CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44101/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 novembre 2020 la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere - patita dal 16 febbraio 2010 al 13 maggio 2012 - impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Potenza, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione, con sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Potenza in sede di rinvio, in ultimo annullata senza rinvio dalla Prima Sezione di questa Corte. L'assoluzione era stata fondata sul presupposto che, pur frequentando il Barra pericolosi malavitosi lucani - tra i quali [OSCURATO:PERSONA], capo di uno dei due gruppi criminali sorti a seguito dello scioglimento del c.d. clan dei "Basilischi" -, pur tuttavia si trattava di appartenenti ad organismi privi del carattere della nnafiosità, essendo state ritenute le relative condotte illecite come inidonee a generare, all'esterno e sul territorio, quella forza intinnidatrice derivante dal vincolo associativo costituente l'in se del reato ex art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello di Salerno, quale giudice della riparazione, aveva, tuttavia, precisato nell'impugnata ordinanza che nella sentenza di merito era stato chiarito - per quanto accertato dall'istruttoria dibattimentale -, che il Barra aveva avuto frequenti rapporti con pericolosi ambienti criminali, e con esponenti di vertice prima del c.d. clan dei "Basilischi" e poi di uno dei sottogruppi da esso originatisi, peraltro vantando intrinseca e certa responsabilità per le armi di cui tale gruppo disponeva, essendo stato tratto in arresto solo due anni prima nella flagranza del delitto di illecita detenzione di armi. Alla base del quadro indiziario che aveva condotto all'emissione del provvedimento custodiale sussisteva, pertanto, un adeguato compendio probatorio, riscontrato in sede cautelare e poi dal giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] aveva, di conseguenza, tenuto una condotta connotata da colpa grave, che aveva svolto un ruolo sinergico nell'induzione alla configurazione di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Tale aspetto è apparso decisivo alla Corte di appello di Salerno per escludere, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., il possibile accoglimento dell'avanzata domanda riparatoria. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e travisamento del fatto. Ritiene il ricorrente che l'impugnato provvedimento avrebbe illogicamente ritenuto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., in particolar modo osserva che l'arresto in flagranza per il delitto di illecita detenzione di armi non sarebbe avvenuto due anni prima dell'applicazione della misura custodiale in suo danno, ma ben sei anni prima. [OSCURATO:PERSONA], boss del gruppo criminale noto come il c.d. clan dei "Basilischi", aveva, peraltro, escluso in modo deciso, nel corso della sua collaborazione con la giustizia, che le armi detenute dal Barra fossero riferibili ad attività criminose dell'associazione da lui capeggiata. La presunta frequentazione del ricorrente con alcuni pregiudicati, poi, risulterebbe assai risalente nel tempo, e quindi prima dell'applicazione della custodia cautelare, non essendo stato mai attinto né da avviso orale, né da conseguenti misure di prevenzione personale. Non gli sarebbe, perciò, imputabile nessuna condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento in suo favore della riparazione per ingiusta detenzione. Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito vizio motivazionale, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe, infatti, solo evidenziato, con motivazione scarna e lacunosa, la sussistenza di un fatto di reato, senza specificare in quale maniera esso sarebbe risultato idoneo a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria. Sarebbe stato necessario, cioè, operare un'analisi compiuta dei comportamenti imputabili al Barra verificando, con valutazione ex ante, l'eventuale esistenza di profili dolosi o colposi idonei ad offrire un sinergico contributo alla disposta instaurazione dello stato privativo della sua libertà. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto/con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione di questa Suprema Corte deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile alla stregua del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di appello) non può trarsi, infatti, la convinzione che la Cassazione possa giudicare anche nel merito, in quanto una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta consentita da parte di nessuna disposizione~ Al contrario, la disposizione dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. - cui rinvia l'ultimo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. - si limita semplicemente a stabilire che gli interessati possono ricorrere per cassazione avverso il provvedimento assunto dalla Corte di appello. Tale rimedio, conseguentemente, rimane perfettamente contenuto nel perimetro dei motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito come la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. preveda, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390- 01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, adeguando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la correttezza dell'impugnata decisione, considerato che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], per cui lo stesso è stato sottoposto a misura custodiale, presenta indubbi profili di colpa grave, ostativa al riconoscimento del suo diritto alla riparazione. Il comportamento del Barra, cioè, appare tale da aver certamente creato i presupposti, e quindi reso prevedibile, l'intervento dell'autorità giudiziaria - poi sostanziatosi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale - così da impedire, in applicazione dei principi resi da questa Corte (anche a Sezioni Unite), il riconoscimento dell'invocato beneficio. Risulta, infatti, giudizialmente accertato che il ricorrente ha in passato avuto frequenti rapporti con pericolosi malavitosi - esponenti di vertice del c.d. clan dei "Basilischi" e poi di uno dei sottogruppi da esso originatisi - ed ha illecitamente detenuto armi. Per come correttamente chiarito dalla Corte di appello di Salerno, il Barra verserebbe in stato di colpa grave «se non addirittura di dolo in relazione non solo al suo diretto coinvolgimento, solo due anni prima del suo arresto, in un grave episodio concernente la detenzione di armi, venendo egli trovato in flagrante possesso di ben due fucili ed una pistola, ma per la sua complessiva scelta di vita, dedita alla frequentazione con la malavita». A fronte dell'inequivoca chiarezza della superiore argomentazione di nessun pregio appaiono le contrastanti censure dedotte dal ricorrente, peraltro osservatosi che il ritenuto collocamento a sei anni prima - e non già a due, come affermato dalla Corte di appello - dell'arresto in flagranza per illecita detenzione di armi non è supportato da riscontro alcuno, idoneo a corroborare il presunto travisamento del dato. 5. Alla stregua degli indicati elementi deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una corretta valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, in cui è stato tenuto conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione del tutto immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. Ne discende il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro 1.000