CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità delle imputate e alla sussistenza delle aggravanti contestate, sono inammissibili, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il