CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24537/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 30 settembre 2025, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità rispettivamente di amministratore unico, dal 1 febbraio 2011 al 18 giugno 2013, e di amministratore di fatto di M. J Ristorazione s.r.I., dichiarata fallita il 7 maggio 2014. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Roma hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte d'appello risolto la prova del dolo nella mera posizione di amministratore di diritto rivestita dall'imputato, senza indagare la consapevolezza della condotta omissiva. Per contro, [OSCURATO:PERSONA] aveva - in sede di interrogatorio - rappresentato di "avere problemi di salute" e di "non essere in grado di riferire nulla sulla gestione della società", attribuendosi il ruolo di mero prestanome e chiamando in causa il padre [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, evidenzia il ricorrente come l'attività svolta nell'ambito della società si sia limitata alle mansioni di aiuto-cuoco e di mera esecuzione delle direttive paterne, in alcun modo riferibile a funzioni di amministrazione, con conseguente affermazione della responsabilità in via presuntiva, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo, si prospetta analoga censura in riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e sul punto del diniego di qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta semplice, in difetto degli indici di fraudolenza. Si deduce come la cessione dell'azienda debba essere considerata, al più, operazione imprudente. 2.3. Il terzo motivo contesta il diniego di esclusione della recidiva, ritenuta sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua del solo precedente specifico, senza adeguata motivazione riguardo il giudizio di pericolosità in concreto. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è generico poiché reitera censure alle quali la Corte di merito ha opposto un'argomentazione insindacabile. 1.1. Con il motivo in esame, il ricorrente ripropone censure già sviluppate in appello, sostanzialmente riconducibili all'assenza dell'elemento psicologico del reato, per aver rivestito il ruolo di amministratore di diritto della società fallita solo in via formale. Deduce di aver operato quale mera "testa di legno", all'oscuro degli eventuali disegni criminosi del padre, che l'aveva designato quale amministratore proprio per la sua totale estraneità ai fatti di gestione societaria. La consapevolezza, da parte sua, del depauperamento del patrimonio sarebbe stata dunque affermata dalla Corte sulla base di mere presunzioni e, comunque, resterebbe non fondata su obiettivi riscontri. In siffatta prospettiva, il ricorrente deduce di non avere mai svolto un ruolo attivo nelle condotte distrattive in quanto, al di là del titolo formale, egli aveva sempre e solo svolto l'attività di aiuto-cuoco, non aveva mai tenuto alcun contatto con istituti bancari, fornitori, clienti e con il commercialista, non aveva mai percepito alcun compenso come amministratore e non aveva alcuna competenza, né culturale, né professionale, per svolgere l'attività di amministratore. 1.2. Trattasi di prospettazione meramente reiterativa. Va premesso che l'amministratore di diritto, ancorché investito solo formalmente, può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi, anche attraverso omissioni, in concorso con l'amministratore di fatto in virtù di quanto disposto all'art. 40, comma secondo, cod. pen., secondo cui «non impedire, un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»; e siffatto obbligo discende dal disposto di cui all'art. 2392 cod. civ., che individua i doveri e la responsabilità degli amministratori. Ne deriva come, «rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente 3configurabile il concorso ex art. 40, cpv., cod. pen. tutte le volte in cui l'amministratore di una società, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare delitti (fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione)» (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185887 - 01). Tanto premesso in ordine all'elemento oggettivo del reato, va aggiunto come l'elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, postuli almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). Costituisce, invero, principio ampiamente condiviso nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, non legittima la presunzione del concorso nella dolosa sottrazione da parte dell'amministratore di diritto, mera testa di legno, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166-01; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251-01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713- 01). In applicazione di siffatti principi, deve dunque affermarsi che tale consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntuale motivazione. 1.3. Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno dato atto della diretta ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni spoliative e, in particolare, nella cessione d'azienda e nel personale prelevamento di oltre la metà del prezzo, in tal modo presidiando in concreto gli indicatori del dolo. Siffatti elementi - che l'imputato non affronta nel ricorso - si coniugano alla circostanza che l'amministratore di fatto, vero deus ex machina dell'intera operazione fraudolenta, abbia avvertito l'esigenza di investire formalmente il figlio [OSCURATO:PERSONA] sin dalla costituzione della società, ed al rilievo per cui l'accettazione del ruolo di prestanome per l'intera vita della società rende ragione della consapevolezza di contribuire al disegno fraudolento del congiunto. Siffatti elementi, ai quali la Corte d'appello ha ancorato il riconoscimento della qualità, a pieno titolo, dell'amministratore formale e della sua conseguente 4responsabilità, si appalesano del tutto idonei ad accreditare, in capo all'imputato, la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato. 2. Il secondo motivo è del tutto aspecifico. Lungi dal confrontarsi con gli indici di fraudolenza, puntualmente enumerati dai giudici del merito, a fronte dell'integrale spoliazione della fallita (foll. 5 e 6 sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare, del tutto assertivamente, l'affermazione di responsabilità e la mancata qualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice, in tal guisa ponendo la censura nell'alveo della genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Siffatto obbligo può, nondimeno, essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01), in presenza di valutazioni comunque esplicative della diagnosi di pericolosità. 3.2. Nel caso in esame, a fronte della richiesta di esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale, ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta deliberata il 12 febbraio 2010 e divenuta irrevocabile il 20 settembre dello stesso anno, in epoca antecedente alla consumazione dei fatti per cui si procede. Il ricorrente lamenta la mancata formulazione del giudizio di pericolosità in concreto, sostanziato dalla consumazione dei fatti per cui si procede, denunciando il vizio di motivazione sul punto. Basta, tuttavia, risalire alle argomentazioni rassegnate nel corpo della sentenza impugnata, laddove viene dato atto che l'investitura formale di [OSCURATO:PERSONA] era stata richiesta proprio dal padre, che non poteva assumere la carica in proprio perché gravato da precedenti penali, per rinvenire quel particolare profilo di 5pericolosità espresso dalla reiterazione dello (stesso) reato nel quinquennio, non avendo l'imputato esitato a coinvolgere nella gestione societaria - e nelle correlate responsabilità - il figlio incensurato ed a replicare la stessa condotta per la quale aveva già riportato condanna. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mogei 02 LUG 2026 ILCANCE-Wt: F 71),FRTO Sa rimi 13elaionte 6