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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 29081/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n. 32827 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - ha confermato il decreto del 28 ottobre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della richiesta del Procuratore Europeo delegato, ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della somma di C 157.140,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale profitto diretto del reato di cui all'art. 316-bis cod. ben. e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero alla confisca per equivalente dei beni rientranti nelle rispettive disponibilità.

Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., beneficiaria di un finanziamento erogato dalla Regione Calabria di C 157.240,00 (di cui C 117.855,00 di origine comunitaria e C 39.285,00 di origina nazionale) nell'ambito del P.O.R.

Calabria [OSCURATO:PERSONA] 2017/2020 Asse III - Azione 3.3.4, distraeva il bene finanziato, ovvero l'imbarcazione da diporto Oceanis 45 denominata "Mizzica", dalla finalità pubblica di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione Calabria, utilizzando detta imbarcazione in porti ubicati nella Regione Sicilia.

In ragione di tale condotta dell'organo apicale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stato, inoltre, contestato all'ente l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231 del 2001.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., articolando un unico motivo, con cui deduce «la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di legge, nonché per mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà motivazionali in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 316-bis cod. pen. (Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 316 bis c.p. e 273 c.p.p.)».

In particolare, richiamate testualmente le direttive ermeneutiche tracciate dal giudizio rescindente della Corte di cassazione (pagg. 1 e 2), evidenzia come il dictum espresso dal giudizio di annullamento non sia stato rispettato.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto «che la Corte di cassazione rigetti il ricorso» [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.1.

Il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, richiamato integralmente il contenuto della precedente ordinanza e la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, interpretando il contenuto degli artt. 13 e 20 dell'Avviso Pubblico, ha evidenziato come la disciplina del finanziamento prevista nel caso di specie introducesse un vincolo negoziale per il beneficiario immediatamente operante.

In particolare, ha rilevato come la distrazione anche solo temporanea del bene - nel caso di specie, peraltro, utilizzato in numerose attività di noleggio delle imbarcazioni fuori sede - dall'attività oggetto del progetto approvato integrasse l'inadempimento all'atto di adesione e d'obbligo.

Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come anche successivamente alla seconda rata del contributo l'imbarcazione avesse operato in porti siciliani e come risultasse l'assenza di contratti di ormeggio con gli operatori del porto di [OSCURATO:PERSONA], ove avrebbe dovuto operare, negli anni 2019-2020.

Alla luce del protratto inadempimento alle prescrizioni imposte, pure a fronte di un saldo del finanziamento previsto per il 13/04/2021, emergeva dunque l'elusione del vincolo di destinazione.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata sia immune da censure di violazione di legge.

La circostanza, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato reso all'esito del giudizio di rinvio, non determina alcun mutamento del regime delle impugnazioni delle ordinanze emesse a seguito di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro, consentite soltanto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., per violazione di legge.

Con la conseguenza che vanno dichiarati inammissibili le censure con le quali il ricorrente finisce per lamentare un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Così delimitato l'ambito della cognizione della Corte di cassazione, il Tribunale, alla luce dei principi espressi dalla sentenza di annullamento, ha valutato la previsione dell'obbligo di "avviare tempestivamente l'attività" in relazione alla specifica disciplina dei termini di realizzazione dei progetti di investimento, rinvenendo vincoli di destinazione già nelle fasi precedenti l'erogazione del saldo del finanziamento.

In particolare, il richiamo all'impegno a destinare i beni oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto, con la previsione di obblighi immediati, la cui inosservanza è sanzionata con la revoca del contributo, appare compatibile con la disciplina dell'Avviso Pubblico, e consente di ritenere rilevante anche l'inadempimento temporaneo agli obblighi verificatosi nel corso del finanziamento, anche tenuto conto della reiterazione della diversa destinazione e della durata della stessa, protrattasi fino al conseguimento del 90% del finanziamento, che comunque non appare autorizzare, nelle more del completamento del progetto, una diversa destinazione dei beni.

L'oggettiva distrazione degli stessi, già pienamente utilizzabili per il perseguimento delle finalità proprie del progetto finanziato, appare elemento idoneo a far ritenere sussistente il fumus commissi delicti del reato ipotizzato, trovandosi al cospetto, per come argomentato dall'ordinanza impugnata, non ad una «distrazione estemporanea», bensì ad una distrazione temporanea protrattasi per un periodo apprezzabile sul piano del disvalore penale del fatto.

Sul punto, infatti, sebbene, per quanto espresso dalla sentenza di annullamento, qualora l'atto di concessione dell'erogazione preveda un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse, il delitto di malversazione ai danni dello Stato non può considerarsi perfezionato prima della scadenza di detto termine, ciò non toglie che possano assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del tempo della «omessa distrazione» del finanziamento, una pluralità di fattori, relativi alle condizioni contrattuali e alla tipologia delle sovvenzioni/finanziamenti che rendono imprescindibile il confronto dell'interprete con le specifiche situazioni concrete (Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, Cestari; così la sentenza di annullamento, pag. 5).

Soprattutto allorché la modalità di erogazione del finanziamento ed i fatti costitutivi che ne sono alla base permeano, sul piano funzionale e ab origine, l'attività in relazione alla quale il contributo pubblico è concesso.

Pertanto, qualora l'erogazione sia stata subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica per cui le somme sono state erogate, il momento consumativo del reato può essere correttamente individuato, non alla scadenza del termine, ma in un momento antecedente, allorché il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli determini una apprezzabile compromissione della realizzazione perseguita mediante l'erogazione pubblica.

Del resto, a conferma dell'assunto a cui è pervenuto il Tribunale nel giudizio di rinvio milita anche l'orientamento espresso dalla Sesta sezione con la sentenza n. 30030 del 01/07/2022, D'Acrì (non mass.) nell'ambito di vicenda assimilabile e riconducibile alla medesima iniziativa della Procura Europea, laddove si è escluso che il beneficiario del finanziamento possa ritenersi libero di utilizzare i beni strumentali, acquisiti grazie al finanziamento, per finalità diverse da quelle che, invece, sulla scorta delle precise condizioni contrattuali esposte e sottoscritte, ne implicano, con effetto immediato, un utilizzo vincolato all'attuazione del programma di investimenti finanziato.

In tali termini, non appaiono rilevanti le deduzioni difensive in relazione alla mancata prova della notifica del decreto di concessione, in relazione al quale, peraltro, la Corte di cassazione aveva ipotizzato, sulla base degli ulteriori elementi emersi, l'emissione e la relativa notifica nel periodo intermedio alla data dell'atto di adesione e della prima rata del finanziamento (v. pag. 8 della sentenza di annullamento).

2. Alla luce degli elementi sopraindicati, il ricorso non appare fondato e va, pertanto, rigettato.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n. 32827 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - ha confermato il decreto del 28 ottobre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della richiesta del Procuratore Europeo delegato, ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della somma di C 157.140,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale profitto diretto del reato di cui all'art. 316-bis cod. ben. e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero alla confisca per equivalente dei beni rientranti nelle rispettive disponibilità. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., beneficiaria di un finanziamento erogato dalla Regione Calabria di C 157.240,00 (di cui C 117.855,00 di origine comunitaria e C 39.285,00 di origina nazionale) nell'ambito del P.O.R. Calabria [OSCURATO:PERSONA] 2017/2020 Asse III - Azione 3.3.4, distraeva il bene finanziato, ovvero l'imbarcazione da diporto Oceanis 45 denominata "Mizzica", dalla finalità pubblica di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione Calabria, utilizzando detta imbarcazione in porti ubicati nella Regione Sicilia. In ragione di tale condotta dell'organo apicale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stato, inoltre, contestato all'ente l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24, commi 1 e 3, d.lgs. n. 231 del 2001. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., articolando un unico motivo, con cui deduce «la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione di legge, nonché per mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà motivazionali in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 316-bis cod. pen. (Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 316 bis c.p. e 273 c.p.p.)». In particolare, richiamate testualmente le direttive ermeneutiche tracciate dal giudizio rescindente della Corte di cassazione (pagg. 1 e 2), evidenzia come il dictum espresso dal giudizio di annullamento non sia stato rispettato. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto «che la Corte di cassazione rigetti il ricorso» [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.1. Il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, richiamato integralmente il contenuto della precedente ordinanza e la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, interpretando il contenuto degli artt. 13 e 20 dell'Avviso Pubblico, ha evidenziato come la disciplina del finanziamento prevista nel caso di specie introducesse un vincolo negoziale per il beneficiario immediatamente operante. In particolare, ha rilevato come la distrazione anche solo temporanea del bene - nel caso di specie, peraltro, utilizzato in numerose attività di noleggio delle imbarcazioni fuori sede - dall'attività oggetto del progetto approvato integrasse l'inadempimento all'atto di adesione e d'obbligo. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come anche successivamente alla seconda rata del contributo l'imbarcazione avesse operato in porti siciliani e come risultasse l'assenza di contratti di ormeggio con gli operatori del porto di [OSCURATO:PERSONA], ove avrebbe dovuto operare, negli anni 2019-2020. Alla luce del protratto inadempimento alle prescrizioni imposte, pure a fronte di un saldo del finanziamento previsto per il 13/04/2021, emergeva dunque l'elusione del vincolo di destinazione. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata sia immune da censure di violazione di legge. La circostanza, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato reso all'esito del giudizio di rinvio, non determina alcun mutamento del regime delle impugnazioni delle ordinanze emesse a seguito di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro, consentite soltanto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., per violazione di legge. Con la conseguenza che vanno dichiarati inammissibili le censure con le quali il ricorrente finisce per lamentare un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Così delimitato l'ambito della cognizione della Corte di cassazione, il Tribunale, alla luce dei principi espressi dalla sentenza di annullamento, ha valutato la previsione dell'obbligo di "avviare tempestivamente l'attività" in relazione alla specifica disciplina dei termini di realizzazione dei progetti di investimento, rinvenendo vincoli di destinazione già nelle fasi precedenti l'erogazione del saldo del finanziamento. In particolare, il richiamo all'impegno a destinare i beni oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto, con la previsione di obblighi immediati, la cui inosservanza è sanzionata con la revoca del contributo, appare compatibile con la disciplina dell'Avviso Pubblico, e consente di ritenere rilevante anche l'inadempimento temporaneo agli obblighi verificatosi nel corso del finanziamento, anche tenuto conto della reiterazione della diversa destinazione e della durata della stessa, protrattasi fino al conseguimento del 90% del finanziamento, che comunque non appare autorizzare, nelle more del completamento del progetto, una diversa destinazione dei beni. L'oggettiva distrazione degli stessi, già pienamente utilizzabili per il perseguimento delle finalità proprie del progetto finanziato, appare elemento idoneo a far ritenere sussistente il fumus commissi delicti del reato ipotizzato, trovandosi al cospetto, per come argomentato dall'ordinanza impugnata, non ad una «distrazione estemporanea», bensì ad una distrazione temporanea protrattasi per un periodo apprezzabile sul piano del disvalore penale del fatto. Sul punto, infatti, sebbene, per quanto espresso dalla sentenza di annullamento, qualora l'atto di concessione dell'erogazione preveda un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse, il delitto di malversazione ai danni dello Stato non può considerarsi perfezionato prima della scadenza di detto termine, ciò non toglie che possano assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del tempo della «omessa distrazione» del finanziamento, una pluralità di fattori, relativi alle condizioni contrattuali e alla tipologia delle sovvenzioni/finanziamenti che rendono imprescindibile il confronto dell'interprete con le specifiche situazioni concrete (Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, Cestari; così la sentenza di annullamento, pag. 5). Soprattutto allorché la modalità di erogazione del finanziamento ed i fatti costitutivi che ne sono alla base permeano, sul piano funzionale e ab origine, l'attività in relazione alla quale il contributo pubblico è concesso. Pertanto, qualora l'erogazione sia stata subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica per cui le somme sono state erogate, il momento consumativo del reato può essere correttamente individuato, non alla scadenza del termine, ma in un momento antecedente, allorché il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli determini una apprezzabile compromissione della realizzazione perseguita mediante l'erogazione pubblica. Del resto, a conferma dell'assunto a cui è pervenuto il Tribunale nel giudizio di rinvio milita anche l'orientamento espresso dalla Sesta sezione con la sentenza n. 30030 del 01/07/2022, D'Acrì (non mass.) nell'ambito di vicenda assimilabile e riconducibile alla medesima iniziativa della Procura Europea, laddove si è escluso che il beneficiario del finanziamento possa ritenersi libero di utilizzare i beni strumentali, acquisiti grazie al finanziamento, per finalità diverse da quelle che, invece, sulla scorta delle precise condizioni contrattuali esposte e sottoscritte, ne implicano, con effetto immediato, un utilizzo vincolato all'attuazione del programma di investimenti finanziato. In tali termini, non appaiono rilevanti le deduzioni difensive in relazione alla mancata prova della notifica del decreto di concessione, in relazione al quale, peraltro, la Corte di cassazione aveva ipotizzato, sulla base degli ulteriori elementi emersi, l'emissione e la relativa notifica nel periodo intermedio alla data dell'atto di adesione e della prima rata del finanziamento (v. pag. 8 della sentenza di annullamento). 2. Alla luce degli elementi sopraindicati, il ricorso non appare fondato e va, pertanto, rigettato. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig
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