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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26187/2026

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appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe, depositata - a scioglimento della riservaassunta all’udienza dell’11 marzo 2026 – il 18 marzo 2026, la Corte d’appello diNapoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell’istanzaproposta dalla Procura Generale, ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data 29 settembre 2014 (irrevocabile il 13settembre 2019).La revoca è stata motivata sul fatto che i reati oggetto della sentenza dicondanna della Corte d’appello di Napoli sono stati posti in continuazione conquelli precedenti (v. ordinanza emessa nel proc. n. 471/25 SIGR, irrevocabile l’8settembre 2025), con individuazione della pena complessiva di anni tre e mesiquattro di reclusione, di entità ostativa alla concessione del beneficio dellasospensione condizionale.2.

Avverso l'ordinanza di revoca propone ricorso, a mezzo difensoreabilitato, il [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164 e 168, n. 2, cod. pen. e671 e 674 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione revocato lasospensione condizionale della pena di un anno e mesi otto di reclusione di cuialla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2014(irrevocabile il 13 settembre 2019), per effetto della sentenza di condanna dellaCorte di appello di Napoli del 19 febbraio 2021 (irrevocabile il 15 luglio 2021).Ricondotta l’ipotesi di revoca applicata – non specificata nell’ordinanza – aquella di cui all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., stante il tenore dellamotivazione, si deduce che il Giudice dell’esecuzione, pur dandone atto, haomesso di considerare che, medio tempore, le due sentenze sono state oggettodi riconoscimento di continuazione in executivis con ulteriori tre sentenze, giustaordinanza – allegata per autosufficienza al ricorso (in all. 2) della Corte d’appellodel 7 giugno 2024, nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024 SIGE;pertanto, nello statuire sulla richiesta revoca del beneficio avrebbe dovutoconsiderare non più le pene irrogate nella loro originaria entità dai giudici dellacognizione, bensì quella conseguente alla rideterminazione sanzionatoria.Si evidenzia che le cinque sentenze di condanna per cui il ricorrente hariportato condanna sono state tutte avvinte dal vincolo della continuazione inexecutivis:- le prime quattro con ordinanza della Corte d’appello del 6 giugno 2024nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024 (all. 2 ricorso);- la quinta (la cui pena era stata condizionalmente sospesa ex art. 163 cod.pen. nel giudizio di cognizione, beneficio revocato dall’impugnata ordinanza) conordinanza della Corte d’appello del 27 giugno 2025 nell’ambito del procedimentoesecutivo n. 471/2025 SIGE (all. 3 ricorso).Dalle due ordinanze suindicate emerge che la condanna a pena sospesa perla quale è stata chiesta – ed erroneamente disposta – la revoca del beneficio (lan. 5 dell’ordinanza del 27 giugno 2025), posta in continuazione come reatosatellite sulla pena base, è stata rideterminata dal Giudice dell’esecuzione inmesi 9 di reclusine (cfr. pag. 3 ord. allegata), mentre la sentenza che avrebbedeterminato la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. (lan. 1 di entrambe le ordinanze allegate) è stata rideterminata in mesi sei (cfr.pag. 6 dell’ordinanza del 7 giugno 2024).Pertanto, l’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui pone afondamento della revoca la circostanza che sia stata applicata «la penacomplessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione», perché ciò rappresenta la sommadell’entità delle condanne riportate nelle cinque sentenze poste in continuazione“esterna”.Si eccepisce che la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere contoesclusivamente delle condanne relative alle due sentenze per le quali ilProcuratore Generale aveva chiesto la revoca ex art. 168, primo comma, n. 2,cod. pen.: ma in tal caso – si fa rilevare – la somma totale è pari ad anni 1 emesi 3 di reclusione (mesi 9 per la condanna sub 5 e mesi 6 per la condanna sub1 dell’ordinanza del 27 giugno 2025 con cui il Giudice dell’esecuzione riconoscevaper la seconda volta la continuazione), per cui il beneficio non poteva essererevocato automaticamente per il superamento del limite di due anni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 15 giugno 2026, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate.1.

Va premesso che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione»)disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della“decadenza obbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e«commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cuivenga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nelsenso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168,comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quellodel passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv.286388-01; conf.

Sez.

U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01);2) il caso in cui il condannato «riporti un'altra condanna per un delittoanteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentementesospesa, supera i limiti di cui all'art. 163» (nel senso che il presupposto dilegittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" inrelazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicantesia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazionegiuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v.

Sez. 2, n. 42367 del21/10/2005, Melignano, Rv. 232669-01);b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della“decadenza facoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condannaper un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso larevoca non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale del giudice(della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato,«può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed è perciòpreclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi direvoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142-01;conf.

Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez.1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che può definirsi della“illegittimità genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma)introdotta dalla legge n. 128 del 2001, che ricorre qualora la sospensionecondizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca «è disposta» anche sela sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc.pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause nonfossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fineacquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez.

U,n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381-01; conf.

Sez. 3, n.34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01; cfr. altresì Sez.

U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale dellapena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - comecostantemente sostenuto in giurisprudenza e in dottrina - mentre per le ipotesi direvoca obbligatoria di cui al primo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. ilprovvedimento ha natura meramente “dichiarativa”, considerato che lacaducazione del beneficio deriva direttamente da effetti di diritto sostanziale chesi producono ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenzaZaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice,diversamente, nel caso di cui al secondo comma, il provvedimento revocatorio hacarattere “costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e allagravità del reato, che implica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazioneche resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es.Sez. 2, n. 49898 dell’11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301-01; Sez. 5, n. 42583 del11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006,Cubadda, Rv. 233980-01; cfr. già Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210798-01).2.

Nel delineato contesto (diversificato) di disciplina, con i correlativi(differenziati) poteri ed oneri di accertamento anche in relazione all’eventualepresenza di cause ostative note al giudice della cognizione al momento dellaconcessione del beneficio, occorre prendere atto che l’ordinanza impugnata –manoscritta, stesa in calce al verbale di udienza – non palesa espressamentequale specifica ipotesi di revoca ex art. 168 cod. pen. abbia applicato.Poiché la (succinta) spiegazione posta a base della revoca della penasospesa [di anni uno e mesi otto di reclusione] di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2014 (irrevocabile il 13 settembre2019) è collegata all’applicazione della pena complessiva di anni tre e mesiquattro di reclusione – «di entità ostativa alla concessione del beneficio»(cfr.imp. ord.) – come derivante dal riconoscimento della continuazione nell’ambitodel procedimento esecutivo n. 471/2025 SIGE (giusta ordinanza della Corted’appello del 27 giugno 2025 in all. 3 ricorso), rileva questa Corte che quellaapplicata dal Giudice dell’esecuzione ricade senz’altro sotto l’ipotesi di revoca,obbligatoria e di diritto (v. supra § 1), di cui all’art. 168, primo comma, n. 2,cod. pen., rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione è in effetti tenuto aprovvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa revocatoriafosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, ilquale, invece, è semplicemente facoltizzato alla revoca (così, ad es., Sez. 1, n.14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053-01; conf.

Sez. 1, n. 34237 del29/05/2015, Are, Rv. 264156-01).Identificata l’ipotesi revocatoria in scrutinio in quella di cui all’art. 168,comma primo, n. 2, cod. pen., osserva il Collegio che – alla luce di quantopuntualmente allegato dal ricorrente (cfr. all. 2 al ricorso), il Giudicedell’esecuzione è incorso in un vitio in procedendo perché ha omesso diconsiderare che, medio tempore, tanto la sentenza di condanna del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2014 (irrevocabile il 13 settembre2019) quanto la sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 19febbraio 2021 (irrevocabile il 15 luglio 2021) erano state oggetto diriconoscimento di continuazione in executivis con ulteriori sentenze, giustaordinanza – allegata per autosufficienza al ricorso (in all. 2) – della Corted’appello del 7 giugno 2024, nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024SIGE; pertanto, nello (recte: prima di) statuire sulla richiesta di revoca delbeneficio il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare non più le peneirrogate nella loro originaria entità dai giudici della cognizione, bensì quellaconseguente alla complessiva rideterminazione sanzionatoria (rideterminazioneche – nell’ipotesi al vaglio – risulta inferiore alla soglia dei due anni direclusione), sicché, prima di disporre automaticamente la sua revoca, avrebbedovuto valutare l’estensibil ità del beneficio già concesso alla penacomplessivamente determinata (cfr. Sez. 1, n. 3137 del 7/07/2021, dep. 2022,Nozzolillo, Rv. 282493-01).Come dedotto dal ricorrente e come si ricava ex actis, i reati di cui allecinque sentenze di condanna pronunciate a carico del condannato stati avvintidal vincolo della continuazione in executivis:- le prime quattro con ordinanza della Corte d’appello del 6 giugno 2024nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024 (in all. 2 ricorso);- la quinta (la cui pena era stata condizionalmente sospesa ex art. 163 cod.pen. nel giudizio di cognizione, beneficio poi revocato dall’impugnata ordinanza)con ordinanza della Corte d’appello del 27 giugno 2025 nell’ambito delprocedimento esecutivo n. 471/2025 SIGE (all. 3 ricorso).Dalle due ordinanze emerge che la condanna a pena sospesa per la quale èstata chiesta – e automaticamente (ma erroneamente) disposta – la revoca delbeneficio (la n. 5 dell’ordinanza del 27 giugno 2025), posta in continuazionecome reato-satellite sulla pena-base, è stata rideterminata dal Giudicedell’esecuzione in mesi nove di reclusione (cfr. pag. 3 ord. allegata), mentre lasentenza che avrebbe determinato la revoca del beneficio ex art. 168, commaprimo, n. 2, cod. pen. (la n. 1 di entrambe le ordinanze allegate) è statarideterminata in mesi sei di reclusione (cfr. pag. 6 dell’ordinanza del 7 giugno2024).Pertanto, l’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui ha postofondamento della revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen.una pena (nella specie, «la pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione»)che non tiene conto della continuazione (esterna) precedentemente riconosciutain sede esecutiva mentre è precipuo compito del giudice dell’esecuzione, unavolta che sia stata ritenuta l’unicità del disegno criminoso tra due (o più) fattioggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reatocontinuato, valutare se la sospensione condizionale della pena già disposta peruno dei due fatti possa estendersi alla pena complessivamente (ri)determinata inexecutivis ovvero se essa debba essere revocata perché venuti meno ipresupposti di legge (cfr. Sez. 1, n. 3137 del 7/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo,Rv. 282493-01).3.

In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio pernuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, che, libero nell’esito, dovrà conformarsi al seguente principio didiritto:«In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato,una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso trapiù fatti oggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reatocontinuato ex art. 81 cpv. cod. pen., la sospensione condizionale della pena giàdisposta per uno dei suddetti reati non è automaticamente revocata, neppurenell’ipotesi di diritto di cui all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., essendocompito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi allapena complessivamente rideterminata ovvero se esso debba essere revocatoperché venuti meno i presupposti di legge».

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, depositata - a scioglimento della riservaassunta all’udienza dell’11 marzo 2026 – il 18 marzo 2026, la Corte d’appello diNapoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell’istanzaproposta dalla Procura Generale, ha revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data 29 settembre 2014 (irrevocabile il 13settembre 2019).La revoca è stata motivata sul fatto che i reati oggetto della sentenza dicondanna della Corte d’appello di Napoli sono stati posti in continuazione conquelli precedenti (v. ordinanza emessa nel proc. n. 471/25 SIGR, irrevocabile l’8settembre 2025), con individuazione della pena complessiva di anni tre e mesiquattro di reclusione, di entità ostativa alla concessione del beneficio dellasospensione condizionale.2. Avverso l'ordinanza di revoca propone ricorso, a mezzo difensoreabilitato, il [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164 e 168, n. 2, cod. pen. e671 e 674 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione revocato lasospensione condizionale della pena di un anno e mesi otto di reclusione di cuialla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2014(irrevocabile il 13 settembre 2019), per effetto della sentenza di condanna dellaCorte di appello di Napoli del 19 febbraio 2021 (irrevocabile il 15 luglio 2021).Ricondotta l’ipotesi di revoca applicata – non specificata nell’ordinanza – aquella di cui all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., stante il tenore dellamotivazione, si deduce che il Giudice dell’esecuzione, pur dandone atto, haomesso di considerare che, medio tempore, le due sentenze sono state oggettodi riconoscimento di continuazione in executivis con ulteriori tre sentenze, giustaordinanza – allegata per autosufficienza al ricorso (in all. 2) della Corte d’appellodel 7 giugno 2024, nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024 SIGE;pertanto, nello statuire sulla richiesta revoca del beneficio avrebbe dovutoconsiderare non più le pene irrogate nella loro originaria entità dai giudici dellacognizione, bensì quella conseguente alla rideterminazione sanzionatoria.Si evidenzia che le cinque sentenze di condanna per cui il ricorrente hariportato condanna sono state tutte avvinte dal vincolo della continuazione inexecutivis:- le prime quattro con ordinanza della Corte d’appello del 6 giugno 2024nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024 (all. 2 ricorso);- la quinta (la cui pena era stata condizionalmente sospesa ex art. 163 cod.pen. nel giudizio di cognizione, beneficio revocato dall’impugnata ordinanza) conordinanza della Corte d’appello del 27 giugno 2025 nell’ambito del procedimentoesecutivo n. 471/2025 SIGE (all. 3 ricorso).Dalle due ordinanze suindicate emerge che la condanna a pena sospesa perla quale è stata chiesta – ed erroneamente disposta – la revoca del beneficio (lan. 5 dell’ordinanza del 27 giugno 2025), posta in continuazione come reatosatellite sulla pena base, è stata rideterminata dal Giudice dell’esecuzione inmesi 9 di reclusine (cfr. pag. 3 ord. allegata), mentre la sentenza che avrebbedeterminato la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. (lan. 1 di entrambe le ordinanze allegate) è stata rideterminata in mesi sei (cfr.pag. 6 dell’ordinanza del 7 giugno 2024).Pertanto, l’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui pone afondamento della revoca la circostanza che sia stata applicata «la penacomplessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione», perché ciò rappresenta la sommadell’entità delle condanne riportate nelle cinque sentenze poste in continuazione“esterna”.Si eccepisce che la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere contoesclusivamente delle condanne relative alle due sentenze per le quali ilProcuratore Generale aveva chiesto la revoca ex art. 168, primo comma, n. 2,cod. pen.: ma in tal caso – si fa rilevare – la somma totale è pari ad anni 1 emesi 3 di reclusione (mesi 9 per la condanna sub 5 e mesi 6 per la condanna sub1 dell’ordinanza del 27 giugno 2025 con cui il Giudice dell’esecuzione riconoscevaper la seconda volta la continuazione), per cui il beneficio non poteva essererevocato automaticamente per il superamento del limite di due anni.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 15 giugno 2026, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate.1. Va premesso che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione»)disciplina distinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della“decadenza obbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e«commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cuivenga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nelsenso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168,comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quellodel passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv.286388-01; conf. Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01);2) il caso in cui il condannato «riporti un'altra condanna per un delittoanteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentementesospesa, supera i limiti di cui all'art. 163» (nel senso che il presupposto dilegittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna" inrelazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicantesia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazionegiuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile, v. Sez. 2, n. 42367 del21/10/2005, Melignano, Rv. 232669-01);b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della“decadenza facoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condannaper un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso larevoca non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale del giudice(della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato,«può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed è perciòpreclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi direvoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142-01;conf. Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez.1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che può definirsi della“illegittimità genetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma)introdotta dalla legge n. 128 del 2001, che ricorre qualora la sospensionecondizionale della pena sia stata concessa in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca «è disposta» anche sela sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444 cod. proc.pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quartocomma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause nonfossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fineacquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U,n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n.34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale dellapena assume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - comecostantemente sostenuto in giurisprudenza e in dottrina - mentre per le ipotesi direvoca obbligatoria di cui al primo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. ilprovvedimento ha natura meramente “dichiarativa”, considerato che lacaducazione del beneficio deriva direttamente da effetti di diritto sostanziale chesi producono ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenzaZaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice,diversamente, nel caso di cui al secondo comma, il provvedimento revocatorio hacarattere “costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e allagravità del reato, che implica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazioneche resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es.Sez. 2, n. 49898 dell’11/04/2018, Malvasi, Rv. 274301-01; Sez. 5, n. 42583 del11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006,Cubadda, Rv. 233980-01; cfr. già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210798-01).2. Nel delineato contesto (diversificato) di disciplina, con i correlativi(differenziati) poteri ed oneri di accertamento anche in relazione all’eventualepresenza di cause ostative note al giudice della cognizione al momento dellaconcessione del beneficio, occorre prendere atto che l’ordinanza impugnata –manoscritta, stesa in calce al verbale di udienza – non palesa espressamentequale specifica ipotesi di revoca ex art. 168 cod. pen. abbia applicato.Poiché la (succinta) spiegazione posta a base della revoca della penasospesa [di anni uno e mesi otto di reclusione] di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2014 (irrevocabile il 13 settembre2019) è collegata all’applicazione della pena complessiva di anni tre e mesiquattro di reclusione – «di entità ostativa alla concessione del beneficio»(cfr.imp. ord.) – come derivante dal riconoscimento della continuazione nell’ambitodel procedimento esecutivo n. 471/2025 SIGE (giusta ordinanza della Corted’appello del 27 giugno 2025 in all. 3 ricorso), rileva questa Corte che quellaapplicata dal Giudice dell’esecuzione ricade senz’altro sotto l’ipotesi di revoca,obbligatoria e di diritto (v. supra § 1), di cui all’art. 168, primo comma, n. 2,cod. pen., rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione è in effetti tenuto aprovvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa revocatoriafosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, ilquale, invece, è semplicemente facoltizzato alla revoca (così, ad es., Sez. 1, n.14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053-01; conf. Sez. 1, n. 34237 del29/05/2015, Are, Rv. 264156-01).Identificata l’ipotesi revocatoria in scrutinio in quella di cui all’art. 168,comma primo, n. 2, cod. pen., osserva il Collegio che – alla luce di quantopuntualmente allegato dal ricorrente (cfr. all. 2 al ricorso), il Giudicedell’esecuzione è incorso in un vitio in procedendo perché ha omesso diconsiderare che, medio tempore, tanto la sentenza di condanna del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2014 (irrevocabile il 13 settembre2019) quanto la sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 19febbraio 2021 (irrevocabile il 15 luglio 2021) erano state oggetto diriconoscimento di continuazione in executivis con ulteriori sentenze, giustaordinanza – allegata per autosufficienza al ricorso (in all. 2) – della Corted’appello del 7 giugno 2024, nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024SIGE; pertanto, nello (recte: prima di) statuire sulla richiesta di revoca delbeneficio il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare non più le peneirrogate nella loro originaria entità dai giudici della cognizione, bensì quellaconseguente alla complessiva rideterminazione sanzionatoria (rideterminazioneche – nell’ipotesi al vaglio – risulta inferiore alla soglia dei due anni direclusione), sicché, prima di disporre automaticamente la sua revoca, avrebbedovuto valutare l’estensibil ità del beneficio già concesso alla penacomplessivamente determinata (cfr. Sez. 1, n. 3137 del 7/07/2021, dep. 2022,Nozzolillo, Rv. 282493-01).Come dedotto dal ricorrente e come si ricava ex actis, i reati di cui allecinque sentenze di condanna pronunciate a carico del condannato stati avvintidal vincolo della continuazione in executivis:- le prime quattro con ordinanza della Corte d’appello del 6 giugno 2024nell’ambito del procedimento esecutivo n. 608/2024 (in all. 2 ricorso);- la quinta (la cui pena era stata condizionalmente sospesa ex art. 163 cod.pen. nel giudizio di cognizione, beneficio poi revocato dall’impugnata ordinanza)con ordinanza della Corte d’appello del 27 giugno 2025 nell’ambito delprocedimento esecutivo n. 471/2025 SIGE (all. 3 ricorso).Dalle due ordinanze emerge che la condanna a pena sospesa per la quale èstata chiesta – e automaticamente (ma erroneamente) disposta – la revoca delbeneficio (la n. 5 dell’ordinanza del 27 giugno 2025), posta in continuazionecome reato-satellite sulla pena-base, è stata rideterminata dal Giudicedell’esecuzione in mesi nove di reclusione (cfr. pag. 3 ord. allegata), mentre lasentenza che avrebbe determinato la revoca del beneficio ex art. 168, commaprimo, n. 2, cod. pen. (la n. 1 di entrambe le ordinanze allegate) è statarideterminata in mesi sei di reclusione (cfr. pag. 6 dell’ordinanza del 7 giugno2024).Pertanto, l’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui ha postofondamento della revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen.una pena (nella specie, «la pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione»)che non tiene conto della continuazione (esterna) precedentemente riconosciutain sede esecutiva mentre è precipuo compito del giudice dell’esecuzione, unavolta che sia stata ritenuta l’unicità del disegno criminoso tra due (o più) fattioggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reatocontinuato, valutare se la sospensione condizionale della pena già disposta peruno dei due fatti possa estendersi alla pena complessivamente (ri)determinata inexecutivis ovvero se essa debba essere revocata perché venuti meno ipresupposti di legge (cfr. Sez. 1, n. 3137 del 7/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo,Rv. 282493-01).3. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio pernuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, che, libero nell’esito, dovrà conformarsi al seguente principio didiritto:«In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato,una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso trapiù fatti oggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reatocontinuato ex art. 81 cpv. cod. pen., la sospensione condizionale della pena giàdisposta per uno dei suddetti reati non è automaticamente revocata, neppurenell’ipotesi di diritto di cui all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., essendocompito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi allapena complessivamente rideterminata ovvero se esso debba essere revocatoperché venuti meno i presupposti di legge». P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris