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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 10226/2025

Testo disponibile della fonte

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5/03/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7570/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domici- liata inROMA P. [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- RICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 202/2023 de- positata il 26/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne un contratto preliminare di compraven- ditaavente ad oggetto una porzione di edificio industriale, stipulato nel 2005 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (promit- tente venditrice) e [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente).

Nel 2006 il promissario acquirente conveniva ex art. 2932 c.c. il promit- tente venditore dinanzi al Tribunale di Vicenza e trascriveva la do- manda di esecuzione in forma specifica del contratto.

La promittente venditrice domandava in riconvenzionale la risoluzione e il risarci- mento dei danni.

Nel 2015, all’esito del giudizio di primo grado, ve- niva dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, veniva ordinata la cancellazione della tra- scrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. con condanna generica al risarcimento del danno «patito per effetto dell’inadempi- mento di controparte».

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello ed è passata in giudicato nel 2019.

Nel 2010, mentre il primo giudizio era ancora pendente, la pro- mittente venditrice avevaavviato (sempre dinanzi al Tribunale di Vi- cenza) un nuovo processo(quello che giunge così al giudizio di que- sta Corte) per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla tra- scrizione della domanda giudiziale proposta dal promissario acqui- rente nel primo giudizio (allegando danni verificatisi successiva- mente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.nel primo giudizio).

Il promissario acquirente si costituiva cont estando la domanda e l’istanza di riunione al primo giudizio , istanza che in effetti non ve- niva accolta, disponendosi invece la sospensione del secondo pro- cesso.

Dopo la definizionedel primo giudizio (nel senso indicato nel capoverso precedente),la promittente venditrice riassumeva questo secondo giudizioche in primo grado si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello incidentale del pro- missario acquirente, accertando l’inammissibilità della domanda ri- sarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per trascrizione ingiusta, in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta nel primo giudizio.

H a disposto inoltre la restituzione della caparra confirmatoria di €

32.688. Ricorre in cassazione la promittente venditrice con un motivo, il- lustrato da memoria.

Resiste il promissario acquirente con controri- corso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. -L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., per disapplicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

Si censurache la Corte di appello di Venezia abbia rite- nuto inammissibile la domanda risarcitoriaper i danni da trascrizione di domanda giudiziale rivelatasi infondata, sul presuppostoche tale risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto nel giudizio in trodotto dalla domanda trascritta.Si sostiene che tale decisione contrasti con il giudicato formatosi nel primo processo, nel quale il promissario acquirente è stato condannato in via generica al risarcimento dei danni, con liquidazione rimessa ad un separato giudizio, che è quello instaurato nel 2010, attualmente pendente.

In altri termini si argo- mentache la sentenza di appello ha illegittimamente riesaminato un punto coperto dal giudicato, sovvertendo una statuizione definitiva che aveva già riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria e la necessità di quantificarla in un giudizio separato.

1.2. -Il motivo è infondato.

Allastregua della giurisprudenza di questa Corte, la domanda ri- sarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. per i danni da trascrizione di do- manda giudiziale trascrivibile, ma trascritta «senza la normale pru- denza»e rivelatasi infondata (c.d. trascrizione ingiusta ) , è da pro- porre esclusivamente nel giudizio introdotto da tale domanda, poiché sussiste una competenza funzionale inderogabile del giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale.

Tale principio è stato riaffermato da Cass.

SU 6597 del 2011, nel momento in cui ha riconosciuto il potere di domandare il risarcimento del danno in un separato giudizio solo per la trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653c.c., cioè compiendo una trascrizione illegittima e non già «in- giusta» come in questo caso.

La ricorrente esclude che tale principio operi nel caso di specie, poiché a ciò si frapporrebbe il giudicato di condanna generica con liquidazione dei danni rimessa ad un separato giudizio , giudicato conseguito proprio all’esito del processo introdotto dalla domanda introdotta e trascritta infondatamente.

L’argomento non può essere accolto.

Se è vero infatti cheil dispositivo della sentenza n. 620/2015 del Tribunale di Vicenza reca indubbiamente una condanna generica , è altrettanto vero chela portata di tale giudicato è da intendere alla luce del passo scarno, ma preciso, della motivazione (già riportato indietro, nella narrazione dei fatti di causa) in cui si puntualizzache si tratta del danno «patito per effetto dell’inadempimento di contro- parte», quindi del danno da responsabilità contrattuale, e non già della specie di danno da responsabilità extracontrattuale , discen- dente dall’«illecito processuale», determinato da lla trascrizione in- giusta della domanda.

In sintesi, tra il diritto al risarcimento del danno oggetto del giu- dicato della condanna generica de qua e il diritto al risarcimento del danno oggetto dell’attuale processo vi è tutta la differenza che passa tra la responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto e la responsabilità extracontrattuale da domanda trascritta senza la normale prudenza ex art. 96 c.p.c.

La parte ricorrente obiettaenergicamente in tutto l’arco del ricorso e della memoria che , in concreto, si è trattato sempre (come nel primo giudizio, così nel secondo) e unicamente di danni da trascrizione ingiusta della domanda giudiziale.

Non si intende met- tere in dubbio che ciò sia vero, anche perché risulta dagli atti.

Tut- tavia, vi sono almeno due salienti condotte processuali anteriori della promittente venditrice che impedisconoche la vicenda abbia un esito diverso dal rigetto del ricorso, se si considera –come si deve consi- derare -prevalente la funzione nomofilattica delle pronunce di que- sta Corte.

In primo luogo,non si spiega perché la promittente venditrice ab- biainiziato un processo distinto per il risarcimento da trascrizione di domanda giudiziale rivelatasi infondata, mentre era ancorapendente il processo promosso da tale domanda ( ex art. 2932 c.c. ) .

Infatti, delle due l’una: o i fatti generatori di tali danni si sono verificati an- teriormente al maturare delle preclusioni in tale primo processo e allorail secondo processo sarebbe stato un espediente inammissibile per aggirare le preclusioni; oppure (come allega la ricorrente) tali fatti sono sopravvenuti dopo il maturare delle preclusioni e allora, in quanto tali, potevano(e quindi: dovevano) essere dedotti nel primo giudizio senza incontrare ostacolo alcuno nelle preclusioni (che non possono neutralizzare l’incidenza dei fatti sopravvenuti rilevanti nel corso del processo)e senza esporsi al rischio del diniego della riu- nione dei due giudizi.

In secondo luogo, alla lettura di una motivazione della sentenza di primo grado che preordinava univocamente la condanna generica alla liquidazione in separato giudizio dei danni da responsabilità per inadempimento contrattuale, la promittente venditrice aveva l'onere di proporre appello incidentale facendo valere ex art. 112 c.p.c. il vizio di extra petizione della sentenza, dal momento che ella aveva domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 co. 2 c.p.c., mentre le era stata erroneamente accordata una condanna generica al risar- cimento deidanni da responsabilità contrattuale.

2. - I l ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.550, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussiston

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/03/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7570/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domici- liata inROMA P. [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- RICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 202/2023 de- positata il 26/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne un contratto preliminare di compraven- ditaavente ad oggetto una porzione di edificio industriale, stipulato nel 2005 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (promit- tente venditrice) e [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente). Nel 2006 il promissario acquirente conveniva ex art. 2932 c.c. il promit- tente venditore dinanzi al Tribunale di Vicenza e trascriveva la do- manda di esecuzione in forma specifica del contratto. La promittente venditrice domandava in riconvenzionale la risoluzione e il risarci- mento dei danni. Nel 2015, all’esito del giudizio di primo grado, ve- niva dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, veniva ordinata la cancellazione della tra- scrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. con condanna generica al risarcimento del danno «patito per effetto dell’inadempi- mento di controparte». Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello ed è passata in giudicato nel 2019. Nel 2010, mentre il primo giudizio era ancora pendente, la pro- mittente venditrice avevaavviato (sempre dinanzi al Tribunale di Vi- cenza) un nuovo processo(quello che giunge così al giudizio di que- sta Corte) per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla tra- scrizione della domanda giudiziale proposta dal promissario acqui- rente nel primo giudizio (allegando danni verificatisi successiva- mente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.nel primo giudizio). Il promissario acquirente si costituiva cont estando la domanda e l’istanza di riunione al primo giudizio , istanza che in effetti non ve- niva accolta, disponendosi invece la sospensione del secondo pro- cesso. Dopo la definizionedel primo giudizio (nel senso indicato nel capoverso precedente),la promittente venditrice riassumeva questo secondo giudizioche in primo grado si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello incidentale del pro- missario acquirente, accertando l’inammissibilità della domanda ri- sarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per trascrizione ingiusta, in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta nel primo giudizio. H a disposto inoltre la restituzione della caparra confirmatoria di € 32.688. Ricorre in cassazione la promittente venditrice con un motivo, il- lustrato da memoria. Resiste il promissario acquirente con controri- corso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. -L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., per disapplicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Si censurache la Corte di appello di Venezia abbia rite- nuto inammissibile la domanda risarcitoriaper i danni da trascrizione di domanda giudiziale rivelatasi infondata, sul presuppostoche tale risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto nel giudizio in trodotto dalla domanda trascritta.Si sostiene che tale decisione contrasti con il giudicato formatosi nel primo processo, nel quale il promissario acquirente è stato condannato in via generica al risarcimento dei danni, con liquidazione rimessa ad un separato giudizio, che è quello instaurato nel 2010, attualmente pendente. In altri termini si argo- mentache la sentenza di appello ha illegittimamente riesaminato un punto coperto dal giudicato, sovvertendo una statuizione definitiva che aveva già riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria e la necessità di quantificarla in un giudizio separato. 1.2. -Il motivo è infondato. Allastregua della giurisprudenza di questa Corte, la domanda ri- sarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. per i danni da trascrizione di do- manda giudiziale trascrivibile, ma trascritta «senza la normale pru- denza»e rivelatasi infondata (c.d. trascrizione ingiusta ) , è da pro- porre esclusivamente nel giudizio introdotto da tale domanda, poiché sussiste una competenza funzionale inderogabile del giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale. Tale principio è stato riaffermato da Cass. SU 6597 del 2011, nel momento in cui ha riconosciuto il potere di domandare il risarcimento del danno in un separato giudizio solo per la trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653c.c., cioè compiendo una trascrizione illegittima e non già «in- giusta» come in questo caso. La ricorrente esclude che tale principio operi nel caso di specie, poiché a ciò si frapporrebbe il giudicato di condanna generica con liquidazione dei danni rimessa ad un separato giudizio , giudicato conseguito proprio all’esito del processo introdotto dalla domanda introdotta e trascritta infondatamente. L’argomento non può essere accolto. Se è vero infatti cheil dispositivo della sentenza n. 620/2015 del Tribunale di Vicenza reca indubbiamente una condanna generica , è altrettanto vero chela portata di tale giudicato è da intendere alla luce del passo scarno, ma preciso, della motivazione (già riportato indietro, nella narrazione dei fatti di causa) in cui si puntualizzache si tratta del danno «patito per effetto dell’inadempimento di contro- parte», quindi del danno da responsabilità contrattuale, e non già della specie di danno da responsabilità extracontrattuale , discen- dente dall’«illecito processuale», determinato da lla trascrizione in- giusta della domanda. In sintesi, tra il diritto al risarcimento del danno oggetto del giu- dicato della condanna generica de qua e il diritto al risarcimento del danno oggetto dell’attuale processo vi è tutta la differenza che passa tra la responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto e la responsabilità extracontrattuale da domanda trascritta senza la normale prudenza ex art. 96 c.p.c. La parte ricorrente obiettaenergicamente in tutto l’arco del ricorso e della memoria che , in concreto, si è trattato sempre (come nel primo giudizio, così nel secondo) e unicamente di danni da trascrizione ingiusta della domanda giudiziale. Non si intende met- tere in dubbio che ciò sia vero, anche perché risulta dagli atti. Tut- tavia, vi sono almeno due salienti condotte processuali anteriori della promittente venditrice che impedisconoche la vicenda abbia un esito diverso dal rigetto del ricorso, se si considera –come si deve consi- derare -prevalente la funzione nomofilattica delle pronunce di que- sta Corte. In primo luogo,non si spiega perché la promittente venditrice ab- biainiziato un processo distinto per il risarcimento da trascrizione di domanda giudiziale rivelatasi infondata, mentre era ancorapendente il processo promosso da tale domanda ( ex art. 2932 c.c. ) . Infatti, delle due l’una: o i fatti generatori di tali danni si sono verificati an- teriormente al maturare delle preclusioni in tale primo processo e allorail secondo processo sarebbe stato un espediente inammissibile per aggirare le preclusioni; oppure (come allega la ricorrente) tali fatti sono sopravvenuti dopo il maturare delle preclusioni e allora, in quanto tali, potevano(e quindi: dovevano) essere dedotti nel primo giudizio senza incontrare ostacolo alcuno nelle preclusioni (che non possono neutralizzare l’incidenza dei fatti sopravvenuti rilevanti nel corso del processo)e senza esporsi al rischio del diniego della riu- nione dei due giudizi. In secondo luogo, alla lettura di una motivazione della sentenza di primo grado che preordinava univocamente la condanna generica alla liquidazione in separato giudizio dei danni da responsabilità per inadempimento contrattuale, la promittente venditrice aveva l'onere di proporre appello incidentale facendo valere ex art. 112 c.p.c. il vizio di extra petizione della sentenza, dal momento che ella aveva domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 co. 2 c.p.c., mentre le era stata erroneamente accordata una condanna generica al risar- cimento deidanni da responsabilità contrattuale. 2. - I l ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.550, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussiston
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