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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01747/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19524-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei procuratoti e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1-1RO FONTANE, 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], CAPPELLI, GIANNI, ORIGONI & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contraticorrente - ggSti avverso la sentenza n. 1734/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19524 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 19524/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1734/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande originariamente proposte da PICTET & CIE (EUROPE) S.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dirigente [OSCURATO:PERSONA] addetto alla gestione dei patrimoni, dirette ad accertare la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà con conseguente diritto al risarcimento del danno ammontante a quanto la società aveva corrisposto in sede di transazione ai sigg.ri Fraschini e Olivetta.

2. I giudici di seconde cure, respinta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello e ritenuta corretta l'escussione del teste Toniutti, institore della società, nonché l'acquisizione dei documenti tardivi depositati in primo grado perché relativi ad una prova già allegata, hanno rilevato, in sintesi, che la Banca non aveva fornito elementi di prova a sostegno delle irregolarità addebitate al Paleari.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione PICTET & CIE (EUROPE) S.A. affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ex art. 360 n. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, costituito da una valutazione parziale e superficiale, da parte della Corte territoriale, delle prove documentali ed orali acquisite in giudizio, dalle quali si desumeva chiaramente la dimostrazione delle condotte illecite commesse dal Paleari.

3. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc, per illogicità e contraddittorietà della motivazione della gravata pronuncia che, da un lato, aveva richiamato la sentenza di primo grado che aveva affermato la sussistenza delle 1 k RG 19524/2020 condotte illecite commesse dal Paleari e, dall'altro, aveva statuito che non era stato fornito alcun elemento di prova a sostegno delle irregolarità addebitate al predetto Paleari.

4. Con il terzo motivo si eccepisce, ex art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc, perché la gravata sentenza difettava di motivazione in ordine alla pretesa della Banca di ottenere la refusione delle somme da essa versate per il pagamento delle contravvenzioni comminate al Paleari per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale assegnatagli al momento dell'assunzione, per l'importo di euro 1.696,45.

5. Con il quarto motivo si obietta la violazione, ex art. 360 n. 4 cpc, per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo di secondo grado, per avere la Corte territoriale, in motivazione, condannato la società al pagamento delle spese processuali del doppio grado nonostante in dispositivo avesse, invece, condannato alla rifusione delle suddette spese l'appellante (Paleari).

6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

7. In primo luogo, deve rilevarsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di RG 19524/2020 legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.n. 20553/2021).

8. In secondo luogo, va osservato che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

9. Nel caso in esame, invece, la ratio decidendi della sentenza impugnata è chiara perché è stato precisato che non era stata raggiunta la prova dei fatti addebitati a Paleari per quanto atteneva le posizioni dei clienti Fraschini e Olivetta con la conseguenza della infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Banca e calcolata su quanto dalla stessa corrisposto ai suoi clienti in sede transattiva; in particolare è stato anche specificato che incombeva sulla Banca l'onere di provare sia che le irregolarità lamentate dai clienti si fossero effettivamente verificate sia che esse fossero riferibili al Paleari, escludendo, di contro, che vi fosse stata una dichiarazione confessoria del dipendente o che la Banca, in sede di transazione, avesse riconosciuto la sussistenza di un diritto all'indennizzo da parte del cliente.

10. Il terzo motivo è, invece, fondato.

11. Va precisato che con esso la ricorrente, al di là delle violazioni delle norme denunciate in rubrica, che non ha valore vincolante (Cass. n. 12690/2018), si duole, in sostanza, di un'omessa pronuncia in ordine alla pretesa di essa Banca di ottenere la refusione delle somme da essa versate per il pagamento delle contravvenzioni comminate al Paleari per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale, assegnatagli al momento dell'assunzione, per l'importo di euro 1.696,45.

12. Così interpretata la censura sulla base delle esposizioni delle ragioni di diritto poste a fondamento della impugnazione, va sottolineato che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra RG 19524/2020 una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art.112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

13. Nella fattispecie, effettivamente la Corte territoriale, nonostante la questione fosse stata oggetto del thema decídendum di primo e di secondo grado, ha riformato totalmente la sentenza di primo grado, anche quindi sulla richiesta di rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni già riconosciuta in primo grado, omettendo, però, qualsiasi pronuncia, positiva o negativa, sul punto.

14. Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza merita accoglimento.

15. La trattazione del quarto motivo, riguardante la statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio, resta, conseguentemente assorbita.

16. Alla stregua di quanto esposto, il terzo motivo deve essere accolto, inammissibili il primo ed il secondo e assorbito il quarto.

17. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si dovrà pronunciare sulla eventuale fondatezza della richiesta di rimborso già riconosciuta in primo grado e, poi, riformata in appello senza alcuna argomentazione sul punto.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19524-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei procuratoti e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1-1RO FONTANE, 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], CAPPELLI, GIANNI, ORIGONI & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contraticorrente - ggSti avverso la sentenza n. 1734/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19524 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 19524/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1734/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande originariamente proposte da PICTET & CIE (EUROPE) S.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dirigente [OSCURATO:PERSONA] addetto alla gestione dei patrimoni, dirette ad accertare la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà con conseguente diritto al risarcimento del danno ammontante a quanto la società aveva corrisposto in sede di transazione ai sigg.ri Fraschini e Olivetta. 2. I giudici di seconde cure, respinta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello e ritenuta corretta l'escussione del teste Toniutti, institore della società, nonché l'acquisizione dei documenti tardivi depositati in primo grado perché relativi ad una prova già allegata, hanno rilevato, in sintesi, che la Banca non aveva fornito elementi di prova a sostegno delle irregolarità addebitate al Paleari. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione PICTET & CIE (EUROPE) S.A. affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ex art. 360 n. 5 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, costituito da una valutazione parziale e superficiale, da parte della Corte territoriale, delle prove documentali ed orali acquisite in giudizio, dalle quali si desumeva chiaramente la dimostrazione delle condotte illecite commesse dal Paleari. 3. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc, per illogicità e contraddittorietà della motivazione della gravata pronuncia che, da un lato, aveva richiamato la sentenza di primo grado che aveva affermato la sussistenza delle 1 k RG 19524/2020 condotte illecite commesse dal Paleari e, dall'altro, aveva statuito che non era stato fornito alcun elemento di prova a sostegno delle irregolarità addebitate al predetto Paleari. 4. Con il terzo motivo si eccepisce, ex art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc, perché la gravata sentenza difettava di motivazione in ordine alla pretesa della Banca di ottenere la refusione delle somme da essa versate per il pagamento delle contravvenzioni comminate al Paleari per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale assegnatagli al momento dell'assunzione, per l'importo di euro 1.696,45. 5. Con il quarto motivo si obietta la violazione, ex art. 360 n. 4 cpc, per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo di secondo grado, per avere la Corte territoriale, in motivazione, condannato la società al pagamento delle spese processuali del doppio grado nonostante in dispositivo avesse, invece, condannato alla rifusione delle suddette spese l'appellante (Paleari). 6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili. 7. In primo luogo, deve rilevarsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di RG 19524/2020 legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.n. 20553/2021). 8. In secondo luogo, va osservato che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 9. Nel caso in esame, invece, la ratio decidendi della sentenza impugnata è chiara perché è stato precisato che non era stata raggiunta la prova dei fatti addebitati a Paleari per quanto atteneva le posizioni dei clienti Fraschini e Olivetta con la conseguenza della infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Banca e calcolata su quanto dalla stessa corrisposto ai suoi clienti in sede transattiva; in particolare è stato anche specificato che incombeva sulla Banca l'onere di provare sia che le irregolarità lamentate dai clienti si fossero effettivamente verificate sia che esse fossero riferibili al Paleari, escludendo, di contro, che vi fosse stata una dichiarazione confessoria del dipendente o che la Banca, in sede di transazione, avesse riconosciuto la sussistenza di un diritto all'indennizzo da parte del cliente. 10. Il terzo motivo è, invece, fondato. 11. Va precisato che con esso la ricorrente, al di là delle violazioni delle norme denunciate in rubrica, che non ha valore vincolante (Cass. n. 12690/2018), si duole, in sostanza, di un'omessa pronuncia in ordine alla pretesa di essa Banca di ottenere la refusione delle somme da essa versate per il pagamento delle contravvenzioni comminate al Paleari per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale, assegnatagli al momento dell'assunzione, per l'importo di euro 1.696,45. 12. Così interpretata la censura sulla base delle esposizioni delle ragioni di diritto poste a fondamento della impugnazione, va sottolineato che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra RG 19524/2020 una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art.112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. 13. Nella fattispecie, effettivamente la Corte territoriale, nonostante la questione fosse stata oggetto del thema decídendum di primo e di secondo grado, ha riformato totalmente la sentenza di primo grado, anche quindi sulla richiesta di rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni già riconosciuta in primo grado, omettendo, però, qualsiasi pronuncia, positiva o negativa, sul punto. 14. Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza merita accoglimento. 15. La trattazione del quarto motivo, riguardante la statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio, resta, conseguentemente assorbita. 16. Alla stregua di quanto esposto, il terzo motivo deve essere accolto, inammissibili il primo ed il secondo e assorbito il quarto. 17. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si dovrà pronunciare sulla eventuale fondatezza della richiesta di rimborso già riconosciuta in primo grado e, poi, riformata in appello senza alcuna argomentazione sul punto. PQM La Corte accoglie il terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provv
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