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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 02143/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9081/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1558/2018 depositata il 12/09/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. (anno 2008) relativamente ad alcuni terreni destinati ad attività estrattiva, a cui era stata attribuita natura edificabile, a decorrere dal 14 maggio 2008, con variante di strumento urbanistico. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso quanto all’imposta, ma lo ha accolto limitatamente alla sanzione in considerazione delle difficoltà interpretative. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale.

Nella sentenza si legge che “la superficie catastale è da ritenere facente parte della rendita catastale” del fabbricato, rispetto a cui la società ha sempre pagato l’i.c.i., in quanto è “del tutto verosimile, attesa la natura dell’attività svolta dalla società che la stessa sia asservita all’impianto ed utilizzata per tutte le attività necessarie quali il passaggio dei mezzi, sosta, lavaggio, piazzali di manovra, rampe di accesso per il carico inerti e stoccaggio dell’inerte inutilizzato”, per cui “tali aree non possono .. che essere considerate pertinenze indispensabili per lo svolgimento dell’attività”, il cui inserimento nel piano regolatore generale non ne determina l’imponibilità come area fabbricabile. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune. 5.Fissata l'adunanza camerale del 13 gennaio 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio.

L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio.

Il Comune ha depositato memoria, in cui ha insistito nell’eccezione di giudicato esterno (sentenza Commissione tributaria regionale Toscana n. 1558/02/2018, con cui è stata accertata la debenza dell’i.c.i. 2009 relativamente alla stessa area in esame). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune ha dedotto: 1) il giudicato esterno formatosi in ordine alla sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana n. 1558/02/2018, con cui è stata accertata la debenza dell’i.c.i., per l’anno 2009, rigettandosi il ricorso della contribuente in considerazione della omessa presentazione al Comune della dichiarazione di pertinenzialità dell’area; 2) la motivazione solo apparente in ordine alla non imponibilità dell’area, non confrontandosi la sentenza con le deduzioni difensive del Comune dirette adescludere il vincolo pertinenziale (omessa presentazione dichiarazione di pertinenzialità; sproporzione dell’estensione e del valore dell’area rispetto al fabbricato); 3) la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, in rapporto agli artt. 817 e 2697 cod.civ., atteso, da un lato, che l’edificabilità di un’area prescinde dall’uso che della stessa viene fatta, dipendendo solo dallo strumento urbanistico, e condiziona anche l’area eventualmente pertinenziale, e, dall’altro, che la pertinenzialità presuppone un asservimento durevole, tale da escludere una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene, che non è stata dimostrata nel caso di specie; 4) la violazione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, essendo stata ritenuta la pertinenzialità dell’area in assenza della specifica destinazione, a fini i.c.i., di destinare il terreno ad utilizzo esclusivamente pertinenziale.

2. Il primo motivo, con cui si è formulata l’eccezione di giudicato esterno relativamente a sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana che ha escluso la pertinenzialità dell’area, non può essere accolto.

Difatti, la decisione di merito invocata, che ha risolto analoga lite, tra le stesse parti, con riguardo ad un’annualità d’imposta diversa, sebbene passata in giudicato, non esplica effetto con riguardo alla annualità dedotta nel presente giudizio, posto che la pertinenzialità di un’area è una qualificazione giuridica che dipende da elementi fattuali suscettibili di mutare nel tempo, a differenza di quella di un contratto (la cui pattuizioni sono definitivamente concordate al momento della conclusione dell’accordo), sicché non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e, quindi, comune ai vari periodi di imposta (Cass.SSUU n. 13916/06; in senso analogo, in tema di i.c.i., v.

Sez. 5, n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 –01, che ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene; Sez. 6- 5, n. 17760 de l 6/07/2018, Rv. 649640 – 01, ha escluso l'efficacia del giudicato intervenuto in un'altra controversia tra le stesse parti in relazione a diverse annualità, atteso il carattere variabile del presupposto di imposta costituito dal valore della rendita catastale).

A ciò si aggiunga che l’asserito giudicato non risulta in alcun modo documentato nel presente giudizio, mentre, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova,non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Sez. 1, n. 6868 del 2/03/2022, Rv. 664109 - 01).

3. Sono, invece,fondati per quanto di ragione gli altri motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, investendo il secondo la motivazione in ordine all’accertamento fattuale della pertinenzialità del bene e gli altri l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1002, nella parte in cui esclude l’autonoma imponibilità, ai fini i.c.i., delle aree pertinenziali.

3.1. Occorre premettere che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 cod.civ., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale (Sez. 6 -5, n. 1390 del 26/01/2016, Rv. 638623 - 01).

Tuttavia, ai fini dell'operatività dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonomo assoggettamento all'imposta delle pertinenze, il contribuenteè tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 cod.civ., trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione (Sez. 5, n. 13606 del 30/05/2018, Rv. 648674 - 01).

Si è anche precisato che l'art. 2 deld.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 cod.civ., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (v. da ultimo Sez. 5, n. 13742 del 22/05/2019, Rv. 654117 – 01, che, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la sussistenza di un rapporto pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza, non risultando tale vincolo dalla relativa dichiarazione del contribuente, il quale, peraltro, aveva manifestato la volontà di utilizzare la stessa area a scopo edificatorio).

E’, quindi, necessario, ai fini dell’esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso (Sez. 5, n 22128 del 29/10/2010, Rv. 615621 – 01).

Sono, invece, irrilevanti le risultanze catastali, che hanno una valenza meramente formale (Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 -01).

3.2. Da tali premesse consegue in primo luogo che effettivamente è apparente la motivazione della sentenza impugnata, laddove si limita ad affermare in maniera apodittica e tautologica che le aree in esame non possono essere considerate che pertinenze indispensabili per lo svolgimento dell’attività, essendo verosimile il loro asservimento all’impianto e la loro utilizzazione per il passaggio, la sosta, il lavaggio dei mezzi e per il carico e lo stoccaggio del materiale utilizzato, senza minimamente soffermarsi sulla esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 817 cod.civ., necessari ai fini del riconoscimento del vincolo di pertinenzialità ed in particolare sulla esistenza di una destinazione durevole, che non possa essere mutata senza radicali trasformazioni del bene.

Difatti, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 - 5, n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 -01).

A ciò si aggiunga che, pur essendo venuto meno l’obbligo di dichiarazione i.c.i. dal 18 dicembre 2007 (data dell’accertamento, con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, della effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali), ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, tale disposizione espressamente prevede che “restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta”, sicché, ai fini de ll’esclusione dell’autonoma imponibilità dell’area in esame, in quanto pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica.

Da tale considerazione deriva l’impossibilità di accogliere il ricorso originario, quanto all’imposta, non risultano allegata la presentazione, da parte della contribuente, della dichiarazione, da cui risultasse la pertinenzialità del bene. 4.In conclusione, vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso limitatamente all’imposta, che è dovuta, ferma restando, invece, l’accoglimento del ricorso, da parte della sentenza di primo grado, in ordine alle sanzioni, su cui, in assenza di appello del Comune, si è formato il giudicato interno.

Le spese del giudizio di merito devono essere integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la causa, rigetta l’originario ricorso limitatamente all’imposta; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di merito; condanna la società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9081/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1558/2018 depositata il 12/09/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. (anno 2008) relativamente ad alcuni terreni destinati ad attività estrattiva, a cui era stata attribuita natura edificabile, a decorrere dal 14 maggio 2008, con variante di strumento urbanistico. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso quanto all’imposta, ma lo ha accolto limitatamente alla sanzione in considerazione delle difficoltà interpretative. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale. Nella sentenza si legge che “la superficie catastale è da ritenere facente parte della rendita catastale” del fabbricato, rispetto a cui la società ha sempre pagato l’i.c.i., in quanto è “del tutto verosimile, attesa la natura dell’attività svolta dalla società che la stessa sia asservita all’impianto ed utilizzata per tutte le attività necessarie quali il passaggio dei mezzi, sosta, lavaggio, piazzali di manovra, rampe di accesso per il carico inerti e stoccaggio dell’inerte inutilizzato”, per cui “tali aree non possono .. che essere considerate pertinenze indispensabili per lo svolgimento dell’attività”, il cui inserimento nel piano regolatore generale non ne determina l’imponibilità come area fabbricabile. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune. 5.Fissata l'adunanza camerale del 13 gennaio 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio. Il Comune ha depositato memoria, in cui ha insistito nell’eccezione di giudicato esterno (sentenza Commissione tributaria regionale Toscana n. 1558/02/2018, con cui è stata accertata la debenza dell’i.c.i. 2009 relativamente alla stessa area in esame). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune ha dedotto: 1) il giudicato esterno formatosi in ordine alla sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana n. 1558/02/2018, con cui è stata accertata la debenza dell’i.c.i., per l’anno 2009, rigettandosi il ricorso della contribuente in considerazione della omessa presentazione al Comune della dichiarazione di pertinenzialità dell’area; 2) la motivazione solo apparente in ordine alla non imponibilità dell’area, non confrontandosi la sentenza con le deduzioni difensive del Comune dirette adescludere il vincolo pertinenziale (omessa presentazione dichiarazione di pertinenzialità; sproporzione dell’estensione e del valore dell’area rispetto al fabbricato); 3) la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, in rapporto agli artt. 817 e 2697 cod.civ., atteso, da un lato, che l’edificabilità di un’area prescinde dall’uso che della stessa viene fatta, dipendendo solo dallo strumento urbanistico, e condiziona anche l’area eventualmente pertinenziale, e, dall’altro, che la pertinenzialità presuppone un asservimento durevole, tale da escludere una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene, che non è stata dimostrata nel caso di specie; 4) la violazione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, essendo stata ritenuta la pertinenzialità dell’area in assenza della specifica destinazione, a fini i.c.i., di destinare il terreno ad utilizzo esclusivamente pertinenziale. 2. Il primo motivo, con cui si è formulata l’eccezione di giudicato esterno relativamente a sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana che ha escluso la pertinenzialità dell’area, non può essere accolto. Difatti, la decisione di merito invocata, che ha risolto analoga lite, tra le stesse parti, con riguardo ad un’annualità d’imposta diversa, sebbene passata in giudicato, non esplica effetto con riguardo alla annualità dedotta nel presente giudizio, posto che la pertinenzialità di un’area è una qualificazione giuridica che dipende da elementi fattuali suscettibili di mutare nel tempo, a differenza di quella di un contratto (la cui pattuizioni sono definitivamente concordate al momento della conclusione dell’accordo), sicché non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e, quindi, comune ai vari periodi di imposta (Cass.SSUU n. 13916/06; in senso analogo, in tema di i.c.i., v. Sez. 5, n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 –01, che ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene; Sez. 6- 5, n. 17760 de l 6/07/2018, Rv. 649640 – 01, ha escluso l'efficacia del giudicato intervenuto in un'altra controversia tra le stesse parti in relazione a diverse annualità, atteso il carattere variabile del presupposto di imposta costituito dal valore della rendita catastale). A ciò si aggiunga che l’asserito giudicato non risulta in alcun modo documentato nel presente giudizio, mentre, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova,non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Sez. 1, n. 6868 del 2/03/2022, Rv. 664109 - 01). 3. Sono, invece,fondati per quanto di ragione gli altri motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, investendo il secondo la motivazione in ordine all’accertamento fattuale della pertinenzialità del bene e gli altri l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1002, nella parte in cui esclude l’autonoma imponibilità, ai fini i.c.i., delle aree pertinenziali. 3.1. Occorre premettere che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ICI, è esclusa l'autonoma tassabilità di area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 cod.civ., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all'immobile principale (Sez. 6 -5, n. 1390 del 26/01/2016, Rv. 638623 - 01). Tuttavia, ai fini dell'operatività dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonomo assoggettamento all'imposta delle pertinenze, il contribuenteè tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 cod.civ., trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione (Sez. 5, n. 13606 del 30/05/2018, Rv. 648674 - 01). Si è anche precisato che l'art. 2 deld.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 cod.civ., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (v. da ultimo Sez. 5, n. 13742 del 22/05/2019, Rv. 654117 – 01, che, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la sussistenza di un rapporto pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza, non risultando tale vincolo dalla relativa dichiarazione del contribuente, il quale, peraltro, aveva manifestato la volontà di utilizzare la stessa area a scopo edificatorio). E’, quindi, necessario, ai fini dell’esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso (Sez. 5, n 22128 del 29/10/2010, Rv. 615621 – 01). Sono, invece, irrilevanti le risultanze catastali, che hanno una valenza meramente formale (Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 -01). 3.2. Da tali premesse consegue in primo luogo che effettivamente è apparente la motivazione della sentenza impugnata, laddove si limita ad affermare in maniera apodittica e tautologica che le aree in esame non possono essere considerate che pertinenze indispensabili per lo svolgimento dell’attività, essendo verosimile il loro asservimento all’impianto e la loro utilizzazione per il passaggio, la sosta, il lavaggio dei mezzi e per il carico e lo stoccaggio del materiale utilizzato, senza minimamente soffermarsi sulla esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 817 cod.civ., necessari ai fini del riconoscimento del vincolo di pertinenzialità ed in particolare sulla esistenza di una destinazione durevole, che non possa essere mutata senza radicali trasformazioni del bene. Difatti, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 - 5, n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 -01). A ciò si aggiunga che, pur essendo venuto meno l’obbligo di dichiarazione i.c.i. dal 18 dicembre 2007 (data dell’accertamento, con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, della effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali), ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, tale disposizione espressamente prevede che “restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta”, sicché, ai fini de ll’esclusione dell’autonoma imponibilità dell’area in esame, in quanto pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica. Da tale considerazione deriva l’impossibilità di accogliere il ricorso originario, quanto all’imposta, non risultano allegata la presentazione, da parte della contribuente, della dichiarazione, da cui risultasse la pertinenzialità del bene. 4.In conclusione, vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso limitatamente all’imposta, che è dovuta, ferma restando, invece, l’accoglimento del ricorso, da parte della sentenza di primo grado, in ordine alle sanzioni, su cui, in assenza di appello del Comune, si è formato il giudicato interno. Le spese del giudizio di merito devono essere integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la causa, rigetta l’originario ricorso limitatamente all’imposta; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di merito; condanna la società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio di legittimit
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