remissione in termini del condannato sarebbe unrimedio necessario “nel superiore interesse delle parti e della giustizia”.5.2. Violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sollevarequestione di legittimità costituzionale della l 479 del 1999 nella parte in cui non prevede che,nel caso sia dimostrato che il condannato irreperibile ha rilasciato procura speciale a tal fine,costituisca caso inescusabile, e quindi presupposto per la remissione in termini per proporla,l’omessa presentazione della richiesta di procedere con il rito abbreviato.6. In data 6 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento al rigetto della richiesta di rimessione in termini evidenziando che il giudice nonavrebbe tenuto nel dovuto conto la peculiarità della situazione. La sottoscrizione dellaprocura speciale, infatti, sarebbe una forma di manifestazione di volontà di accedere al ritoabbreviato e, pertanto, la mancata presentazione della richiesta in tal senso determinerebbel’ingiustificata negazione di un diritto personale dell’imputato per cui l’unico rimedio esperibilee necessario sarebbe rappresentato dall’istituto della remissione in termini del condannato.La doglianza è manifestamente infondata.Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la mancatapresentazione della richiesta di abbreviato, pure a fronte del rilascio della procura speciale,non costituisce causa valida per la richiesta di remissione in termini, in quanto questa, pureconsiderato che la mancata presenza in giudizio è stato il frutto di una scelta volontaria, nonè qualificabile né quale caso fortuito, né rientra nelle ipotesi di forza maggiore.Ciò anche considerato, come pure indicato dal giudice di merito, che dagli atti risultache la questione oggetto della richiesta al giudice dell’esecuzione non è stata dedotta con ilricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello.Sul punto, d’altro canto, si deve anche ribadire la pacifica e risalente giurisprudenza dilegittimità per cui «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiduciadell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo arealizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione neltermine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esattaosservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggettodel procedimento» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 – 01;già in Sez. 3, n. 1282 del 06/03/1965, Bonicalzi, Rv. 870100 – 1).3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine al difetto dimotivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione respingendo la richiesta disollevare questione di legittimità costituzionale della l. 479 del 1999.La doglianza è manifestamente infondata.La motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta proposta dalladifesa di sollevare la questione di legittimità costituzionale è corretta e non è sindacabile inquesta sede.La risposta fornita nel senso che non sono ravvisabili profili di illegittimità costituzionale,infatti, seppure estremamente sintetica, rende adeguato conto della manifesta infondatezzadella questione, peraltro formulata anche in questa sede in termini generici e senzaconfrontarsi con la pacifica giurisprudenza di legittimità citata sub 2.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]