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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 33964/2024

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o l a seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 289 8 2 /202 0 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].RE.C. s.r.l . in persona del legale rappresenta pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: confiscaexartt. 50e51 CAM – effetti – estinzionedeidebiti tributari Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Calabrian. 488 /0 1 /20 20 depositata in data 0 3 /02/202 0 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 05/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditiper la società ricorrente l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso e per l’Agenzia delle Dogane l’avvocato dello StatoSalvatore Faraci che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione [OSCURATO:PERSONA].RE.C. s.r.l. impugnava le cartelle di pagamento e l’intimazione notificateglichiedendo che le stesse fossero annullate in quanto estinte perconfusione ex art. 50 d.

Lgs. n. 15 9 del 2011 stante la confisca del patrimonioe delle quote sociali della società stessa disposta con decreto dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a conferma del sequestro a suo tempo disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sez. misure di prevenzione,in data 28 giugno 2010, provvedimento divenuto definitivo aseguito della sentenza resa da questa Corte in data 11 aprile 2014 .

L’Ufficio resisteva quanto alle cartelle relative a IRPEF per il periodo d’imposta 2009 , addizionali comunali e regionali e iva per il periodo d’imposta 2010 ; chiedeva invece dichiararsi cessata la materia del contendereriguardo alla cartella emessa per IRES .

LaCTP dichiarava la cessata materia del contendere limitatamente a una cartella e accoglieva integralmente il ricorso nel resto; appellava l’Ufficio.

Con la sentenza qui impugnata la CTR ha accolto l’impugnazione, ritenendo estinti solo i crediti erariali maturati nell’anno precedente al sequestroe prima di questo come frazione di esercizio; ricorre a questa Cortela società contribuente con un solo motivo di impugnazione .

L’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso .

Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 IlPubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Lasola censura dedotta dalla società lamenta la violazione degli artt. 50 e 51 del d.

Lgs. n. 15 9 del 2011 (c.d. codice delle misure antimafia ancheindicato con l’acronimo C .A.

M . ) per avere la sentenza di merito erroneamenteritenuto, quanto alla cartella portante la pretesa per iva relativaal periodo d’imposta 2010, che l’estinzione non potesse operare riferendosiil debito al periodo relativo al sequestro; quanto all’ IVA poi – secondo sempre parte ricorrente – risulta erronea la decisione poiché l’art.51 ridetto troverebbe applicazione unitamente per le imposte sul reddito, non applicandosi al tributo IVA che non appartiene al novero delle imposte reddituali; l’estinzione per confusione di detto debito d’impostaandava quindi confermata .

Ancora, secondo parte ricorrente l’art. 50 ridetto nel prevedere l’estinzioneper confusione degli obblighi tributari in tema ex art. 1253 c.c.troverebbe applicazione senza alcuna discriminazione temporale .

Infine,si lamenta in ricorso anche l’erroneità della sentenza di appello, che avrebbe da un lato ritenuto estinti i crediti erariali “maturati nell’anno precedente al sequestro”, dall’altro mancato di estinguere i crediti relativi all’anno 2009 (appunto quello precedente al sequestro dispostodal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2010 ).

Ilricorso risulta infondato.

Invero,le contestazioni hanno per oggetto l ’intimazione di pagamento alla quale sono sottese le cartelle n. 03020120024110503000 relativa ad I RPEF, addizionale comunale all' IRPEF , addizionale regionale all'IRPEF,interessi e sanzioni per il periodo d’imposta 2009 e quanto al la cartella n. 03020130015920418000 relativa ad addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF oltre a interessi e sanzioni per il periodod’imposta 2010 .

Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Ledoglianze proposte in ricorso per cassazione sono chiaramente dirette avversole cartelle di pagamento, in ordine alle quali sono formulate le censureche ne denunciano, secondo parte ricorrente, la illegittimità.

Afronte di ciò, deve rilevarsi che non sono proposte questioni – né nei gradidi merito, né nel presente grado di Legittimità – relativamente alla notificadelle stesse.

Talicartelle sono quindi ormai intangibili quanto alla loro legittimità; a fronte di tale situazione, il ricorso poteva unicamente aggredire la legittimità della intimazione di pagamento successiva, fondata sulle ridettecartelle.

Nondimeno, detto ricorso – nella contestazione diretta a censurare la legittimità dell’intimazione in argomento – poteva e può appuntarsi unicamente sui vizi propri della intimazione medesima, risultando preclusala proposizione di contestazioni inerenti i vizi delle cartelle, non impugnatee quindi non più impugnabili.

Depone in tal senso l’inequivoco tenore letterale dell’art. 19, ultimo comma,del d.

Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale «ognuno degli atti autonomamenteimpugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», ma «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottatiprecedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamentea quest'ultimo».

Vaperaltro, per chiarezza, puntualizzato che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 non rientra tra gli atti espressamenteimpugnabili di cui all'art. 19 del d.

Lgs. n. 546 del 1992.

Il suindicato art. 19 prevede espressamente tra gli atti impugnabili l'avviso di mora ma non l'intimazione di pagamento.

A fronte di tale indicazione va rilevato che la precedente disciplina sulla riscossione esattoriale prevedeva che l'allora concessionario, prima di esercitare l'azioneesecutiva per il recupero coattivo delle somme nei confronti del contribuente che non adempieva spontaneamente all'obbligazione tributaria,dovesse notificare al debitore un avviso, denominato avviso di mora, contenente l'indicazione dell'importo iscritto a ruolo e delle causali del debito, con l'invito a pagare entro cinque giorni l'importo Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dovuto.

Nel predetto sistema, quindi, la funzione della cartella esattoriale era semplicemente limitata a quella di rappresentazione cartacea del titolo esecutivo costituito dal ruolo.

L'avviso di mora assolvevaa due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

La seconda, eventuale, di natura sostanziale, consistente nel portare a conoscenza del contribuente, per la prima volta, la pretesa erariale,ove l'avviso di mora non fosse stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale.

Comeè noto, l'avviso di mora è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del d.

Lgs. n. 46 del 1999.

La nuova disciplina ha attribuito alla cartella esattoriale anche la funzione di intimazione all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

È stato dunque soppresso il sopra menzionato avviso di mora ed è stata introdotta la intimazione di pagamento,disciplinata dall'art. 50 cit.

Orbene, ferma restando, in linea diprincipio, l'ammissibilità di una lettura estensiva e non tassativa del novero degli atti impugnabili ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, va riaffermatoil principio secondo cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestatasolo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullood annullabile la cartella di pagamento presupposta (Cass. n. 3743 del2020).

È costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che possa infatti far si valere solo i vizi propri dell'intimazione di pagamento ricevuta,essendo preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposti (Cass. n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014 ; ancora in argomento la recentissima Cass.Sez. 5 , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 ).

Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 Infatti,(per tutte, Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 ) in materia di riscossione di tributi, come si evince in forza di una sistematicaricognizione del sistema, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del dirittodi difesa del destinatario; solo l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce quindi un vizio procedurale che comporta la nullitàdell'atto consequenziale notificato.

Pertanto,il ricorso va rigettato.

Lespese di lite sono restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. rigettail ricorso .

Compensa le spese processuali.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l a seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. R.G. 289 8 2 /202 0 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].RE.C. s.r.l . in persona del legale rappresenta pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: confiscaexartt. 50e51 CAM – effetti – estinzionedeidebiti tributari Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Calabrian. 488 /0 1 /20 20 depositata in data 0 3 /02/202 0 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 05/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditiper la società ricorrente l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso e per l’Agenzia delle Dogane l’avvocato dello StatoSalvatore Faraci che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione [OSCURATO:PERSONA].RE.C. s.r.l. impugnava le cartelle di pagamento e l’intimazione notificateglichiedendo che le stesse fossero annullate in quanto estinte perconfusione ex art. 50 d. Lgs. n. 15 9 del 2011 stante la confisca del patrimonioe delle quote sociali della società stessa disposta con decreto dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a conferma del sequestro a suo tempo disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sez. misure di prevenzione,in data 28 giugno 2010, provvedimento divenuto definitivo aseguito della sentenza resa da questa Corte in data 11 aprile 2014 . L’Ufficio resisteva quanto alle cartelle relative a IRPEF per il periodo d’imposta 2009 , addizionali comunali e regionali e iva per il periodo d’imposta 2010 ; chiedeva invece dichiararsi cessata la materia del contendereriguardo alla cartella emessa per IRES . LaCTP dichiarava la cessata materia del contendere limitatamente a una cartella e accoglieva integralmente il ricorso nel resto; appellava l’Ufficio. Con la sentenza qui impugnata la CTR ha accolto l’impugnazione, ritenendo estinti solo i crediti erariali maturati nell’anno precedente al sequestroe prima di questo come frazione di esercizio; ricorre a questa Cortela società contribuente con un solo motivo di impugnazione . L’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso . Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 IlPubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Lasola censura dedotta dalla società lamenta la violazione degli artt. 50 e 51 del d. Lgs. n. 15 9 del 2011 (c.d. codice delle misure antimafia ancheindicato con l’acronimo C .A. M . ) per avere la sentenza di merito erroneamenteritenuto, quanto alla cartella portante la pretesa per iva relativaal periodo d’imposta 2010, che l’estinzione non potesse operare riferendosiil debito al periodo relativo al sequestro; quanto all’ IVA poi – secondo sempre parte ricorrente – risulta erronea la decisione poiché l’art.51 ridetto troverebbe applicazione unitamente per le imposte sul reddito, non applicandosi al tributo IVA che non appartiene al novero delle imposte reddituali; l’estinzione per confusione di detto debito d’impostaandava quindi confermata . Ancora, secondo parte ricorrente l’art. 50 ridetto nel prevedere l’estinzioneper confusione degli obblighi tributari in tema ex art. 1253 c.c.troverebbe applicazione senza alcuna discriminazione temporale . Infine,si lamenta in ricorso anche l’erroneità della sentenza di appello, che avrebbe da un lato ritenuto estinti i crediti erariali “maturati nell’anno precedente al sequestro”, dall’altro mancato di estinguere i crediti relativi all’anno 2009 (appunto quello precedente al sequestro dispostodal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2010 ). Ilricorso risulta infondato. Invero,le contestazioni hanno per oggetto l ’intimazione di pagamento alla quale sono sottese le cartelle n. 03020120024110503000 relativa ad I RPEF, addizionale comunale all' IRPEF , addizionale regionale all'IRPEF,interessi e sanzioni per il periodo d’imposta 2009 e quanto al la cartella n. 03020130015920418000 relativa ad addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF oltre a interessi e sanzioni per il periodod’imposta 2010 . Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Ledoglianze proposte in ricorso per cassazione sono chiaramente dirette avversole cartelle di pagamento, in ordine alle quali sono formulate le censureche ne denunciano, secondo parte ricorrente, la illegittimità. Afronte di ciò, deve rilevarsi che non sono proposte questioni – né nei gradidi merito, né nel presente grado di Legittimità – relativamente alla notificadelle stesse. Talicartelle sono quindi ormai intangibili quanto alla loro legittimità; a fronte di tale situazione, il ricorso poteva unicamente aggredire la legittimità della intimazione di pagamento successiva, fondata sulle ridettecartelle. Nondimeno, detto ricorso – nella contestazione diretta a censurare la legittimità dell’intimazione in argomento – poteva e può appuntarsi unicamente sui vizi propri della intimazione medesima, risultando preclusala proposizione di contestazioni inerenti i vizi delle cartelle, non impugnatee quindi non più impugnabili. Depone in tal senso l’inequivoco tenore letterale dell’art. 19, ultimo comma,del d. Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale «ognuno degli atti autonomamenteimpugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», ma «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottatiprecedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamentea quest'ultimo». Vaperaltro, per chiarezza, puntualizzato che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 non rientra tra gli atti espressamenteimpugnabili di cui all'art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992. Il suindicato art. 19 prevede espressamente tra gli atti impugnabili l'avviso di mora ma non l'intimazione di pagamento. A fronte di tale indicazione va rilevato che la precedente disciplina sulla riscossione esattoriale prevedeva che l'allora concessionario, prima di esercitare l'azioneesecutiva per il recupero coattivo delle somme nei confronti del contribuente che non adempieva spontaneamente all'obbligazione tributaria,dovesse notificare al debitore un avviso, denominato avviso di mora, contenente l'indicazione dell'importo iscritto a ruolo e delle causali del debito, con l'invito a pagare entro cinque giorni l'importo Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dovuto. Nel predetto sistema, quindi, la funzione della cartella esattoriale era semplicemente limitata a quella di rappresentazione cartacea del titolo esecutivo costituito dal ruolo. L'avviso di mora assolvevaa due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. La seconda, eventuale, di natura sostanziale, consistente nel portare a conoscenza del contribuente, per la prima volta, la pretesa erariale,ove l'avviso di mora non fosse stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Comeè noto, l'avviso di mora è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del d. Lgs. n. 46 del 1999. La nuova disciplina ha attribuito alla cartella esattoriale anche la funzione di intimazione all'adempimento dell'obbligazione tributaria. È stato dunque soppresso il sopra menzionato avviso di mora ed è stata introdotta la intimazione di pagamento,disciplinata dall'art. 50 cit. Orbene, ferma restando, in linea diprincipio, l'ammissibilità di una lettura estensiva e non tassativa del novero degli atti impugnabili ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, va riaffermatoil principio secondo cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestatasolo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullood annullabile la cartella di pagamento presupposta (Cass. n. 3743 del2020). È costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che possa infatti far si valere solo i vizi propri dell'intimazione di pagamento ricevuta,essendo preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposti (Cass. n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014 ; ancora in argomento la recentissima Cass.Sez. 5 , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 ). Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 Infatti,(per tutte, Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 ) in materia di riscossione di tributi, come si evince in forza di una sistematicaricognizione del sistema, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del dirittodi difesa del destinatario; solo l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce quindi un vizio procedurale che comporta la nullitàdell'atto consequenziale notificato. Pertanto,il ricorso va rigettato. Lespese di lite sono restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. rigettail ricorso . Compensa le spese processuali. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussiste
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