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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 21785/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato precisando come la violenza degli atti oppositivi dell'imputato, che sferrava calci e pugni agli agenti, non fosse sovrapponibile ad una mera condotta ingiuriosa.

Né è fondata l'eccezione di prescrizione del reato per decorrenza del cd. termine interfasico - tra la sentenza di pkno grado e il decreto di citazione in appello -, termine sul quale incide la ritenuta recidiva infraquinquennale che determina un prolungamento del termine stesso che, pertanto, non era decorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r .tor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato precisando come la violenza degli atti oppositivi dell'imputato, che sferrava calci e pugni agli agenti, non fosse sovrapponibile ad una mera condotta ingiuriosa. Né è fondata l'eccezione di prescrizione del reato per decorrenza del cd. termine interfasico - tra la sentenza di pkno grado e il decreto di citazione in appello -, termine sul quale incide la ritenuta recidiva infraquinquennale che determina un prolungamento del termine stesso che, pertanto, non era decorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere r .tor [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris