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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02442/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv.,477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato ascritta ed all'attribuibilità del fatto all'imputato, sono generici, perché meramente riproduttivi, anche per indeterminatezza, di profili di censura già adeguatamerr:e vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni, piane ed appaganti, il ricorso non si è confrontato (pag. 2 sentenza impugnata, a riguardo della prova documentale dell'esecuzione dei lavori da parte dell'imputato e della riconducibilità al medesimo della precostituzione dei DURC contraffatti, vuoi per la credibilità delle dichiarazioni della denunciante, vuoi per l'esistenza di riscontri, rappresentati dalle fatture emesse dalla ADM Appalti s.r.I.) e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta decettiva, reiterata nel tempo e dall'esistenza di precedenti penali affini, espressivi di disinvolto ricorso all'illecito da parte del prevenuto (pag.3) - ed anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, con riferimento alla discreta gravità del fatto e all'insussistenza di segnali di concreta resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto all'eccessività della pena, il motivo si rivela del pari manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano in particolare pag. 3 della sentenza impugnata e pag. 1-2 della sentenza di primo grado, in doppia conforme); Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv.,477 e 482 cod. pen.; Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato ascritta ed all'attribuibilità del fatto all'imputato, sono generici, perché meramente riproduttivi, anche per indeterminatezza, di profili di censura già adeguatamerr:e vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni, piane ed appaganti, il ricorso non si è confrontato (pag. 2 sentenza impugnata, a riguardo della prova documentale dell'esecuzione dei lavori da parte dell'imputato e della riconducibilità al medesimo della precostituzione dei DURC contraffatti, vuoi per la credibilità delle dichiarazioni della denunciante, vuoi per l'esistenza di riscontri, rappresentati dalle fatture emesse dalla ADM Appalti s.r.I.) e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta decettiva, reiterata nel tempo e dall'esistenza di precedenti penali affini, espressivi di disinvolto ricorso all'illecito da parte del prevenuto (pag.3) - ed anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, con riferimento alla discreta gravità del fatto e all'insussistenza di segnali di concreta resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto all'eccessività della pena, il motivo si rivela del pari manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano in particolare pag. 3 della sentenza impugnata e pag. 1-2 della sentenza di primo grado, in doppia conforme); Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore