CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 19.9.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della società a responsabilità limitata "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Firenze in data 24.4.2013, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ascrittigli al capo n. 2), lett. a); b) e c) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Milani, lamentando: 1) vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento, nel c:aso in esame, di un'ipotesi di vantaggi compensativi, per operazioni poste in essere tra società appartenenti allo stesso gruppo, che esclude il reato di bancarotta distrattiva; 2) vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute; 3) vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 14.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso Con conclusioni scritte del 25.11.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. E invero, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, P:v. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del resto, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, attraverso un'esaustiva valutazione delle risultanze processuali, ha evidenziato come la società fallita si sia "caricata di passività ingenti, vuoi con concessione di finanziamenti a pioggia alle società collegate, senza garanzia, vuoi accollandosi il consistente debito verso PDE, con costituzione di propria garanzia, poi escussa, senza riceverne alcun vantaggio: certamente la possibilità di usufruire di sconti sugli acquisiti e di restituire l'invenduto non compensa nemmeno lontanamente il danno economico subito dalla società fallita con tali operazioni", ulteriormente sottolineato, rileva la corte territoriale con logico argomentare, dalla circostanza che, in conseguenza delle operazioni poste in essere, si era verificato il "quasi totale azzeramento dei crediti verso la società del gruppo Edison" (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Tale approdo risulta del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, costituiscono fenomeni di dissipazione o distrazione del patrimonio societario i finanziamenti a società collegate, se non avvengono in cambio di adeguata contropartita o se non sono assistiti da valide garanzie.Il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, infatti, specialmente quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 216 I. fall, sul rilievo che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono persone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società ad una altra dotata, ovviamente, di una autonoma personalità giuridica, posto che la garanzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperato allorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguente diminuzione della garanzia (cfr. Cass., sez. V, 15/07/2008, n. 39546 B.G.). Proprio in applicazione di tali principi, si è affermato, in un più recente e condivisibile arresto, che, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice (cfr. Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Rv. 276029). Né va taciuto l'improprio richiamo alla previsione dell'art. 2634, co. 3, c.c., in tema di "vantaggio compensativo" nell'ipotesi del collegamento o del gruppo di società. Al riguardo si osserva che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (cfr. Cass. pen., sez. V, 6/10/2011, n. 48518, rv. 2515:36).Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, in modo che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr. Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562). In questa prospettiva, si è, altresì, chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675). Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese'', infine, occorre dimostrare la sussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridico controllante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635). Letto alla luce di tali princìpi il ricorso dell'imputato appare del tutto generico e manifestamente infondato, perché in esso si afferma la riconducibilità della società fallita al "[OSCURATO:PERSONA]" solo in ragione della circostanza che la "[OSCURATO:PERSONA]" era controllata da "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", senza specificare quali fossero i poteri di direzione, coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti della controllata e delle altre società del gruppo; dall'altro, risulta meramente affermata con argomentazione tautologica e non oggetto di specifica dimostrazione, la circostanza che le operazioni di cui al capo n. 2, lett. a) e lett. c), abbiano dato vita a benefici indiretti della società fallita, effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e, al tempo stesso, idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta. Mentre con riferimento all'operazione di cui al capo n. 2), lett. b), la natura distrattiva della quale è stata ben evidenziata, come si è detto, dalla corte territoriale, essa appare del tutto estranea alla logica delle operazioni infragruppo, in quanto la "PDE" non rientrava nel "[OSCURATO:PERSONA] ison". 6. Generico e manifestamente infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale desunto la sussistenza del dolo necessario per l'integrazione della fattispecie di cui si discute dalle modalità della condotta in addebito, in considerazione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che nessun vantaggio economico poteva derivare dalle indicate operazioni per la società fallita, che, anzi, in conseguenza di tali operazioni, vedeva aggravarsi la propria posizione economico-patrimoniale. Premesso, infatti, che, in tema di reati fallimentari, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per cui è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014 Rv. 261739), nel caso in esame il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007). 7. Generico, infine, e volto a sollecitare una inammissibile valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio appare l'ultimo motivo di ricorso. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità delle condotte in addebito, desunta anche dalla reiterazione delle medesime nel corso degli anni, che invero denota una particolare intensità del dolo, unitamente alla mancanza di elementi da valutare positivamente a favore dell'imputato, non ritenendo tale, con logico argomentare, perché dovuta, la mancata opposizione del [OSCURATO:PERSONA] agli accertamenti del curatore fallimentare, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors