Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2020

Cassazione n. 36311/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA Elato avviso alle par; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza depositata il 3 marzo 2020 il Tribunale de L'Aquila aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 2.500.00 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato a lui ascritto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; con il primo motivo censurava la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità del prevenuto eccependo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure.

Con il secondo motivo eccepiva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

L'atto d'appello, secondo il principio del favor impugnationis, veniva convertito in ricorso per cassazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sano, del Foro de L'Aquila, non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame.

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA Elato avviso alle par; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza depositata il 3 marzo 2020 il Tribunale de L'Aquila aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 2.500.00 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; con il primo motivo censurava la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità del prevenuto eccependo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure. Con il secondo motivo eccepiva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. L'atto d'appello, secondo il principio del favor impugnationis, veniva convertito in ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sano, del Foro de L'Aquila, non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36311/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris