CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Alessandria aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione maturato dal giorno 7 agosto 2020 sino al 7 febbraio 2021. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione negativa circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre in questione, evidenziando che egli (collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione), anche durante tale periodo, aveva posto in essere una grave condotta trasgressiva (consistita nella inosservanza delle norme di sicurezza e dell'impegno di collaborare attivamente nell'esecuzione delle misure di protezione in suo favore), che aveva determinato la revoca della detenzione domiciliare, cui era stato ammesso, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 16 ottobre 2020. 2. Avverso detta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo. 2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione della legge penale e costituzionale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 54 Ord. pen. e agli artt. 24 e 111 Cost. In sostanza, il ricorrente osserva che il suo rifiuto di trasferirsi presso un'altra località protetta (da lui motivato da ragioni di sicurezza) risaliva al periodo novembre/dicembre 2019 e che il Servizio centrale di protezione aveva avanzato richiesta di revoca della detenzione domiciliare (eseguita in località protetta) nel mese di dicembre 2019 al Tribunale di sorveglianza di Roma, ma che la relativa udienza si era tenuta - a causa della pandemia da Sars 2 Covid 19 e della sua richiesta di presenziare alla medesima - soltanto nel mese di ottobre del 2020, di talché il semestre oggetto di valutazione non poteva essere oggetto di valutazione negativa non essendo state segnalate violazioni nel corso di tale periodo e tenuto conto che la misura alternativa non era stata comunque sospesa in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.2. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355-01), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es. Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832). Allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522). In difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere dunque compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841). La valutazione deve essere d'insieme, ed è illegittimo ogni automatismo (Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508), dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell'addebito, in modo che ne risulti l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, solo se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva. 3. Valutata alla stregua di tali principi, l'ordinanza impugnata si rivela immune dai lamentati vizi. Infatti, il rifiuto del ricorrente di trasferirsi in una differente località protetta in regime di detenzione domiciliare si è protratto anche nel periodo oggetto di valutazione ai fini della liberazione anticipata e tale comportamento non consente di ritenere che egli abbia partecipato all'opera di rieducazione durante il suddetto semestre.Al riguardo deve ricordarsi che, trattandosi di condannato ammesso alla espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare presso una località protetta (in quanto titolare di speciale programma di protezione), egli era tenuto a rispettare - per ragioni di sicurezza - tutte le indicazioni degli organi competenti in ordine al luogo di espiazione della pena e non gli era consentito di rifiutare tali indicazioni pena la impossibilità di proseguire la misura alternativa che, infatti, gli è stata revocata a causa di siffatto comportamento. 4. Il ricorso pertanto deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente