CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 15423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20289/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCO C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATEAGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 971/2018 depositata il 09/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ufficio notificava alle società e ai soci indicati in epigrafe un avviso di liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, per la cessione di terreni ed altri beni tra la società Sindi e la società Ancelleschi F.LLi posta in essere attraverso una sequenza di atti negoziali ritenuta di natura elusiva, schermando in realtà una compravendita di terreni. I contribuenti impugnavano l’avviso contestando la riqualificazione in vendita di terreni ed altri beni dei negozi societari posti in essere, quali la scissione parziale della Sindi nelle società beneficiarie [OSCURATO:PERSONA] sas di Raffin marco [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] $ C; il successivo atto di vendita della totalità di quote della società [OSCURATO:PERSONA] alle società Ancelleschi; secondo l’uffico la cessione di quote e la scissione avevano lo scopo di trasferire i beni. I contribuenti impugnavano l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di piacenza che accoglieva il ricorso. Interposto gravame, la CTR della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appellosul rilievo che la novella legislativa del 2017 non avesse effetti retroattivi e che lo schema negoziale andava letto sotto il profilo antielusivo, ritenendo che il dedotto insanabile contrasto tra soci non consentisse di qualificare l’operazione come dotata di sostanza economica. Avverso la sentenza indicata in epigrafe del la CTR della [OSCURATO:PERSONA] i contribuentipropongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi . L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 nonché degli artt. 112 c.p.c., 1362,1321, 1322, 1325 e 1470 c.c.; per aver la CTR erroneamente ritenuto applicabile il principio dell’abuso del diritto e desunto da due operazioni come la scissione e cessione di quote l’intendo delle parti coinvolte di realizzare un effetto estraneo ai negozi post in essere. Chiarendo che peraltro le operazioni erano state poste in essere tra soggetti diversi e gli atti notarili si palesano come completamente autonomi. 2.La seconda censura deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20e 53 del d.P.R. 131/86 , nonché degli artt. 37 bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/73 e 10 bis, comma 1,2,6,7, della legge n. 212/2000, nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ; per avere il decidente riconosciuto al disposto dell’art. 20 cit. natura antielusiva, ritenendo che i ricorrenti volessero abusare del diritto, senza attribuire alcun rilievo alla interpretazione dei contratti e all’autonomia negoziale dei contraenti, attribuendo valenza giuridica a quanto le parti hanno effettivamente realizzato con il complessivo regolamento negoziale. 3. L’ultimo motivo prospetta ex art 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, trascurando il giudicante di vagliare gli effetti giuridici concreti degli atti negoziali posti in essere, indicando gli effetti giuridici che si sarebbero prodotti dalla conclusione delle singole operazioni ( pagina25 del ricorso). 4.Siosserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986,come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile. L’art. 1, comma 87della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalleseguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quantodisposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, co stituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari. Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento.Le spese dell’intero giudiziovanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spesedell’intero giudizio. Così deciso, in Roma, nell’aduna