Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17460/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1980, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze in data 23 settembre 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 27 febbraio 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] ha condannato, con la diminuente del ritó, alla pena di venti anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dei reati di cui agli artt. 575 cod. pen. (capo 1) e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2), per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con plurime coltellate al capo, 07, al collo e al tronco, nonché per avere portato fuori dall'abitazione, in luogo pubblico, senza giustificato motivo, il coltello utilizzato per uccidere la vittima; fatti avvenuti in Firenze il 18 novembre 2019.

1.1. Con sentenza in data 23 settembre 2020, la Corte di assise di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in diciotto anni di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'attenuante della provocazione, posto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato il requisito della assenza di attualità dell'offesa, in realtà non richiesto dalla giurisprudenza, assumendo rilevanza, sul piano normativo, esclusivamente la persistenza dello stato d'ira.

Quanto, poi, alla nozione di fatto ingiusto, la Corte di assise di appello avrebbe valutato in modo aprioristico come «inconsistente e priva di reale offensività» la condotta della vittima, qualificandola come «un semplice atteggiamento da ubriaco».

Difetterebbe, invece, la verifica della effettiva portata offensiva del comportamento tenuto dalla vittima, che, all'interno di un locale pubblico, aveva preso l'imputato per il bavero della giacca, avvicinandosi al suo viso con fare intimidatorio e beffardo, suscitando in lui uno stato d'ira che lo aveva determinato al delitto, secondo quanto riferito dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Se è vero che il fatto ingiusto altrui deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, occorrerebbe contestualizzare lo specifico comportamento tenuto dalla persona offesa, onde verificare se la violazione di regole sociali sia concretamente in grado di provocare l'agente.

A tal fine, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare il differente comportamento della vittima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri avventori del locale: molesto nei confronti di costoro, violento, offensivo e ingiurioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva reiterata, non avendo la Corte territoriale verificato se i precedenti penali dell'imputato abbiano influito nella commissione dell'omicidio.

Dal casellario giudiziale, infatti, risulterebbero, a carico di [OSCURATO:PERSONA], una condanna per un furto commesso nel 2006, una per resistenza a pubblico ufficiale e una per minaccia commesse nel 2007, due per guida in stato d'ebrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti e per omissione di soccorso, commesse nel 2008, una per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni risalenti al 6 aprile 2010, oltre a una per cessione illecita di sostanze stupefacenti avvenuta nel 2009.

Tali reati non avrebbero alcun collegamento con l'omicidio per cui si procede, non potendo il giudizio sulla recidiva limitarsi al titolo di reato, ma dovendosi necessariamente considerare il contesto nel quale i reati sono stati commessi.

Sotto altro profilo, la valorizzazione dell'atteggiamento emotivo dell'imputato, fondato su una interpretazione congetturale della frase «e ora chiamate l'ambulanza», avrebbe portato ad attribuire arbitrariamente rilievo a un elemento non collegabile alla «proclività a delinquere» dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorre, anzi tutto, il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 3/3/2021, Tripoli, Rv. 281377-01).

È poi necessario che ricorra lo «stato d'ira», costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui».

È necessaria, infine, la sussistenza di un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione (Sez. 1, n. 21409 del 27/3/2019, Leccisi, Rv. 275894-02), che deve essere esclusa in presenza di un'evidente sproporzione tra la risposta e il fatto ingiusto (Sez. 1, n. 52766 del 13/6/2017, M.C., Rv. 271799-01).

2.1. Nel caso in esame, nondimeno, la sentenza ha evidenziato come fosse «assolutamente inconsistente l'elemento del fatto ingiusto altrui», atteso che «la causa scatenante» era stata «il semplice atteggiamento da ubriaco tenuto dalla vittima [...]», di tal che «l'assoluta modestia dell'accadimento» è stata ritenuta inidonea a costituire «un fatto ingiusto adeguatamente idoneo a scatenare una plausibile reazione rabbiosa», né vi era, dunque, «alcuna sensata ragione di risentimento da coltivarsi da parte dell'imputato, che con la smodata reazione ha denotato una suscettibilità esasperata» (pag. 13 della sentenza impugnata).

2.2. A fronte di tale apprezzamento, non manifestamente illogico, il ricorso si è limitato a formulare valutazioni di opposto tenore, di segno confutativo, J/-. riproponendo le medesime argomentazioni poste a fondamento del richiesto riconoscimento dell'attenuante, senza in alcun modo scalfire quanto ritenuto dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni, dunque, il ricorso ha omesso di confrontarsi.

3. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è anche il secondo motivo di doglianza, relativo al riconoscimento della aggravante della recidiva.

In proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravamento di giustifica quando la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di una maggiore riprovevolezza della condotta e di una più accentuata pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante che possa ritenersi significativo della personalità dell'imputato e del grado di colpevolezza palesato nella realizzazione del fatto, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di procedimenti penali.

3.1. A tale cornice di principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha evidenziato, da un lato, la assoluta gravità della condotta tenuta dall'imputato nella commissione del reato per il quale si procede, caratterizzata da una particolare freddezza d'animo (icasticamente espressa attraverso la frase «e ora chiamate l'ambulanza» riferita dal teste Paolieri); e, dall'altro lato, le numerose condotte di rilevanza penale ascritte a [OSCURATO:PERSONA] in occasione di precedente condanne, ritenute espressione di un'indole violenta (come nel caso delle condanne per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, lesioni volontarie).

Nessuna pregnanza deve, dunque, riconoscersi alle odierne censure difensive, che mettono in dubbio quanto riferito dal teste Paolieri senza, peraltro, esplicitare le ragioni di tali riserve e che attribuiscono valore congetturale al significato attribuito alla menzionata frase, il quale appare, invece, espressione di un apprezzamento di merito che si muove lungo il registro di una assoluta plausibilità logica.

Così come frutto di un'aporia argomentativa è la affermazione difensiva secondo cui i numerosi precedenti dell'imputato per reati caratterizzati da violenza alla persona sarebbero privi di rilievo rispetto alla configurazione di una chiara progressione negli agiti delittuosi, culminati nella più grave forma di aggressione ai beni fondamentali dell'individuo, quale, appunto, l'omicidio.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1980, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze in data 23 settembre 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 27 febbraio 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] ha condannato, con la diminuente del ritó, alla pena di venti anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dei reati di cui agli artt. 575 cod. pen. (capo 1) e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2), per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con plurime coltellate al capo, 07, al collo e al tronco, nonché per avere portato fuori dall'abitazione, in luogo pubblico, senza giustificato motivo, il coltello utilizzato per uccidere la vittima; fatti avvenuti in Firenze il 18 novembre 2019. 1.1. Con sentenza in data 23 settembre 2020, la Corte di assise di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in diciotto anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'attenuante della provocazione, posto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato il requisito della assenza di attualità dell'offesa, in realtà non richiesto dalla giurisprudenza, assumendo rilevanza, sul piano normativo, esclusivamente la persistenza dello stato d'ira. Quanto, poi, alla nozione di fatto ingiusto, la Corte di assise di appello avrebbe valutato in modo aprioristico come «inconsistente e priva di reale offensività» la condotta della vittima, qualificandola come «un semplice atteggiamento da ubriaco». Difetterebbe, invece, la verifica della effettiva portata offensiva del comportamento tenuto dalla vittima, che, all'interno di un locale pubblico, aveva preso l'imputato per il bavero della giacca, avvicinandosi al suo viso con fare intimidatorio e beffardo, suscitando in lui uno stato d'ira che lo aveva determinato al delitto, secondo quanto riferito dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero che il fatto ingiusto altrui deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, occorrerebbe contestualizzare lo specifico comportamento tenuto dalla persona offesa, onde verificare se la violazione di regole sociali sia concretamente in grado di provocare l'agente. A tal fine, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare il differente comportamento della vittima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri avventori del locale: molesto nei confronti di costoro, violento, offensivo e ingiurioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva reiterata, non avendo la Corte territoriale verificato se i precedenti penali dell'imputato abbiano influito nella commissione dell'omicidio. Dal casellario giudiziale, infatti, risulterebbero, a carico di [OSCURATO:PERSONA], una condanna per un furto commesso nel 2006, una per resistenza a pubblico ufficiale e una per minaccia commesse nel 2007, due per guida in stato d'ebrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti e per omissione di soccorso, commesse nel 2008, una per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni risalenti al 6 aprile 2010, oltre a una per cessione illecita di sostanze stupefacenti avvenuta nel 2009. Tali reati non avrebbero alcun collegamento con l'omicidio per cui si procede, non potendo il giudizio sulla recidiva limitarsi al titolo di reato, ma dovendosi necessariamente considerare il contesto nel quale i reati sono stati commessi. Sotto altro profilo, la valorizzazione dell'atteggiamento emotivo dell'imputato, fondato su una interpretazione congetturale della frase «e ora chiamate l'ambulanza», avrebbe portato ad attribuire arbitrariamente rilievo a un elemento non collegabile alla «proclività a delinquere» dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorre, anzi tutto, il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 3/3/2021, Tripoli, Rv. 281377-01). È poi necessario che ricorra lo «stato d'ira», costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui». È necessaria, infine, la sussistenza di un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione (Sez. 1, n. 21409 del 27/3/2019, Leccisi, Rv. 275894-02), che deve essere esclusa in presenza di un'evidente sproporzione tra la risposta e il fatto ingiusto (Sez. 1, n. 52766 del 13/6/2017, M.C., Rv. 271799-01). 2.1. Nel caso in esame, nondimeno, la sentenza ha evidenziato come fosse «assolutamente inconsistente l'elemento del fatto ingiusto altrui», atteso che «la causa scatenante» era stata «il semplice atteggiamento da ubriaco tenuto dalla vittima [...]», di tal che «l'assoluta modestia dell'accadimento» è stata ritenuta inidonea a costituire «un fatto ingiusto adeguatamente idoneo a scatenare una plausibile reazione rabbiosa», né vi era, dunque, «alcuna sensata ragione di risentimento da coltivarsi da parte dell'imputato, che con la smodata reazione ha denotato una suscettibilità esasperata» (pag. 13 della sentenza impugnata). 2.2. A fronte di tale apprezzamento, non manifestamente illogico, il ricorso si è limitato a formulare valutazioni di opposto tenore, di segno confutativo, J/-. riproponendo le medesime argomentazioni poste a fondamento del richiesto riconoscimento dell'attenuante, senza in alcun modo scalfire quanto ritenuto dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni, dunque, il ricorso ha omesso di confrontarsi. 3. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è anche il secondo motivo di doglianza, relativo al riconoscimento della aggravante della recidiva. In proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravamento di giustifica quando la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di una maggiore riprovevolezza della condotta e di una più accentuata pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante che possa ritenersi significativo della personalità dell'imputato e del grado di colpevolezza palesato nella realizzazione del fatto, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di procedimenti penali. 3.1. A tale cornice di principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha evidenziato, da un lato, la assoluta gravità della condotta tenuta dall'imputato nella commissione del reato per il quale si procede, caratterizzata da una particolare freddezza d'animo (icasticamente espressa attraverso la frase «e ora chiamate l'ambulanza» riferita dal teste Paolieri); e, dall'altro lato, le numerose condotte di rilevanza penale ascritte a [OSCURATO:PERSONA] in occasione di precedente condanne, ritenute espressione di un'indole violenta (come nel caso delle condanne per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, lesioni volontarie). Nessuna pregnanza deve, dunque, riconoscersi alle odierne censure difensive, che mettono in dubbio quanto riferito dal teste Paolieri senza, peraltro, esplicitare le ragioni di tali riserve e che attribuiscono valore congetturale al significato attribuito alla menzionata frase, il quale appare, invece, espressione di un apprezzamento di merito che si muove lungo il registro di una assoluta plausibilità logica. Così come frutto di un'aporia argomentativa è la affermazione difensiva secondo cui i numerosi precedenti dell'imputato per reati caratterizzati da violenza alla persona sarebbero privi di rilievo rispetto alla configurazione di una chiara progressione negli agiti delittuosi, culminati nella più grave forma di aggressione ai beni fondamentali dell'individuo, quale, appunto, l'omicidio. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 17460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris