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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 07931/2026

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ORDINANZAsul ricorso 799-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati- ricorrente -controARPAV - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli659 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 513/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 38/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 659/20261.

La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello incidNeunmetrao ldei r accolta generale 7931/2026della ARPAV – Agenzia Regionale per la [OSCURATO:PERSONA] ta pubblicazione 31/03/2026Protezione Ambientale del Veneto e, in riforma della sentenzadi primo grado, ha respinto le domande proposte da Ugo DallaVecchia, volte alla declaratoria di illegittimità dei contratti dicollaborazione coordinata e continuativa conclusi tra le parti nelperiodo dal 3.1.2001 al 31.8.2003 e del contratto a termineconcluso per il periodo dall’1.9.2003 al 30.11.2003, alriconoscimento della natura subordinata del rapporto e alrisarcimento del danno anche per demansionamento emobbing.2.

La Corte territoriale ha giudicato generiche le allegazioni dellavoratore sul carattere subordinato del rapporto di lavoroformalmente etichettato come collaborazione coordinata econtinuativa e insussistenti le prove in ordine agli indici di unacondotta datoriale vessatoria.3.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a dieci motivi.

L’ARPAV ha resistito concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 414, 416, 115 c.p.c., degli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per avere consideratogeneriche le allegazioni sulla questione della subordinazione e,conseguentemente, non applicabile la regola dell’onere dispecifica contestazione secondo cui il giudice può dare perNumero registro generale 799/2023provati i fatti non contestati, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026che la Corte di appello è incorsa in un grave errore valutativDoa ta pubblicazione 31/03/2026sul contenuto degli atti processuali che l’ha indotta alla falsaapplicazione delle norme di diritto, perché le circostanze da cuidesumere il rapporto di subordinazione erano ben dedotte nelricorso e non erano state contestate se non genericamente dalresistente, con la conseguenza che avrebbero dovutoconsiderarsi provate, conformemente a quanto già statuito dalgiudice di primo grado.1.1.

Il motivo non è fondato.Va premesso che il motivo in esame non denuncia un error inprocedendo, vale a dire un difetto di attività del giudice o delleparti, ossia un vizio del fatto processuale, ma unicamentel’errata interpretazione o applicazione di una norma di diritto,sia pure di natura processuale, sicché la censura ècorrettamente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. qualeerror in iudicando de iure procedendi.La Corte d’appello ha giudicato generiche le allegazioni dellavoratore “sulle modalità di svolgimento della prestazione” (p.10), con “particolare riferimento al profilo della eterodirezione”(p. 11).

Il contenuto del ricorso introduttivo sul punto èriportato nella sentenza d’appello (pp. 10 e 11) e in modopressoché analogo nel ricorso per cassazione (p. 8),evidenziandosi come “il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai cambiatole sue mansioni tra quando aveva contratto co.co.co. edipendente, a tempo prima determinato e poi indeterminato…hasempre svolto le medesime mansioni, con le stesse modalità,nel rispetto degli orari imposti dalla datrice di lavoro e coninserimento organico nella gerarchia dell’enteindipendentemente dalla forma contrattuale impostadall’ARPAV”.

Ancora, “le mansioni concretamente svolte…eranoNumero registro generale 799/2023di controllo e gestione dei dati analitici, con coordinamento Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026dell’attività dei due tecnici” (ricorso, p. 8).

I brani appenDaa ta pubblicazione 31/03/2026riportati fanno leva essenzialmente sulla identità delle mansionisvolte dall’attuale ricorrente quale co.co.co. e poi nella veste didipendente, risultando del tutto generiche e quasi tautologichele espressioni concernenti l’orario di lavoro e l’inserimento nellaorganizzazione aziendale.

L’identità dei modi di esercizio dellaprestazione costituisce un giudizio ma non evidenzia i contenutidi detta prestazione.

Nessuna specificazione è introdotta sulconcreto orario osservato, sull’obbligo di rispetto dello stesso,sulla necessità di giustificare le assenze, sulla esistenza dicontrolli al riguardo, sul contenuto delle direttive ricevute e suglialtri indici che la giurisprudenza ha elaborato ai fini della cornicegiuridica di cui all’art. 2094 c.c.In difetto di specifiche allegazioni, correttamente la Corted’appello ha ritenuto non operante il principio di noncontestazione.

Come statuito dalle Sezioni unite di questaCorte, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto[…] rende inutile provare il fatto stesso perché lo rendeincontroverso […], in quanto i dati fattuali, interessanti sottodiversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modoesaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere ingiudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stessocircostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, ilconvenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchéil rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri diallegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, dondel'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i terminipreclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonchésu circostanze che, pur configurandosi come presupposti oelementi condizionanti il diritto azionato, non siano stateesplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttNiuvmoe”ro registro generale 799/2023Numero sezionale 659/2026(Cass., Sez.

U., n. 11353 del 2004; v. da ultimo Cass. nN. u8m9ero0 d0i r accolta generale 7931/2026del 2025; Cass. n. 22055 del 2017).

Data pubblicazione 31/03/2026Non vi è quindi spazio per ritenere integrata la violazione dellecitate norme di diritto processuale.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del contenuto del ricorsoe dei documenti con esso prodotti, idonei a comprovarel’esistenza della subordinazione.

Si addebita ai giudici di appellodi non avere considerato che il ricorso conteneva le necessarieallegazioni sulla subordinazione, che andavano specificamentecontestate dalla controparte.2.1.

Il motivo è inammissibile poiché veicola ai sensi dell’art.350 n. 5 c.p.c. la violazione di legge processuale oggetto delprimo motivo; esso è comunque assorbito dal rigetto delprecedente motivo.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione del carattere probatorio deldocumento n. 3, depositato con il ricorso introduttivo di primogrado, decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda sullanatura subordinata del rapporto.3.1.

Il motivo è inammissibile perché l’omesso esame è dedottonon riguardo ad un fatto storico avente valore decisivo, come ènecessario ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass., Sez.

U., n.8053 e n. 8054 del 2014), bensì in riferimento ad un mezzo diprova documentale che la Corte d’appello ha, peraltro, preso inconsiderazione e giudicato non rilevante ai fini del decidere; conla conseguenza che la censura si atteggia quale mera critica allaselezione e valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa insede di legittimità.Numero registro generale 799/20234.

Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del contenuto del ricorsDoa ta pubblicazione 31/03/2026sulla natura dirigenziale delle mansioni svolte.4.1.

Il motivo è assorbito dal rigetto degli altri motivi e quindidalla conferma di esclusione della natura subordinata delrapporto che costituisce presupposto per il riconoscimento delcarattere dirigenziale delle mansioni svolte.5.

Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 421 e437 c.p.c., per la mancata ammissione d’ufficio dei documentie delle prove indicati nella memoria integrativa autorizzata.6.

Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., un error in procedendo per violazione dell’art. 342c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso l’avvenutaimpugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva rigettato le istanze istruttorie del lavoratore.7.

Con il settimo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del verbale di prima udienza checonteneva l’autorizzazione del giudice di primo grado aldeposito della memoria integrativa del 20.11.2015.8.

Con l’ottavo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 420, comma 5, c.p.c. pernon avere la Corte d’appello ammesso i documenti allegati allamemoria integrativa e sopravvenuti oppure costituenti replicaalle contestazioni avversarie.9.

Con il nono motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 121, 125 e 210 c.p.c. pernon avere la Corte d’appello tenuto adeguatamente conto delleallegazioni effettuate col ricorso introduttivo, che, come sopraindicato ai motivi da 1 a 4, permettevano di individuare i fattioggetto di richiesta di esibizione e quindi di circoscrivere ilNumero registro generale 799/2023perimetro della richiesta, escludendone il carattere esplorativo.

Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026Inoltre, per avere fatto riferimento ai soli dati LIMS, mentre lDaa ta pubblicazione 31/03/2026richiesta di ordine di esibizione riguardava anche i fogli di lavoroe i verbali di prelievo ed ispezione.10.

Con il decimo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivorelativo alle contestazioni in ordine all’impugnazione del giudizionegativo del 2006.

Il ricorrente imputa alla Corte di merito dinon avere valutato i rilievi sulle violazioni procedurali commesseda ARPAV che inficiavano la validità del procedimento.11.

I motivi dal quinto al decimo non sono fondati.11.1.

Partendo dal sesto motivo, se ne deve dichiararel’inammissibilità posto che la pronuncia d’appello ha,comunque, esaminato la censura e giudicato “corretto” il rigettodelle istanze istruttorie da parte del primo giudice “in ragionedella evidenziata genericità delle allegazioni” e degli stessicapitoli di prova articolati “sulle circostanze dedotte innarrativa” (sentenza, p. 11).11.2.

Il settimo motivo è inammissibile poiché l’ordinanzapronunciata dal tribunale l’11.11.2015 non costituisce un fattostorico, come necessario ai fini del vizio denunciato ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c., e la censura si risolve nellaprospettazione di una diversa interpretazione della ordinanzadel tribunale.Il motivo è, comunque, infondato atteso che la Corteterritoriale, respingendo il primo motivo di impugnazione dellavoratore (che censurava la sentenza di primo grado per nonaver tenuto conto della documentazione allegata alla memoriaintegrativa del 20.11.2015) ha confermato la decisione deltribunale rimarcando la tardività della produzione in quantovertente sui “fatti costitutivi delle domande del [OSCURATO:PERSONA]”(p. 13) e, a monte, l’assenza delle necessarie allegazionNiu mienro registro generale 799/2023Numero sezionale 659/2026fatto.

Numero di raccolta generale 7931/202611.3.

L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile poiché il giudiziDoa ta pubblicazione 31/03/2026di tardività della produzione documentale in quanto vertente suifatti costitutivi esclude che la stessa riguardasse fattisopravvenuti o fosse necessaria per contraddire alle deduzioniavversarie e la censura mossa si risolve nella prospettazione diun diverso apprezzamento del contenuto della documentazione.11.4.

Il quinto e il nono motivo di ricorso sono infondati attesoche l’assenza a monte delle necessarie allegazioni in fatto e latardività delle produzione documentale sui fatti costitutivirivelano la mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteriistruttori d’ufficio in primo e in secondo grado (v.

Cass. n. 33393del 2019) e per l’ammissione dell’ordine di esibizione.11.5.

Il decimo motivo è parimenti inammissibile poiché nondenuncia l’omesso esame di un fatto storico ma tende adottenere un diverso apprezzamento, rispetto a quello compiutodal giudice del merito, insindacabile in questa sede, circa la(pretesa) illegittimità del giudizio negativo del 2006 perl’erogazione del compenso di produttività a causa delleviolazioni del regolamento interno e la sua valenza sintomaticaai fini della vessatorietà della condotta datoriale.12.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.13.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.14.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MNumero registro generale 799/2023La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026delle spese del giudizio di legittimità che liquida in eurDoa ta pubblicazione 31/03/20264.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 799-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati- ricorrente -controARPAV - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli659 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 513/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 38/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 659/20261. La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello incidNeunmetrao ldei r accolta generale 7931/2026della ARPAV – Agenzia Regionale per la [OSCURATO:PERSONA] ta pubblicazione 31/03/2026Protezione Ambientale del Veneto e, in riforma della sentenzadi primo grado, ha respinto le domande proposte da Ugo DallaVecchia, volte alla declaratoria di illegittimità dei contratti dicollaborazione coordinata e continuativa conclusi tra le parti nelperiodo dal 3.1.2001 al 31.8.2003 e del contratto a termineconcluso per il periodo dall’1.9.2003 al 30.11.2003, alriconoscimento della natura subordinata del rapporto e alrisarcimento del danno anche per demansionamento emobbing.2. La Corte territoriale ha giudicato generiche le allegazioni dellavoratore sul carattere subordinato del rapporto di lavoroformalmente etichettato come collaborazione coordinata econtinuativa e insussistenti le prove in ordine agli indici di unacondotta datoriale vessatoria.3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a dieci motivi. L’ARPAV ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 414, 416, 115 c.p.c., degli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c.Il ricorrente censura la sentenza d’appello per avere consideratogeneriche le allegazioni sulla questione della subordinazione e,conseguentemente, non applicabile la regola dell’onere dispecifica contestazione secondo cui il giudice può dare perNumero registro generale 799/2023provati i fatti non contestati, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026che la Corte di appello è incorsa in un grave errore valutativDoa ta pubblicazione 31/03/2026sul contenuto degli atti processuali che l’ha indotta alla falsaapplicazione delle norme di diritto, perché le circostanze da cuidesumere il rapporto di subordinazione erano ben dedotte nelricorso e non erano state contestate se non genericamente dalresistente, con la conseguenza che avrebbero dovutoconsiderarsi provate, conformemente a quanto già statuito dalgiudice di primo grado.1.1. Il motivo non è fondato.Va premesso che il motivo in esame non denuncia un error inprocedendo, vale a dire un difetto di attività del giudice o delleparti, ossia un vizio del fatto processuale, ma unicamentel’errata interpretazione o applicazione di una norma di diritto,sia pure di natura processuale, sicché la censura ècorrettamente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. qualeerror in iudicando de iure procedendi.La Corte d’appello ha giudicato generiche le allegazioni dellavoratore “sulle modalità di svolgimento della prestazione” (p.10), con “particolare riferimento al profilo della eterodirezione”(p. 11). Il contenuto del ricorso introduttivo sul punto èriportato nella sentenza d’appello (pp. 10 e 11) e in modopressoché analogo nel ricorso per cassazione (p. 8),evidenziandosi come “il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai cambiatole sue mansioni tra quando aveva contratto co.co.co. edipendente, a tempo prima determinato e poi indeterminato…hasempre svolto le medesime mansioni, con le stesse modalità,nel rispetto degli orari imposti dalla datrice di lavoro e coninserimento organico nella gerarchia dell’enteindipendentemente dalla forma contrattuale impostadall’ARPAV”. Ancora, “le mansioni concretamente svolte…eranoNumero registro generale 799/2023di controllo e gestione dei dati analitici, con coordinamento Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026dell’attività dei due tecnici” (ricorso, p. 8). I brani appenDaa ta pubblicazione 31/03/2026riportati fanno leva essenzialmente sulla identità delle mansionisvolte dall’attuale ricorrente quale co.co.co. e poi nella veste didipendente, risultando del tutto generiche e quasi tautologichele espressioni concernenti l’orario di lavoro e l’inserimento nellaorganizzazione aziendale. L’identità dei modi di esercizio dellaprestazione costituisce un giudizio ma non evidenzia i contenutidi detta prestazione. Nessuna specificazione è introdotta sulconcreto orario osservato, sull’obbligo di rispetto dello stesso,sulla necessità di giustificare le assenze, sulla esistenza dicontrolli al riguardo, sul contenuto delle direttive ricevute e suglialtri indici che la giurisprudenza ha elaborato ai fini della cornicegiuridica di cui all’art. 2094 c.c.In difetto di specifiche allegazioni, correttamente la Corted’appello ha ritenuto non operante il principio di noncontestazione. Come statuito dalle Sezioni unite di questaCorte, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto[…] rende inutile provare il fatto stesso perché lo rendeincontroverso […], in quanto i dati fattuali, interessanti sottodiversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modoesaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere ingiudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stessocircostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, ilconvenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchéil rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri diallegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, dondel'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i terminipreclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonchésu circostanze che, pur configurandosi come presupposti oelementi condizionanti il diritto azionato, non siano stateesplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttNiuvmoe”ro registro generale 799/2023Numero sezionale 659/2026(Cass., Sez. U., n. 11353 del 2004; v. da ultimo Cass. nN. u8m9ero0 d0i r accolta generale 7931/2026del 2025; Cass. n. 22055 del 2017). Data pubblicazione 31/03/2026Non vi è quindi spazio per ritenere integrata la violazione dellecitate norme di diritto processuale.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del contenuto del ricorsoe dei documenti con esso prodotti, idonei a comprovarel’esistenza della subordinazione. Si addebita ai giudici di appellodi non avere considerato che il ricorso conteneva le necessarieallegazioni sulla subordinazione, che andavano specificamentecontestate dalla controparte.2.1. Il motivo è inammissibile poiché veicola ai sensi dell’art.350 n. 5 c.p.c. la violazione di legge processuale oggetto delprimo motivo; esso è comunque assorbito dal rigetto delprecedente motivo.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione del carattere probatorio deldocumento n. 3, depositato con il ricorso introduttivo di primogrado, decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda sullanatura subordinata del rapporto.3.1. Il motivo è inammissibile perché l’omesso esame è dedottonon riguardo ad un fatto storico avente valore decisivo, come ènecessario ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., Sez. U., n.8053 e n. 8054 del 2014), bensì in riferimento ad un mezzo diprova documentale che la Corte d’appello ha, peraltro, preso inconsiderazione e giudicato non rilevante ai fini del decidere; conla conseguenza che la censura si atteggia quale mera critica allaselezione e valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa insede di legittimità.Numero registro generale 799/20234. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del contenuto del ricorsDoa ta pubblicazione 31/03/2026sulla natura dirigenziale delle mansioni svolte.4.1. Il motivo è assorbito dal rigetto degli altri motivi e quindidalla conferma di esclusione della natura subordinata delrapporto che costituisce presupposto per il riconoscimento delcarattere dirigenziale delle mansioni svolte.5. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 421 e437 c.p.c., per la mancata ammissione d’ufficio dei documentie delle prove indicati nella memoria integrativa autorizzata.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., un error in procedendo per violazione dell’art. 342c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso l’avvenutaimpugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva rigettato le istanze istruttorie del lavoratore.7. Con il settimo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del verbale di prima udienza checonteneva l’autorizzazione del giudice di primo grado aldeposito della memoria integrativa del 20.11.2015.8. Con l’ottavo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 420, comma 5, c.p.c. pernon avere la Corte d’appello ammesso i documenti allegati allamemoria integrativa e sopravvenuti oppure costituenti replicaalle contestazioni avversarie.9. Con il nono motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 121, 125 e 210 c.p.c. pernon avere la Corte d’appello tenuto adeguatamente conto delleallegazioni effettuate col ricorso introduttivo, che, come sopraindicato ai motivi da 1 a 4, permettevano di individuare i fattioggetto di richiesta di esibizione e quindi di circoscrivere ilNumero registro generale 799/2023perimetro della richiesta, escludendone il carattere esplorativo. Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026Inoltre, per avere fatto riferimento ai soli dati LIMS, mentre lDaa ta pubblicazione 31/03/2026richiesta di ordine di esibizione riguardava anche i fogli di lavoroe i verbali di prelievo ed ispezione.10. Con il decimo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivorelativo alle contestazioni in ordine all’impugnazione del giudizionegativo del 2006. Il ricorrente imputa alla Corte di merito dinon avere valutato i rilievi sulle violazioni procedurali commesseda ARPAV che inficiavano la validità del procedimento.11. I motivi dal quinto al decimo non sono fondati.11.1. Partendo dal sesto motivo, se ne deve dichiararel’inammissibilità posto che la pronuncia d’appello ha,comunque, esaminato la censura e giudicato “corretto” il rigettodelle istanze istruttorie da parte del primo giudice “in ragionedella evidenziata genericità delle allegazioni” e degli stessicapitoli di prova articolati “sulle circostanze dedotte innarrativa” (sentenza, p. 11).11.2. Il settimo motivo è inammissibile poiché l’ordinanzapronunciata dal tribunale l’11.11.2015 non costituisce un fattostorico, come necessario ai fini del vizio denunciato ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c., e la censura si risolve nellaprospettazione di una diversa interpretazione della ordinanzadel tribunale.Il motivo è, comunque, infondato atteso che la Corteterritoriale, respingendo il primo motivo di impugnazione dellavoratore (che censurava la sentenza di primo grado per nonaver tenuto conto della documentazione allegata alla memoriaintegrativa del 20.11.2015) ha confermato la decisione deltribunale rimarcando la tardività della produzione in quantovertente sui “fatti costitutivi delle domande del [OSCURATO:PERSONA]”(p. 13) e, a monte, l’assenza delle necessarie allegazionNiu mienro registro generale 799/2023Numero sezionale 659/2026fatto. Numero di raccolta generale 7931/202611.3. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile poiché il giudiziDoa ta pubblicazione 31/03/2026di tardività della produzione documentale in quanto vertente suifatti costitutivi esclude che la stessa riguardasse fattisopravvenuti o fosse necessaria per contraddire alle deduzioniavversarie e la censura mossa si risolve nella prospettazione diun diverso apprezzamento del contenuto della documentazione.11.4. Il quinto e il nono motivo di ricorso sono infondati attesoche l’assenza a monte delle necessarie allegazioni in fatto e latardività delle produzione documentale sui fatti costitutivirivelano la mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteriistruttori d’ufficio in primo e in secondo grado (v. Cass. n. 33393del 2019) e per l’ammissione dell’ordine di esibizione.11.5. Il decimo motivo è parimenti inammissibile poiché nondenuncia l’omesso esame di un fatto storico ma tende adottenere un diverso apprezzamento, rispetto a quello compiutodal giudice del merito, insindacabile in questa sede, circa la(pretesa) illegittimità del giudizio negativo del 2006 perl’erogazione del compenso di produttività a causa delleviolazioni del regolamento interno e la sua valenza sintomaticaai fini della vessatorietà della condotta datoriale.12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.13. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.14. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MNumero registro generale 799/2023La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione Numero sezionale 659/2026Numero di raccolta generale 7931/2026delle spese del giudizio di legittimità che liquida in eurDoa ta pubblicazione 31/03/20264.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 07931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris