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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13243/2026

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feso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C in [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo n. 529/2019depositata il 03/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia origina dalla notifica, in data 22 novembre 2016, di unacartella di pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., recantepretese per IVA 2013 e accessori, scaturite dalla decadenza dallaNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026rateazione concessa a seguito di comunicazione d’irregolarità emessadopo il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bisd.P.R. n. 633/1972.

L’importo iscritto a ruolo è indicatodall’Amministrazione in € 97.714,66, con applicazione della sanzione nellamisura ordinaria del 30% per effetto della decadenza dal beneficio dellariduzione al 10% connessa al pagamento rateale.La contribuente, già ammessa alla procedura di concordato preventivo, haimpugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPescara, deducendo – fra l’altro – che l’interruzione dei versamenti ratealiera imposta dal divieto di cui all’art. 168 l. fall. e che, pertanto, nonpotessero essere irrogate sanzioni per le rate non più eseguibili incostanza di procedura.La CTP di Pescara, con sentenza n. 957/2017 (deposito 27 ottobre 2017),ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo legittima l’emissione dellacartella ma non dovute le sanzioni collegate all’omesso pagamento dellerate, non essendo ravvisabile una condotta dolosa o colposa della società,la quale aveva osservato un preciso obbligo legale connesso alla proceduraconcorsuale.L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo, che, con sentenza n. 529/2019(depositata il 3 giugno 2019), ha rigettato l’appello, confermando lastatuizione di primo grado sulla non debenza delle sanzioni e condannandol’Ufficio alle spese del grado per € 3.000,00 oltre accessori.Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, articolando un solo motivo.

Si è costituita la parte intimataElecom S.n.c. con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall., in relazionealla statuizione della CTR che ha confermato l’eliminazione delle sanzioniNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026connesse all’interruzione dei pagamenti rateali dopo l’accesso alconcordato.

L’Amministrazione ricorrente sostiene che l’iscrizione a ruolo ela notifica della cartella non integrino azioni esecutive vietate dall’art. 168l. fall., ma atti prodromici e necessari alla ricognizione del credito ai finidella partecipazione alla procedura concorsuale; di conseguenza, il venirmeno della rateazione determinerebbe legittimamente il recupero dellasanzione nella misura ordinaria (30%) in luogo di quella agevolata (10%),indipendentemente da profili soggettivi di colpa, secondo i principiaffermati anche da Corte di Cassazione n. 24427/2008 e n. 9440/2019.L’unico motivo di ricorso è infondato.La sentenza, tuttavia, benché presenti un dispositivo conforme al diritto,esige d’essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.,palesandosi parzialmente incompleta sul solo piano della motivazioneresa.Mette conto evidenziare che l’Agenzia delle Entrate contesta la sentenzadella Commissione regionale, sostenendo che i giudici d’appello abbianofalsamente applicato l’art.168 l. fall.L’assunto di fondo dell’Amministrazione è che il divieto imposto dallanorma ora evocata riguardi esclusivamente l’inizio o la prosecuzione diazioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ammesso alconcordato preventivo e che, pertanto, non possa essere esteso ad attiprivi di natura esecutiva, quali l’iscrizione a ruolo e la successiva notificadella cartella di pagamento, che svolgono funzioni meramente accertativee ricognitive del credito tributario.Il ricorso evidenzia, inoltre, che la sanzione iscritta a ruolo non discendeda comportamenti posti in essere in costanza di procedura concordataria,bensì dal recupero della differenza tra la sanzione ridotta (10%) applicatain fase di rateazione e quella ordinaria (30%), differenza dovuta per unaviolazione già perfezionatasi prima del deposito del ricorso ex art. 161,Numero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026comma 6, L. fall., finalizzato all’accesso c.d.

“con riserva” al concordatopreventivo.Osserva questa Corte che la sentenza della CTR Abruzzo, oggetto diimpugnazione, non afferma, in realtà, che l’art. 168 L. fall. vieti laformazione del ruolo o la notifica della cartella; al contrario, richiamaespressamente il principio, condiviso, secondo cui il divieto opera soltantoper le azioni esecutive, restando salvi i poteri accertativi e sanzionatoridell’Amministrazione finanziaria.

Soggiunge, tuttavia, che a risultareinibita è (unicamente) la richiesta di pagamento del credito erarialetramite l’Agente della riscossione.Il punto decisivo della motivazione della CTR non riguarda, dunque, lalegittimità della cartella, bensì la questione delle sanzioni applicate:secondo la CTR, la società, dopo aver depositato il ricorso per il c.d.concordato “in bianco” ex art. 161, comma 6, L. fall., era obbligata ainterrompere i pagamenti delle rate per non violare la par condiciocreditorum.

Da tale circostanza la CTR trae il corollario per cui il mancatopagamento non poteva essere imputato come comportamento illegittimoalla società in crisi, sicché le sanzioni e gli interessi aggiuntivi collegati alladecadenza dal piano di rateazione non erano dovuti.In definitiva, il contrasto tra la decisione impugnata e il ricorso erarialenon si colloca sul piano della legittimità dell’atto impositivo – sul quale vi ècoincidenza tra CTR e ricorrente nell’affermare che né l’iscrizione a ruoloné la cartella sono vietate dall’art. 168 – bensì sul diverso terreno dellaqualificazione della sanzione.

La CTR collega la non debenza delle sanzioniall’interruzione dei pagamenti imposta dalla procedura di concordato;l’Agenzia, invece, sostiene che la sanzione ordinaria fosse già dovuta pereffetto di una violazione antecedente alla procedura, e che pertantol’interruzione dei pagamenti non incida sulla maturazione del presuppostosanzionatorio.

La questione, pertanto, non riguarda l’estensione delperimetro del divieto dell’art. 168 L. fall., ma il momento diNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026perfezionamento della violazione tributaria e la natura del rapporto tra ladecadenza dal piano di rateazione e l’apertura della proceduraconcorsuale: per la CTR la decadenza non può generare sanzioni perchél’interruzione era imposta; per l’Agenzia la sanzione ordinaria eraautonoma rispetto a tale interruzione, in quanto riferita a uninadempimento pregresso.È senz’altro condivisibile l’opzione ricostruttiva adottata dalla CTR,ancorché la medesima faccia riferimento al solo art. 168 L. fall., anziché –più correttamente – all’art. 167 L. fall.L’art. 168 contempla, nel contesto del R.D. n. 267/1942, il c.d. automaticstay, consistente in un meccanismo di sospensione generalizzata che,imprese del ricorso per l’accesso al concordato, neutralizza ogni iniziativaindividuale dei creditori anteriori, impedendo loro non solo diintraprendere nuove azioni esecutive o cautelari, ma anche di proseguirequelle già iniziate, nonché di acquisire garanzie o posizioni di vantaggio sulpatrimonio del debitore.

L’effetto protettivo nasce senza necessità di unprovvedimento giudiziale e risponde alla logica di cristallizzare lasituazione dei creditori, preservando la par condicio e impedendo che ilpatrimonio del debitore venga aggredito o disperso in modo disordinatomentre la procedura prende forma.

Si tratta, dunque, di un vincolo diimmediata operatività che congela il sistema delle pretese individuali econvoglia ogni istanza dei creditori nell’alveo della procedura concorsuale,divenuta l’unico contesto in cui possono far valere le proprie ragioni.Lo stay, pur inibendo l’esecuzione forzata e gli atti diretti allasoddisfazione del credito, non preclude lo svolgimento di attivitàmeramente accertative o ricognitive da parte dell’Amministrazionefinanziaria, come l’iscrizione a ruolo o la notifica della cartella, atti che nonincidono sulla consistenza del patrimonio del debitore né sulle aspettativedi soddisfazione dei creditori.Numero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’effetto protettivo si manifesta anche quando il concordato è introdottomediante ricorso “con riserva” ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. fall.:anche in tale fase iniziale – pur ancora priva di piano e proposta – lo stayopera integralmente, imponendo il blocco delle iniziative esecutive el’immediata applicazione del regime di spossessamento attenuato di cuiall’art. 167, norma di cui il divieto di procedere al pagamento dei debitianteriori – salvo autorizzazione – costituisce diretta proiezione.L’art. 167 L. fall. è norma cardine della disciplina degli atti diamministrazione compiuti dal debitore durante la procedura di concordato,in quanto preserva in capo al debitore la gestione del patrimonio edell’impresa, ma ne condiziona l’operatività al duplice limite della vigilanzadel commissario giudiziale e della necessaria autorizzazione del giudicedelegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

La finalitàsottesa al c.d. spossessamento attenuato – ossia al regime autorizzatoriodelineato dalla norma – è quella di evitare che, attraverso pagamenti oiniziative negoziali non sorrette da un controllo giudiziale, venganocompromesse le prospettive di soddisfazione della massa e,segnatamente, la par condicio creditorum e l’ordine delle prelazioni.Più nello specifico, nei concordati preventivi soggetti alla Leggefallimentare – come nei successivi modelli del Codice della crisi d’impresae dell’insolvenza – i pagamenti di debiti anteriori all’apertura dellaprocedura, che va fatta coincidere con il deposito del ricorso ex art. 161,comma 6, L. fall., costituiscono atti di straordinaria amministrazione epossono essere eseguiti solo previa autorizzazione del giudice, sentito ilcommissario giudiziale.Questo principio, ora recepito dall’art. 94, commi 1 e 2, CCII, è fissatoratione temporis dall’art. 167 L. fall., che stabilisce l’inefficacia degli attieccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione eammette la possibilità per il giudice delegato di autorizzarli solo sefunzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

In tema di concordatoNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026“con riserva”, l’art. 161, comma 6, L. fall. subordina altresì gli “atti urgentidi straordinaria amministrazione” alla “previa autorizzazione del tribunale”.Il recinto della straordinaria amministrazione ricomprende tutti gli attiidonei a pregiudicare la consistenza del patrimonio del debitore, inclusi ipagamenti (v.

Cass. n. 20291/2005; Cass. n. 15484/2004; Cass.n. 7390/1997).

La natura straordinaria non dipende dal tipo negoziale,bensì dal risultato economico–gestorio che l’atto è suscettibile di produrre.Nel concordato con continuità aziendale, la disciplina è ulteriormentespecificata dall’art. 182-quinquies, comma 5, L. fall. (ora art. 100 CCII),che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a pagare creditianteriori per “beni o servizi” quando tali pagamenti siano essenziali per laprosecuzione dell’attività economica.

La richiesta dev’essere motivata ecorredata dall’attestazione di un professionista indipendente circa lafunzionalità e la convenienza del pagamento per la massa dei creditori; ilgiudice delegato, sentito il commissario giudiziale, valuta urgenza estrumentalità dell’atto rispetto all’interesse della procedura.In questo quadro, è evidente che il compimento senza autorizzazione dipagamenti di debiti anteriori – ivi compresi quelli tributari, anche serateizzati – comporta l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa e puòintegrare una causa di revoca del concordato ai sensi dell’art. 173,comma 3, L. fall., che richiama espressamente gli “atti non autorizzati anorma dell’art. 167”.Solo i pagamenti autorizzati sono legittimi e non soggetti a revocatoriafallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d, L. fall.La ratio dell’impianto normativo risulta evidente: i crediti maturati primadella domanda di concordato sono concorsuali e, come tali, devono esseresoddisfatti secondo le regole della procedura, nella cornice della parcondicio creditorum e delle prelazioni.È dunque coerente che la sospensione dei pagamenti, cui la società si èNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026costituisca un comportamento imposto dalla struttura stessa dellaprocedura concordataria e conforme al regime dei limitiall’amministrazione del debitore durante il concordato.Ne deriva che la mancata esecuzione delle rate – essendo preclusadall’ordinamento – non può fungere da presupposto per una decadenzaimputabile alla debitrice, né legittimare il recupero di sanzioni chepresuppongono un inadempimento volontario.

L’intero impianto normativoconferma, pertanto, la correttezza della soluzione adottata dalla CTR, cheva mantenuta nei suoi effetti, pur con le precisazioni motivazionali sopraevidenziate.La conclusione non muta neppure considerando che l’accesso allaprocedura è avvenuto mediante ricorso “con riserva” ex art. 161,comma 6, L. fall.: sebbene tale modalità incida sul contenuto delladomanda, non attenua gli effetti anticipatori generati dalla sua solapresentazione quanto all’applicazione dei limiti all’amministrazionederivanti dall’art. 167 L. fall., determinando l’immediata insorgenza delregime di spossessamento attenuato, che impone al debitore di astenersidai pagamenti dei debiti anteriori salvo autorizzazione giudiziale.

Anche infase prenotativa, dunque, il debitore non poteva legittimamente eseguirepagamenti spontanei di debiti anteriori, soggetti al medesimo vincoloautorizzatorio, posto a presidio della massa.

La sospensione dei pagamentisuccessiva alla presentazione del ricorso – quand’anche “in bianco” – nonintegra dunque un inadempimento colpevole, ma costituisce l’unicacondotta conforme al modello legale.Va in ultima analisi affermato il seguente principio di diritto: “In tema diconcordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall.(c.d. concordato “con riserva”), il divieto di iniziare o proseguire azioniesecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non precludeall’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartelladi pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime diNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026“spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 l. fall., sicché il pagamentodi debiti anteriori, ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integraautorizzazione del giudice, con la conseguenza che l’omesso pagamentodelle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato comeinadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero disanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione”.Il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C in [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo n. 529/2019depositata il 03/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia origina dalla notifica, in data 22 novembre 2016, di unacartella di pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., recantepretese per IVA 2013 e accessori, scaturite dalla decadenza dallaNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026rateazione concessa a seguito di comunicazione d’irregolarità emessadopo il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bisd.P.R. n. 633/1972. L’importo iscritto a ruolo è indicatodall’Amministrazione in € 97.714,66, con applicazione della sanzione nellamisura ordinaria del 30% per effetto della decadenza dal beneficio dellariduzione al 10% connessa al pagamento rateale.La contribuente, già ammessa alla procedura di concordato preventivo, haimpugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPescara, deducendo – fra l’altro – che l’interruzione dei versamenti ratealiera imposta dal divieto di cui all’art. 168 l. fall. e che, pertanto, nonpotessero essere irrogate sanzioni per le rate non più eseguibili incostanza di procedura.La CTP di Pescara, con sentenza n. 957/2017 (deposito 27 ottobre 2017),ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo legittima l’emissione dellacartella ma non dovute le sanzioni collegate all’omesso pagamento dellerate, non essendo ravvisabile una condotta dolosa o colposa della società,la quale aveva osservato un preciso obbligo legale connesso alla proceduraconcorsuale.L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo, che, con sentenza n. 529/2019(depositata il 3 giugno 2019), ha rigettato l’appello, confermando lastatuizione di primo grado sulla non debenza delle sanzioni e condannandol’Ufficio alle spese del grado per € 3.000,00 oltre accessori.Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, articolando un solo motivo. Si è costituita la parte intimataElecom S.n.c. con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall., in relazionealla statuizione della CTR che ha confermato l’eliminazione delle sanzioniNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026connesse all’interruzione dei pagamenti rateali dopo l’accesso alconcordato. L’Amministrazione ricorrente sostiene che l’iscrizione a ruolo ela notifica della cartella non integrino azioni esecutive vietate dall’art. 168l. fall., ma atti prodromici e necessari alla ricognizione del credito ai finidella partecipazione alla procedura concorsuale; di conseguenza, il venirmeno della rateazione determinerebbe legittimamente il recupero dellasanzione nella misura ordinaria (30%) in luogo di quella agevolata (10%),indipendentemente da profili soggettivi di colpa, secondo i principiaffermati anche da Corte di Cassazione n. 24427/2008 e n. 9440/2019.L’unico motivo di ricorso è infondato.La sentenza, tuttavia, benché presenti un dispositivo conforme al diritto,esige d’essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.,palesandosi parzialmente incompleta sul solo piano della motivazioneresa.Mette conto evidenziare che l’Agenzia delle Entrate contesta la sentenzadella Commissione regionale, sostenendo che i giudici d’appello abbianofalsamente applicato l’art.168 l. fall.L’assunto di fondo dell’Amministrazione è che il divieto imposto dallanorma ora evocata riguardi esclusivamente l’inizio o la prosecuzione diazioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ammesso alconcordato preventivo e che, pertanto, non possa essere esteso ad attiprivi di natura esecutiva, quali l’iscrizione a ruolo e la successiva notificadella cartella di pagamento, che svolgono funzioni meramente accertativee ricognitive del credito tributario.Il ricorso evidenzia, inoltre, che la sanzione iscritta a ruolo non discendeda comportamenti posti in essere in costanza di procedura concordataria,bensì dal recupero della differenza tra la sanzione ridotta (10%) applicatain fase di rateazione e quella ordinaria (30%), differenza dovuta per unaviolazione già perfezionatasi prima del deposito del ricorso ex art. 161,Numero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026comma 6, L. fall., finalizzato all’accesso c.d. “con riserva” al concordatopreventivo.Osserva questa Corte che la sentenza della CTR Abruzzo, oggetto diimpugnazione, non afferma, in realtà, che l’art. 168 L. fall. vieti laformazione del ruolo o la notifica della cartella; al contrario, richiamaespressamente il principio, condiviso, secondo cui il divieto opera soltantoper le azioni esecutive, restando salvi i poteri accertativi e sanzionatoridell’Amministrazione finanziaria. Soggiunge, tuttavia, che a risultareinibita è (unicamente) la richiesta di pagamento del credito erarialetramite l’Agente della riscossione.Il punto decisivo della motivazione della CTR non riguarda, dunque, lalegittimità della cartella, bensì la questione delle sanzioni applicate:secondo la CTR, la società, dopo aver depositato il ricorso per il c.d.concordato “in bianco” ex art. 161, comma 6, L. fall., era obbligata ainterrompere i pagamenti delle rate per non violare la par condiciocreditorum. Da tale circostanza la CTR trae il corollario per cui il mancatopagamento non poteva essere imputato come comportamento illegittimoalla società in crisi, sicché le sanzioni e gli interessi aggiuntivi collegati alladecadenza dal piano di rateazione non erano dovuti.In definitiva, il contrasto tra la decisione impugnata e il ricorso erarialenon si colloca sul piano della legittimità dell’atto impositivo – sul quale vi ècoincidenza tra CTR e ricorrente nell’affermare che né l’iscrizione a ruoloné la cartella sono vietate dall’art. 168 – bensì sul diverso terreno dellaqualificazione della sanzione. La CTR collega la non debenza delle sanzioniall’interruzione dei pagamenti imposta dalla procedura di concordato;l’Agenzia, invece, sostiene che la sanzione ordinaria fosse già dovuta pereffetto di una violazione antecedente alla procedura, e che pertantol’interruzione dei pagamenti non incida sulla maturazione del presuppostosanzionatorio. La questione, pertanto, non riguarda l’estensione delperimetro del divieto dell’art. 168 L. fall., ma il momento diNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026perfezionamento della violazione tributaria e la natura del rapporto tra ladecadenza dal piano di rateazione e l’apertura della proceduraconcorsuale: per la CTR la decadenza non può generare sanzioni perchél’interruzione era imposta; per l’Agenzia la sanzione ordinaria eraautonoma rispetto a tale interruzione, in quanto riferita a uninadempimento pregresso.È senz’altro condivisibile l’opzione ricostruttiva adottata dalla CTR,ancorché la medesima faccia riferimento al solo art. 168 L. fall., anziché –più correttamente – all’art. 167 L. fall.L’art. 168 contempla, nel contesto del R.D. n. 267/1942, il c.d. automaticstay, consistente in un meccanismo di sospensione generalizzata che,imprese del ricorso per l’accesso al concordato, neutralizza ogni iniziativaindividuale dei creditori anteriori, impedendo loro non solo diintraprendere nuove azioni esecutive o cautelari, ma anche di proseguirequelle già iniziate, nonché di acquisire garanzie o posizioni di vantaggio sulpatrimonio del debitore. L’effetto protettivo nasce senza necessità di unprovvedimento giudiziale e risponde alla logica di cristallizzare lasituazione dei creditori, preservando la par condicio e impedendo che ilpatrimonio del debitore venga aggredito o disperso in modo disordinatomentre la procedura prende forma. Si tratta, dunque, di un vincolo diimmediata operatività che congela il sistema delle pretese individuali econvoglia ogni istanza dei creditori nell’alveo della procedura concorsuale,divenuta l’unico contesto in cui possono far valere le proprie ragioni.Lo stay, pur inibendo l’esecuzione forzata e gli atti diretti allasoddisfazione del credito, non preclude lo svolgimento di attivitàmeramente accertative o ricognitive da parte dell’Amministrazionefinanziaria, come l’iscrizione a ruolo o la notifica della cartella, atti che nonincidono sulla consistenza del patrimonio del debitore né sulle aspettativedi soddisfazione dei creditori.Numero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’effetto protettivo si manifesta anche quando il concordato è introdottomediante ricorso “con riserva” ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. fall.:anche in tale fase iniziale – pur ancora priva di piano e proposta – lo stayopera integralmente, imponendo il blocco delle iniziative esecutive el’immediata applicazione del regime di spossessamento attenuato di cuiall’art. 167, norma di cui il divieto di procedere al pagamento dei debitianteriori – salvo autorizzazione – costituisce diretta proiezione.L’art. 167 L. fall. è norma cardine della disciplina degli atti diamministrazione compiuti dal debitore durante la procedura di concordato,in quanto preserva in capo al debitore la gestione del patrimonio edell’impresa, ma ne condiziona l’operatività al duplice limite della vigilanzadel commissario giudiziale e della necessaria autorizzazione del giudicedelegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. La finalitàsottesa al c.d. spossessamento attenuato – ossia al regime autorizzatoriodelineato dalla norma – è quella di evitare che, attraverso pagamenti oiniziative negoziali non sorrette da un controllo giudiziale, venganocompromesse le prospettive di soddisfazione della massa e,segnatamente, la par condicio creditorum e l’ordine delle prelazioni.Più nello specifico, nei concordati preventivi soggetti alla Leggefallimentare – come nei successivi modelli del Codice della crisi d’impresae dell’insolvenza – i pagamenti di debiti anteriori all’apertura dellaprocedura, che va fatta coincidere con il deposito del ricorso ex art. 161,comma 6, L. fall., costituiscono atti di straordinaria amministrazione epossono essere eseguiti solo previa autorizzazione del giudice, sentito ilcommissario giudiziale.Questo principio, ora recepito dall’art. 94, commi 1 e 2, CCII, è fissatoratione temporis dall’art. 167 L. fall., che stabilisce l’inefficacia degli attieccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione eammette la possibilità per il giudice delegato di autorizzarli solo sefunzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. In tema di concordatoNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026“con riserva”, l’art. 161, comma 6, L. fall. subordina altresì gli “atti urgentidi straordinaria amministrazione” alla “previa autorizzazione del tribunale”.Il recinto della straordinaria amministrazione ricomprende tutti gli attiidonei a pregiudicare la consistenza del patrimonio del debitore, inclusi ipagamenti (v. Cass. n. 20291/2005; Cass. n. 15484/2004; Cass.n. 7390/1997). La natura straordinaria non dipende dal tipo negoziale,bensì dal risultato economico–gestorio che l’atto è suscettibile di produrre.Nel concordato con continuità aziendale, la disciplina è ulteriormentespecificata dall’art. 182-quinquies, comma 5, L. fall. (ora art. 100 CCII),che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a pagare creditianteriori per “beni o servizi” quando tali pagamenti siano essenziali per laprosecuzione dell’attività economica. La richiesta dev’essere motivata ecorredata dall’attestazione di un professionista indipendente circa lafunzionalità e la convenienza del pagamento per la massa dei creditori; ilgiudice delegato, sentito il commissario giudiziale, valuta urgenza estrumentalità dell’atto rispetto all’interesse della procedura.In questo quadro, è evidente che il compimento senza autorizzazione dipagamenti di debiti anteriori – ivi compresi quelli tributari, anche serateizzati – comporta l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa e puòintegrare una causa di revoca del concordato ai sensi dell’art. 173,comma 3, L. fall., che richiama espressamente gli “atti non autorizzati anorma dell’art. 167”.Solo i pagamenti autorizzati sono legittimi e non soggetti a revocatoriafallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d, L. fall.La ratio dell’impianto normativo risulta evidente: i crediti maturati primadella domanda di concordato sono concorsuali e, come tali, devono esseresoddisfatti secondo le regole della procedura, nella cornice della parcondicio creditorum e delle prelazioni.È dunque coerente che la sospensione dei pagamenti, cui la società si èNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026costituisca un comportamento imposto dalla struttura stessa dellaprocedura concordataria e conforme al regime dei limitiall’amministrazione del debitore durante il concordato.Ne deriva che la mancata esecuzione delle rate – essendo preclusadall’ordinamento – non può fungere da presupposto per una decadenzaimputabile alla debitrice, né legittimare il recupero di sanzioni chepresuppongono un inadempimento volontario. L’intero impianto normativoconferma, pertanto, la correttezza della soluzione adottata dalla CTR, cheva mantenuta nei suoi effetti, pur con le precisazioni motivazionali sopraevidenziate.La conclusione non muta neppure considerando che l’accesso allaprocedura è avvenuto mediante ricorso “con riserva” ex art. 161,comma 6, L. fall.: sebbene tale modalità incida sul contenuto delladomanda, non attenua gli effetti anticipatori generati dalla sua solapresentazione quanto all’applicazione dei limiti all’amministrazionederivanti dall’art. 167 L. fall., determinando l’immediata insorgenza delregime di spossessamento attenuato, che impone al debitore di astenersidai pagamenti dei debiti anteriori salvo autorizzazione giudiziale. Anche infase prenotativa, dunque, il debitore non poteva legittimamente eseguirepagamenti spontanei di debiti anteriori, soggetti al medesimo vincoloautorizzatorio, posto a presidio della massa. La sospensione dei pagamentisuccessiva alla presentazione del ricorso – quand’anche “in bianco” – nonintegra dunque un inadempimento colpevole, ma costituisce l’unicacondotta conforme al modello legale.Va in ultima analisi affermato il seguente principio di diritto: “In tema diconcordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall.(c.d. concordato “con riserva”), il divieto di iniziare o proseguire azioniesecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non precludeall’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartelladi pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime diNumero registro generale 150/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 13243/2026Data pubblicazione 07/05/2026“spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 l. fall., sicché il pagamentodi debiti anteriori, ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integraautorizzazione del giudice, con la conseguenza che l’omesso pagamentodelle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato comeinadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero disanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione”.Il ricorso dev’essere, in definitiva, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13243/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris