CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 04783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alle spese dei grado e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. RITFNirrn [OSCURATO:PERSONA]^ I. Con sentenza resa il 22 febbraio 2024 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].- ,,epue cLubeilL; Daniele avverso la sentenza emessa in data 6 marzo 2023 dalla Corte d'Appello Cfi (7.775t9n77;r0i CCM 1;3 quale; per quel pft,; •••n r. t. k'; 41F77; ?Itn,A statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione per i delitti di cui artt- 41 6-Ns rode nen- (capo l); 5 19-hic CnCi. pen. (capi 2, 4, 5 e 7), 629 cod. pen. (capo6), 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. (capo 8) 648-ter,1 cod. pen, (capo 9), statuizione condannatoria emessa con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. 2. Avverso detta sentenza della Corte di Cassazione proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone la revoca limitatamente alla condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., con apertura della fase rescissoria e fissazione dell'udienza per la trattazione dell'originario ricorso. 3. Deduceva, in particolare, che il capo della sentenza di primo grado relativo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. originariamente contestata al ricorrente in relazione ai reati di intestazione fittizia era passato in giudicato alla scadenza dei termine per proporre appello, che pertanto non era stato possibile dedurre con l'atto di appello l'esistenza di tale giudicato interno poiché all'atto della proposizione del gravame lo stesso non si era ancora formato, che la Corte di legittimità, nei dichiarare inammissibile il ricorso in quanto "la valenza attribuita all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. dal giudice di primo grado in ordine alle intestazioni fittizie non è stata neanche menzionata nell'atto di appello", era incorso in un evidente errore di percezione, non avendo considerato che il detto giudicato interno si era formato solo successivamente alla redazione dei motivi di appello e che pertanto lo stesso non avrebbe ma potuto essere oggetto del relativo atto di gravame. 4. Assumeva che tale errore di percezione, nel quale era incorsa la Corte di legittimità, aveva il carattere della decisività poiché l'avere escluso l'aggravante dell'avere agevolato l'associazione mafiosa in relazione ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestati costituiva circostanza che si poneva in contrasto con l'affermata responsabilità del Lobello per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., contestatogli per essersi il ricorrente messo a disposizione del cosiddetto "sodalizio Arena" per -fare da Intermediario tra i vertici della cosca e taluni imprenditori soggetti ad estorsione, e dunque al fine di favorire l'associazione mafiosa, finalità che era stata ormai irrevocabilmente esclusa con resciusione deiia più volte ricoroara aggravante di cui ail'art cod. pen. 5. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, depositata il 25 ottobre 2024, la difesa del Lobello deduceva che la Corte d'Appello non si era occupata delle ricadute derivanti dal passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo all'esclusione della detta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e ribadiva l'assunto secondo il quale la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di percezione per avere ritenuto legittima la carenza di motivazione della sentenza di appello in punto di esclusione della suddetta aggravante per essere stato introdotto tardivamente il tema relativo agli effetti del giudicato interno su tale punto, dovendosi considerare che tale giudicato interno si era formato solo successivamente alla redazione dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi ritenere che nella specie non si tratti di una questione di errore di percezione, bensì di valutazione. Si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sui pror-P=cn formativo de!la volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (in tal senso Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01. La Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. Conf. Sez. U., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata. Si veda anche Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, Piromalli, Rv. 285553 - 01, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo)). Orbene, nel caso di specie la Corte di Cassazione, con la ricordata sentenza resa il 22 febbraio 2024, ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale la difesa del Lobello aveva dedotto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per omessa valutazione da parte della Corte d'Appello della formazione di un giudicato interno derivante dall'esclusione, da parte del giudice di primo grado, della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione al fine agevolativo del sodalizio, nonché per omessa valutazione degli effetti della formazione di tale giudicato interno sulla impossibilità di attribuire al ricorrente la qualità di concorrente esterno. La Suprema Corte ha, invero, motivato la statuizione di inammissibilità osservando che la valenza attribuita dalla difesa del ricorrente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non era stata menzionata nell'atto di appello, sicché la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare su una questione non devoluta. Osserva, al riguardo, il Collegio che con tale statuizione di inammissibilità e con la relativa motivazione la Suprema Corte non è incorsa in alcun errore di percezione delle risultanze processuali, se si considera che nella motivazione si è dato conto, con corretta lettura degli atti processuali, del fatto che la difesa, con i atto di appello, non aveva avanzato alcuna dogiianza in relazione agii effetti OeiVesciusione da parte del giudice di primo grado della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dogiianza che la stessa difesa ben avrebbe potuto sollevare in sede di gravame davanti alla Corte territoriale suda scorta della relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, e ciò a prescindere dalla formazione di un giudicato interno sul punto.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de