Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14108/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedode in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2), è manifestamente infondato, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

"sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014 (dep. /2015 ) Rv. 26266301; conf.

Sez. 4 n. 26131 del 26/02/2020, Rv. 280387); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedode in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2), è manifestamente infondato, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 14/11/2014 (dep. /2015 ) Rv. 26266301; conf. Sez. 4 n. 26131 del 26/02/2020, Rv. 280387); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 14108/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris